07 agosto 2006

AUTOVELOX. ANCORA UN GIUDICE DI PACE DALLA PARTE DEGLI AUTOMOBILISTI...


Il Giudice di Pace di Recco è un'altro di quei Giudicanti che si è accostato empaticamente a quei migliaia di cittadini che ogni giorno cadono nei controlli degli autovelox. Esso ritiene nella recente sentenza del 07.06.2006 che “...non vi è certezza, in mancanza della taratura dell’apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata nel verbale. Infatti è da ritenersi che la taratura è l’unico modo per correggere eventuali errori e per verificare che l’incertezza della misurazione della velocità sia contenuta entro i limiti previsti”. Con tale enunciazione di principio si è uniformato a quello che sembra, ad oggi, il prevalente indirizzo delle corti di merito, in tema di contravvenzioni elevate per eccesso dei limiti di velocità misurate con le apparecchiature elettroniche comunemente denominate “autovelox” (si vedano nello stesso senso, solo per fare alcuni esempi, Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.; in senso contrario, anche qui ex plurimis, Giudice di Pace di Taranto, 24 maggio 2006, secondo cui, nonostante la non completa attendibilità della misurazione effettuata, si può escludere che un’effettiva taratura dello strumento avrebbe potuto escludere la sussistenza della violazione, visto che la velocità rilevata era del 50% superiore a quella consentita). Nella sostanza, il principio qui ribadito è che una rilevazione che sia stata eseguita con apparecchio non debitamente tarato, non può essere considerata attendibile con riguardo alla effettiva velocità misurata e, pertanto, non può offrire certezza né della avvenuta violazione del limite imposto, né, tantomeno, della gravità della eventuale violazione – in base alla quale, come è noto, si determinerà l’entità della sanzione. Tale orientamento, a ben vedere, prende le mosse dalla sentenza del Tribunale di Lodi, 22.05.2000 – non a caso richiamata anche nella pronuncia in commento – cui merita accennare brevemente. In quella occasione, in seguito all’elevazione di una contravvenzione per eccesso di velocità, rilevata a mezzo autovelox mod. 104/C-2, il sig. C. P. decise di rivolgersi alla Magistratura all’epoca competente, contestando la mancanza di adeguata taratura dell’apparecchio utilizzato per i rilievi. In detta sede, venne disposta perizia tecnica d’Ufficio sull’autovelox – cui anche la sentenza in commento ammette di attenersi – le cui conclusioni portarono il Tribunale ad affermare che: 1. uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; 2. nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste; 3. non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali; 4. in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione; 5. tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Il consiglio rimane quello di moderare la velocità in ogni situazione, ma non per evitare di pagare la multa ma per non mettere a rischio la propria vita e la vita degli altri... a buon intenditor...