17 ottobre 2007

GENITORI ATTENTI SE IL FIGLIO MARINA LA SCUOLA...!

I genitori hanno l'obbligo non solo di mandare i figli a scuola, ma anche di assicurarsi che questi ultimi frequentino effettivamente le lezioni.

La precisazione è contenuta in una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 33847 del 2007). La Terza sezione penale della Suprema Corte ha anzi sottolineato come i genitori abbiano “l'obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere realmente l’istruzione” e non potranno, di conseguenza, giustificarsi sostenendo semplicemente di non avere ricevuto la comunicazione dell'assenza dei figli da scuola.
Infatti, «la colpa sufficiente per la configurabilitá della contravvenzione» prevista dall'articolo 731 del Codice penale “è riscontrabile giá nell'avere omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore”.
La pronuncia della Cassazione nasce dal caso dei genitori di due ragazzini nomadi, che invece di frequentare le lezioni andavano in giro a chiedere l’elemosina.
I genitori erano stati assolti dal giudice di pace di Staiti Brancaleone (RC) perché il fatto non costituisce reato. Contro l'assoluzione si è opposta la Procura presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, deducendo l'illogicità della decisione.
La Terza Sezione Penale della Suprema Corte ha chiarito che «la gravità del fatto contestato potrebbe dare luogo anche ad una forma di sfruttamento minorile, essendo notorio che i piccoli nomadi vengono impiegati tutto il giorno nell'accattonaggio».
Inoltre, «di fronte a lunghe e ingiustificate assenze da scuola – ha osservato ancora la Suprema Corte – la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dall'autorità scolastica».
Quindi, se i figli non vanno a scuola la responsabilità ricade sui genitori, anche quando il preside non li avverte dell’assenza dei bambini.
Da qui il suggerimento della Cassazione ai genitori di accompagnare sempre il minore a scuola per «assicurarsi che questo si rechi» effettivamente in classe.

08 ottobre 2007

ESSERE FIGLIO E' UN DIRITTO CHE COSTA CARO...

Solitamente dopo la separazione il coniuge non affidatario del minore si “dimentica” di essere genitore e di essere portatore di obblighi morali ed economici che l’allentamento del vincolo matrimoniale tramite la separazione non cancella. Sempre più spesso madri dimenticate dai propri ex coniugi sono costrette a sopportare il peso della crescita ed educazione dei figli senza un minimo di aiuto dei padri, a volte per puro egoismo e a volte per ritenere di colpire la moglie utilizzando il disinteresse della prole, per poi eventualmente ricredersi del tempo perduto ed inviare un lancinante grido di aiuto a Maria de Filippi per arrivare a chiedere il perdono davanti a milioni di italiani a “C’è posta per te”.
Recentemente il Tribunale di Modena ha esaminato un interessante caso e in data 12 settembre 2006 si è pronunciato con un’ordinanza degna di nota in materia di corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli minori.
Il Giudice ha infatti riconosciuto il diritto del figlio al risarcimento dei danni (patrimoniale, morale ed esistenziale) per il comportamento inadempiente e disinteressato del proprio genitore, disponendo altresì il sequestro conservativo sui beni di quest’ultimo fino al raggiungimento di una somma ritenuta congrua.
V’è da dire che nel caso concreto parte ricorrente ha provato nel corso di una fase istruttoria corposa e complessa l’effettiva incidenza negativa del comportamento genitoriale sulla proprio sviluppo psico-fisico.
Tale ordinanza si impone per la sua forza innovativa e, pur non costituendo precedente, costituisce valido monito per tutti coloro che “dimenticano” dopo la separazione dal coniuge i propri doveri di genitore nei confronti dei figli anche se va detto, per onestà di verità, che la prova richiesta in sede giudiziale deve essere estremamente precisa e rigorosa, senza la quale non è certamente pensabile un meccanismo di automatismo in ordine a tale tipologia di danno.
Si riporta qui di seguito la massima dell’ordinanza:
“Va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno - patrimoniale, morale ed esistenziale - del figlio in conseguenza della condotta del genitore che rifiuti di corrispondere allo stesso i mezzi di sussistenza, con conseguente “lesione in sé” di fondamentali diritti della persona inerenti la qualità di figlio e di minore. Con particolare riguardo al danno esistenziale (consistente nella lesione di valori della persona, garantiti costituzionalmente, che si esplica sul piano delle relazioni sociali e mondane) esso deve ritenersi legato alla consapevolezza, soggettiva e nei riflessi sociali, di non essere mai stato desiderato e trattato come figlio.
Qualora, infine, sussista pericolo che il tempo verosimilmente intercorrente fino alla pronuncia di merito renda più difficoltoso ed oneroso il soddisfacimento del predetto credito (nella specie, il pericolo nel ritardo era costituito dalla facilità di volatilizzazione di cespiti del debitore consistenti in capitali liquidi e quote di partecipazioni societaria),a cautela dell’effettiva soddisfazione della menzionata azione di risarcimento danno può disporsi a favore del figlio il sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 671 c.p.c., sui beni del genitore inadempiente fino alla concorrenza di una somma ritenuta congrua (nella specie, € 1.350.000,00)”.