25 settembre 2009

ASSISTENZA LEGALE A TUTTA LA FAMIGLIA A SOLI € 150,00 ANNUI

Lo studio degli avv.ti Gianni Casale e Annalisa Lorenzini dà la possibilità ai propri clienti di ottenere una copertura di tutela legale per tutto il nucleo familiare per quanto riguarda le problematiche della vita familiare e della circolazione stradale a un costo annuo di soli € 150,00.
La possibilità viene veicolata attraverso la sottoscrizione di un polizza assicurativa con una delle più importanti compagnie assicurative di Tutela Legale italiane mentre lo studio assicura la gratuità della prima consulenza (non prevista in polizza) e lo studio della posizione fino al contenzioso; quest’ultimo viene coperto nelle spese e nei casi di polizza dalla compagnia che provvederà a tenere indenne il cliente da ogni sorta di spesa prevista dai casi e dalle condizioni di polizza.
Oltre a ciò la sottoscrizione della polizza garantisce al cliente una ulteriore serie di servizi quali l’accesso telematico alla pratica via web, contatto on-line con il titolare dello studio su piattaforma MSN, riferimento telefonico per casi urgenti 24 ore su 24 ore, notiziario giuridico con newsletter sui casi giuridici attuali più interessanti.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Avv. Gianni Casale
Avv. Annalisa Lorenzini

24 settembre 2009

SE MARTIN PER UN PUNTO PERSE LA CAPPA...PER UNA "SCAPPATELLA" NON SI PERDE IL MARITO !

Se lui non può avere figli e non lo dice, il tradimento della moglie è meno grave. E non può essere causa di separazione neppure se i due amanti sono stati sorpresi dal marito di lei nel letto coniugale.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 6697/2009, sottolineando che i figli sono “una dimensione fondamentale della persona e una delle finalità del matrimonio”.
Annullata dagli «ermellini» in nome della «lealtà tra coniugi» una sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva giudicato la moglie infedele colpevole della separazione, aggiungendo anche che l’impossibilità per il marito di avere figli non era «sufficiente provata» in quanto avallata soltanto da testimonianze.
Al contrario, scrivevano nella sentenza i giudici di secondo grado, l’episodio del tradimento è più che documentato avendo portato, il marito, in aula come testimone proprio l’uomo che era stato sorpreso in casa con la moglie.
La Cassazione ha evidenziato che l’infedeltà contestata si riduceva a un «incontro occasionale», tanto che neppure il marito aveva «ravvisato nell’episodio una stabile relazione extraconiugale».
In secondo luogo, aggiunge la Cassazione, il marito ha violato l’«obbligo della lealtà» omettendo di informare prima delle nozze la moglie della sua incapacità ad avere figli.
In sostanza, quindi, di fronte ad un comportamento contrario ai doveri del matrimonio da parte di entrambi i coniugi, la condotta dell'uno non può essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, perché solo tale comparazione consente di riscontrare se e quale incidenza le stesse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2009, 6697).