12 luglio 2010

VIOLAZIONE IN BICICLETTA O SU MEZZO CHE NON NECESSITA DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA NON METTE IN PERICOLO LA PATENTE

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta su una vicenda estremamente interessante che riguarda l'aspetta della circolazione e della patente degli automobilisti. Ha ritenuto, infatti che, è’ illegittima la sospensione della patente di guida per chi commette illeciti in violazione alle norme sulla circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (Corte di Cassazione penale, Sezione IV, nella sentenza 25 maggio 2010, n. 19646).
In concreto il caso aveva visto coinvolto un conducente di un ciclomotore Piaggio Ape, a cui era stata applicata, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi tre di arresto e un’ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Inoltre, come sanzione amministrativa accessoria, gli veniva disposta la sospensione della patente guida per anni uno.
La sospensione veniva ritenuta illegittima e l'interessato propose ricorso alla Corte di Cassazione la quale richiamando altra conforme giurisprudenza (Cass. SS.UU. 30 gennaio 2002 n. 12316; Cass. 21 settembre 2005, n. 45669; Cass. 18 settembre 2006, n. 36580) ha accolto il ricorso. Il principio accolto dalla Suprema Corte prevede che “non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione”.
In pratica, in tale caso non sussiste alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa, in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria (Cass. Sez. IV, 17 marzo 1999, n. 867).
Diversamente nell’ipotesi in cui il conducente del mezzo non risulta titolare del documento di abilitazione alla guida, la sospensione della patente non può essere comunque disposta, ma per l’ineseguibilità della sanzione (sospensione patente) per mancanza dell'oggetto (patente).