L'argomento è uno di quelli di estrema attualità nei contrasti post-separazione e frutto di lamentele da parte del coniuge non affidatario.
E' noto che la nuova normativa ha portato la regola all'affido condiviso ed alla bigenitorialità al fine di promuovere e sollecitare rapporti sereni dei figli con entrambi i genitori dopo la separazione anche se rimane ancora “in piedi” l'affido esclusivo, in casi eccezionali valutati dal Giudice, e l'affido condiviso con assegnazione “privilegiata” del figlio o dei figli alla residenza di uno dei genitori.
Il padre è nella maggior parte dei casi, il genitore non affidatario, e si trova nella posizione di colui che dovrebbe denunciare l’ex moglie per l’elusione dell’obbligo di garantire il diritto di visita, ai sensi dell’art. 388 c.p..
Il codice penale italiano (art. 388, comma 2, c.p.) prevede che si applichi la pena della reclusione fino a tre anni o della multa da 103 a 1032 euro “a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci ”. Il reato, nonostante non preveda una sanzione pesantissima, è tuttavia procedibile d’ufficio; non occorre quindi necessariamente la proposizione di una querela, anche se concretamente spesso l’iniziativa penalistica prende le mosse da un’attività positiva del coniuge non affidatario, che si presume leso nei propri diritti.
La Cassazione ha a più riprese affermato che la condotta elusiva del genitore affidatario (sanzionata dal codice penale) può consistere anche semplicemente in un non facere; in pratica, ciò che viene generalmente richiesto al coniuge affidatario perché ottemperi al provvedimento del giudice e rispetti il diritto di visita altrui, non è una semplice passiva disponibilità, ma piuttosto una fattiva e leale collaborazione, nell’interesse ovviamente del figlio minore che ha il diritto di crescere anche con la figura del genitore non affidatario.
La sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI pen., 16 giugno 2010, n. 23274, ha ispirato questo approfondimento, confermando un orientamento prevalente della giurisprudenza delle SS.UU. (Cass., sez. un. 27 settembre 2007, n. 36692) che in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2, concernente l’elusione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento di minori, ha così osservato. “ …..il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede o non riconducibile a una mera inosservanza dell’obbligo”.
Nel caso in esame la madre affidataria della figlia minore, era stata condanna, sia in primo che in secondo grado; per il reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2, poiché aveva impedito all’ex coniuge di incontrare la bambina due volte alla settimana presso il consultorio familiare.
La donna è ricorsa in Cassazione deducendo di avere ridotto le visite per impegni di lavoro, e proponendo di incontrare la bambina un pomeriggio alla settimana presso la propria abitazione, al fine di consentire incontri maggiormente sereni, sostenendo altresì, che la norma penale dell’art. 388 c.p., comma 2, non era applicabile nella specie perché essa richiede “l’elusione dell’obbligo di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario, implicante un comportamento fraudolento o simulato”, nella specie assolutamente insussistente. La Cassazione accogliendo le motivazioni del ricorso, ha annullato e rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 4 maggio - 16 giugno 2010, n. 23274
E' noto che la nuova normativa ha portato la regola all'affido condiviso ed alla bigenitorialità al fine di promuovere e sollecitare rapporti sereni dei figli con entrambi i genitori dopo la separazione anche se rimane ancora “in piedi” l'affido esclusivo, in casi eccezionali valutati dal Giudice, e l'affido condiviso con assegnazione “privilegiata” del figlio o dei figli alla residenza di uno dei genitori.
Il padre è nella maggior parte dei casi, il genitore non affidatario, e si trova nella posizione di colui che dovrebbe denunciare l’ex moglie per l’elusione dell’obbligo di garantire il diritto di visita, ai sensi dell’art. 388 c.p..
Il codice penale italiano (art. 388, comma 2, c.p.) prevede che si applichi la pena della reclusione fino a tre anni o della multa da 103 a 1032 euro “a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci ”. Il reato, nonostante non preveda una sanzione pesantissima, è tuttavia procedibile d’ufficio; non occorre quindi necessariamente la proposizione di una querela, anche se concretamente spesso l’iniziativa penalistica prende le mosse da un’attività positiva del coniuge non affidatario, che si presume leso nei propri diritti.
La Cassazione ha a più riprese affermato che la condotta elusiva del genitore affidatario (sanzionata dal codice penale) può consistere anche semplicemente in un non facere; in pratica, ciò che viene generalmente richiesto al coniuge affidatario perché ottemperi al provvedimento del giudice e rispetti il diritto di visita altrui, non è una semplice passiva disponibilità, ma piuttosto una fattiva e leale collaborazione, nell’interesse ovviamente del figlio minore che ha il diritto di crescere anche con la figura del genitore non affidatario.
La sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI pen., 16 giugno 2010, n. 23274, ha ispirato questo approfondimento, confermando un orientamento prevalente della giurisprudenza delle SS.UU. (Cass., sez. un. 27 settembre 2007, n. 36692) che in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2, concernente l’elusione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento di minori, ha così osservato. “ …..il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede o non riconducibile a una mera inosservanza dell’obbligo”.
Nel caso in esame la madre affidataria della figlia minore, era stata condanna, sia in primo che in secondo grado; per il reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2, poiché aveva impedito all’ex coniuge di incontrare la bambina due volte alla settimana presso il consultorio familiare.
La donna è ricorsa in Cassazione deducendo di avere ridotto le visite per impegni di lavoro, e proponendo di incontrare la bambina un pomeriggio alla settimana presso la propria abitazione, al fine di consentire incontri maggiormente sereni, sostenendo altresì, che la norma penale dell’art. 388 c.p., comma 2, non era applicabile nella specie perché essa richiede “l’elusione dell’obbligo di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario, implicante un comportamento fraudolento o simulato”, nella specie assolutamente insussistente. La Cassazione accogliendo le motivazioni del ricorso, ha annullato e rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 4 maggio - 16 giugno 2010, n. 23274
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma di quella del Tribunale di Taranto in data 22 gennaio 2007, appellata da G.R., ha revocato la provvisionale concessa alla parte civile M. G., e ha confermato la sentenza impugnata in punto di responsabilità della medesima, condannata alla pena di 100 Euro di multa per il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile, per avere eluso il decreto del Tribunale per i minorenni di Taranto del 29 marzo 2001 relativo all'affidamento della minore M.D., impedendo al padre di incontrare la bambina due volte alla settimana presso il consultorio familiare.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata la quale deduce di avere ridotto le visite a una sola volta alla settimana per i suoi impegni di lavoro. Sottolinea che aveva proposto al M. di incontrare la bambina un pomeriggio alla settimana presso la propria abitazione, dal martedì al giovedì, anche al fine di consentire incontri maggiormente sereni. Sostiene comunque che la norma penale dell'art. 388 c.p., comma 2, non era applicabile nella specie perchè essa richiede l'elusione dell'obbligo di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario, elusione implicante un comportamento fraudolento o simulato, nella specie assolutamente insussistente (cita cass., sez. un. 27 settembre 2007, n. 36692).
Il ricorso è fondato. Con la sentenza indicata dal ricorrente le Sezioni unite di questa Corte hanno deciso, confermando un orientamento prevalente della giurisprudenza delle sezioni semplici, che in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, concernente l'elusione di un provvedimento del giudice relativo all'affidamento di minori, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinchè possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati, all'adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell'obbligo. Su tale elemento caratterizzante il reato la Corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione. Con specifico riferimento alla giustificazione addotta dall'imputata che, secondo quanto si legge in sentenza, aveva addotto l'impossibilità di condurre il minore presso il consultorio familiare due volte alla settimana, si sarebbe dovuta accertare ogni circostanza del caso concreto al fine di verificare, almeno, il fondamento, di tale spiegazione, e non limitarsi a equiparare l'inadempimento alla elusione. La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma di quella del Tribunale di Taranto in data 22 gennaio 2007, appellata da G.R., ha revocato la provvisionale concessa alla parte civile M. G., e ha confermato la sentenza impugnata in punto di responsabilità della medesima, condannata alla pena di 100 Euro di multa per il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile, per avere eluso il decreto del Tribunale per i minorenni di Taranto del 29 marzo 2001 relativo all'affidamento della minore M.D., impedendo al padre di incontrare la bambina due volte alla settimana presso il consultorio familiare.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata la quale deduce di avere ridotto le visite a una sola volta alla settimana per i suoi impegni di lavoro. Sottolinea che aveva proposto al M. di incontrare la bambina un pomeriggio alla settimana presso la propria abitazione, dal martedì al giovedì, anche al fine di consentire incontri maggiormente sereni. Sostiene comunque che la norma penale dell'art. 388 c.p., comma 2, non era applicabile nella specie perchè essa richiede l'elusione dell'obbligo di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario, elusione implicante un comportamento fraudolento o simulato, nella specie assolutamente insussistente (cita cass., sez. un. 27 settembre 2007, n. 36692).
Il ricorso è fondato. Con la sentenza indicata dal ricorrente le Sezioni unite di questa Corte hanno deciso, confermando un orientamento prevalente della giurisprudenza delle sezioni semplici, che in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, concernente l'elusione di un provvedimento del giudice relativo all'affidamento di minori, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinchè possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati, all'adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell'obbligo. Su tale elemento caratterizzante il reato la Corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione. Con specifico riferimento alla giustificazione addotta dall'imputata che, secondo quanto si legge in sentenza, aveva addotto l'impossibilità di condurre il minore presso il consultorio familiare due volte alla settimana, si sarebbe dovuta accertare ogni circostanza del caso concreto al fine di verificare, almeno, il fondamento, di tale spiegazione, e non limitarsi a equiparare l'inadempimento alla elusione. La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.