24 aprile 2010

FIGLIO ADULTO CHE PRENDE SOLDI DALLA MAMMA: E' REATO DI ESTORSIONE!

Il figlio adulto che pretende somme di denaro dai genitori, ricorrendo a comportamenti violenti, è punibile per tentata estorsione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 14914 del 19 aprile 2010, decidendo sul ricorso di un giovane di Napoli, accusato di maltrattamenti e lesioni in danno della madre. Il ragazzo era stato condannato dalla Corte di Appello di Napoli, dopo che entrambi i genitori avevano confermato le violenze, consumate in seguito al loro rifiuto di consegnargli i soldi richiesti.
Il figlio si è difeso sottolineando la legittimità della sua pretesa. Infatti, aveva sostenuto, all’epoca era privo di lavoro, e quindi i genitori, in virtù dello stretto legame di parentela, avrebbero dovuto assecondare la sua richiesta.
I giudici della Sesta Sezione Penale della Suprema Corte hanno però ritenuto inammissibile tale tesi difensiva, affermando che “il figlio che richiede ai genitori somme di denaro ricorrendo a modalità violente, commette il reato di tentata estorsione, e non la minore fattispecie criminosa disciplinata dall’articolo 393 c.p., ciò non essendo in contrasto con il principio in base al quale l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, non cessa, ‘ipso facto’, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica”. Disposizioni che, spiega il Collegio di piazza Cavour, non valgono però per il ricorrente, dal momento che non ha dimostrato che le somme, estorte in modo violento, fossero utilizzate per il suo mantenimento.

24 marzo 2010

GUIDARE UBRIACHI COSTA IL SEQUESTRO DELL'AUTO IN LEASING

L'auto condotta in stato di ebbrezza può essere sequestrata – in vista della confisca – anche se è in leasing, e quindi non appartiene al guidatore. La quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 10688/2010, depositata il 18 marzo 2010) allarga il perimetro della confisca come sanzione ulteriormente afflittiva per chi è sorpreso ubriaco al volante, confermando lo spossessamento di una Audi Q7 fermata a un controllo stradale il 10 giugno scorso a Fermo.
I giudici di merito non avevano avuto dubbi nel disporre e poi mantenere il sequestro preventivo: alla decisione del Gip si era associato qualche settimana dopo lo stesso Tribunale del Riesame, che aveva respinto la tesi difensiva secondo cui il veicolo era intestato a terzi (la società di leasing, appunto), e che il periculum in mora (cioè il rischio di nuove violazioni all'articolo 186 del Codice della strada) sarebbe stato neutralizzato dalla sospensione della patente del guidatore.
La Cassazione, nei motivi sintetici per respingere l'ulteriore impugnazione, ha sottolineato che il bene detenuto in forza del contratto di leasing «appartiene al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso; e anche se non è «proprietà», questo stato le somiglia molto perché è di fatto un «diritto a godere del bene, sulla base di un titolo che esclude i terzi».
Pertanto, «appare evidente la legittimità del sequestro di un veicolo il cui conducente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza (...) ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing». Lo stesso periculum in mora di reiterazione può essere garantito solo dal sequestro, atteso che la sospensione della patente è un provvedimento, per sua natura, temporaneo. Quanto ai diritti della società di leasing, l'auto deve essere dissequestrata solo di fronte alla dimostrazione della cessazione del contratto di locazione finanziaria.

La sentenza del 18 marzo quindi conferma una linea di rigore nell'applicare la confisca del veicolo, introdotta dal pacchetto sicurezza del 2008 (Dl 92/08) per i casi più gravi di ebbrezza (articolo 186 del Codice della strada) e per la guida sotto l'effetto di stupefacenti (articolo 187). La confisca crea una serie di problemi visto che, per principio generale, non può scattare quando la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario o quando questi è comunque estraneo all'infrazione, che accade quando il mezzo è intestato a soggetto diverso dal conducente. È il caso non solo di leasing e noleggio, ma anche della cointestazione. Sotto questo profilo, si sono lette sentenze molto garantiste, come quella che un anno fa a Bologna escluse la confiscabilità solo perché il trasgressore era in comunione di beni con la moglie (in questo caso, la comproprietà esiste per legge). Ma la Cassazione pare aver ormai adottato una linea ben più restrittiva.
Lo si è visto a partire dalla sentenza 45938 del 1° dicembre 2009: secondo la quarta sezione penale, per non far scattare la confisca occorre che il veicolo sia integralmente intestato a un terzo estraneo, perché la cointestazione lascerebbe presumere che il trasgressore utilizzi il mezzo non solo occasionalmente, e quindi se ne conservasse la disponibilità potrebbe utilizzarlo ancora in modo da costituire pericolo.

19 dicembre 2009

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: LA CONVIVENTE EQUIPARATA ALLA MOGLIE, GIU' LE MANI DA TUTTE E DUE !

Non il ferma il lavoro giurisprudenziale di equiparazione della convivenza more uxorio alla famiglia legittima fondata sul matrimonio ex art. 29 Costituzione, il quale rappresenta un tema molto sentito dalle coppie nel nostro Paese.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40727 del 22 ottobre 2009, si è pronunciata in tal senso ed ha ritenuto integrato l’elemento oggettivo del reato ex art. 572 c.p. – maltrattamenti in famiglia - in relazione alla condotta aggressiva tenuta dal convivente nei confronti della compagna.
Richiamandosi ad un indirizzo consolidato la Corte ha affermato che la nozione di famiglia sottesa alla norma penale di cui all’art. 572 c.p. è da intendersi estensivamente, nel senso che il bene giuridico oggetto della tutela penale è comprensivo anche della c.d. “famiglia di fatto”.
La conseguenza, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, è che non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo".
Questo intervento, considerato in uno ai precedenti conformi, suscita alcune considerazioni in relazione sia al diritto penale, sia all’ordinamento giuridico in generale
Con riguardo al primo profilo, resta da capire se ed in che misura l’interpretazione estensiva della norma penale sia compatibile con il principio di tassatività e stretta legalità che governano e presidiano la legislazione penale, considerato che detta tecnica interpretativa, produce un effetto espansivo del campo d’applicazione della norma, aumentando il numero delle condotte potenzialmente suscettibili di acquisire rilevanza penale.
Con riguardo all’ordinamento giuridico, invece, si evidenzia che, attraverso pronunce di questo tipo, la giurisprudenza lancia evidenti segnali al Legislatore circa necessità di intervenire de iure condendo, positivizzando e normando un istituto – quello della famiglia di fatto – che si afferma con prepotenza nella vita quotidiana, esiste, opera nella vita delle persone, con la conseguenza che non si può più far finta di nulla “nascondendosi dietro un dito”.
Questa sentenza, infatti, si colloca in un più ampio indirizzo che trova corrispondenza anche in campo civile nelle pronunce che statuiscono in capo al convivente, solo per fare qualche esempio, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e morale derivante dalla morte del compagno (Cass. 2988/94); a continuare ad abitare nella casa famigliare di proprietà esclusiva dell’altro coniuge nel caso in cui divenga affidatario dei figli a seguito della cessazione della convivenza (C. Cost. 166/1998); a subentrare all’assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare in quanto appartenente al nucleo famigliare (Cass. 559/89); a divenire successibile nella titolarità del contratto di locazione di immobili urbani ad uso abitativo i caso di morte del convivente more uxorio (C. Cost. 404/88).

07 dicembre 2009

ACQUISTO DI UN IMMOBILE: OCCHIO AI DEBITI IN SOSPESO...

Quante volte vi sarà capitato di chiedervi se in caso di acquisto di un appartamento cosa accade se a “cose fatte” spuntano debiti del precedente proprietario verso il condominio.
Il consiglio preliminare è quello di accertare presso l'amministratore la posizione economica del venditore verso il condominio stesso e, volendo abbondare, in sede di preliminare e di rogito far evidenziare che il venditore dichiara che nessuna pendenza esiste nei confronti del condominio.
Ma tutto questo, sappiate, Vi tutela nei confronti unicamente del proprietario in sede di recupero delle somme che dovreste trovarVi a dover “sborsare” al condominio se questi, nel momento del vostro subentro, vi dovesse notificare il pagamento di un debito contratto dal precedente proprietario.
Su tale tema con sentenza n. 23686 del 9 novembre 2009, la Corte di Cassazione torna a occuparsi di una problematica nota e piuttosto frequente in materia condominiale, inerente alla ripartizione delle spese condominiali fra il condomino che ha venduto il proprio immobile e il soggetto che ha acquistato il detto immobile, divenendo così condomino.
Il caso di cui si è occupato la Corte di Cassazione nasce dall'opposizione di un condomino innanzi al Giudice di Pace avverso un decreto ingiuntivo emesso per contributi dovuti ex art. 63 disp. att. c.c.; a fondamento dell'opposizione il condomino pone appunto la circostanza di aver venduto l'immobile prima della delibera delle spese oggetto del provvedimento d'ingiunzione; il Giudice di Pace rigetta l'opposizione rilevando in particolare che la trascrizione (e quindi la conoscenza nei terzi) della vendita dell'appartamento de quo era avvenuta successivamente alla delibera di approvazione della spesa di cui al decreto e che l'amministratore non è onerato a verificare i registri immobiliari per accertare la titolarità della proprietà. I Giudici di legittimità, nella sentenza esaminata, cassano però la sentenza del Giudice di Pace (con rinvio ad altro G.d.P.), evidenziando ancora una volta come, stante il rapporto di natura reale che lega il condomino alla proprietà dell'immobile, la vendita del bene comporta la perdita della qualità di condomino dell'ex proprietario (non rilevando la trascrizione del relativo atto, avente solo fini di pubblicità dichiarativa) e l'impossibilità di chiedere nei confronti di quest'ultimo il decreto ingiuntivo di cui al richiamato art. 63 disp. att. c.c., non essendo possibile peraltro configurare, per le medesime ragioni, la figura del condomino “apparente” (ossia di un soggetto che, con comportamenti anche univoci, possa ingenerare nell'amministratore il ragionevole convincimento di essere l'effettivo condomino, cfr. Trib. Bari, Sez. III, 25.7.08; Trib. Napoli, 13.3.06).
Va detto che ai sensi dell'art. 1123 del Codice Civile, i condomini sono tenuti a sostenere le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, così come per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Trattasi di obbligazioni propter rem (costante la giurisprudenza in tal senso) posto che l'obbligo deriva dalla titolarità del diritto reale sull'immobile (Cass. Civ. 6323/2003).
L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile prevede (al secondo comma) una solidarietà tra il venditore e l'acquirente, nei confronti del condominio, per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente, il tutto nell'ottica di agevolare l'amministrazione condominiale al recupero delle spese condominiali.
Tuttavia il legislatore nulla dice in ordine al momento del sorgere del contributo condominiale, ossia se quest'ultimo sorga nel momento dell'autorizzazione accordata all'amministratore a compiere la spesa nell'interesse del condominio, ossia al momento della delibera, o al momento in cui sia sorta effettivamente la necessità della spesa ovvero ne sia seguita la concreta attuazione. Il problema è di non poco rilievo, anche in punto di fatto, se si pone attenzione alla circostanza che è assai frequente, nella gestione condominiale, che intercorra un considerevole lasso di tempo tra il sorgere della necessità della spesa o la concreta esecuzione dei lavori di manutenzione e il momento della delibera di approvazione della spesa medesima.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. Cass. 23345/08, 12013/04, 6323/03) ritiene che l'obbligo del condomino al pagamento dei contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio debba ancorarsi al momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero si sia data concreta attuazione ai lavori di manutenzione, posto che la relativa delibera assembleare di approvazione della spesa ha la funzione di rendere liquido il debito determinando, in sede di ripartizione, la quota a carico di ciascun condomino, ma non costituisce quindi il presupposto dell'esistenza stessa del debito, legata invece, come detto, alla titolarità del diritto reale sul bene. E' agevole altresì osservare che tale prospettazione risponde alla logica di accollare le spese a chi veda effettivamente accresciuto il valore del proprio immobile, circostanza che si verifica evidentemente al momento dell'effettiva esecuzione dei lavori di manutenzione.
Ebbene, i Giudici della Suprema Corte specificano altresì che nel momento in cui il condomino vende il proprio immobile, e rende noto tale trasferimento al condominio, perde il proprio status di condomino, tant'è che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali e può far valere le proprie ragioni in ordine al pagamento dei contributi dovuti (nei limiti di cui al richiamato art. 63 disp. att. c.c., II comma) solo tramite l'acquirente che è subentrato nella posizione di condomino. Ne consegue quindi che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che solanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma (così Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9 settembre 2008, n. 23345).

12 novembre 2009

PHOTORED: CI VUOLE IL VIGILE ALL'INCROCIO SE NO NIENTE MULTA VALIDA ! LO HA DETTO LA CORTE DI CASSAZIONE !

Per il Coordinamento nazionale per la sicurezza stradale, il passaggio col rosso documentato con il fotored non basta per fare la multa e togliere i punti dalla patente. «La Corte di Cassazione ha sancito che é nulla la multa, per passaggio con il rosso, rilevata attraverso apparecchiature semaforiche, a posto fisso, se al crocevia non é presente un vigile. E’ una sentenza recentissima (Cass. 23084/2009, II Sez. Civ.), depositata il 30 ottobre 2009. La sentenza è stata depositata il 30 ottobre scorso e si riferisce al ricorso presentato contro una decisione del giudice di pace di Rho. «La Corte ha sancito che é nulla la multa, per passaggio con il rosso, rilevata attraverso apparecchiature semaforiche, a posto fisso, se al crocevia non é presente un vigile». Per il Coordinamento «la pronuncia é molto importante, perché fa finalmente piena luce ad un diffuso sistema, a dir poco anomalo, attuato da certe amministrazioni al fine di rimpinguare le casse comunali la Corte ha stabilito che non merita accoglimento la tesi della non necessaria presenza degli organi di polizia, in caso di apparecchiature a posto fisso presso gli impianti semaforici, in relazione all’epoca della contestazione. La Corte ha, invero, affermato che nella fattispecie sia necessaria la presenza del vigile (soltanto un verbalizzante in carne ed ossa, infatti, può rendersi conto quando l’indebita occupazione dell’area semaforica sia dovuta ad ingorghi od a cause indipendenti dalla volontà del presunto contravventore). Non é decisivo, al riguardo, il fatto che l’art. 384 reg. att. CdS ricomprenda nell’ipotesi d’impossibilità della contestazione immediata l’attraversamento dell’incrocio col semaforo rosso perché trattasi di norma regolamentare che non può derogare a quella generale sulla necessità della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili».
A questo punto gli automobilisti sono avvertiti: quanto ricevete una multa per passaggio con il rosso prima di pagare verificate bene e chiedete la prova della presenza in loco del vigile, prova che, a mio parere, deve essere data con copia dell’ordine di servizio del vigile predisposto all’incontro, o con altra prova valida, tenendo presente che il documento eventualmente prodotto dalla Polizia Municipale costituisce atto emesso da pubblico ufficiale e, quindi, contrastabile solo con querela per falso in atto pubblico.

25 settembre 2009

ASSISTENZA LEGALE A TUTTA LA FAMIGLIA A SOLI € 150,00 ANNUI

Lo studio degli avv.ti Gianni Casale e Annalisa Lorenzini dà la possibilità ai propri clienti di ottenere una copertura di tutela legale per tutto il nucleo familiare per quanto riguarda le problematiche della vita familiare e della circolazione stradale a un costo annuo di soli € 150,00.
La possibilità viene veicolata attraverso la sottoscrizione di un polizza assicurativa con una delle più importanti compagnie assicurative di Tutela Legale italiane mentre lo studio assicura la gratuità della prima consulenza (non prevista in polizza) e lo studio della posizione fino al contenzioso; quest’ultimo viene coperto nelle spese e nei casi di polizza dalla compagnia che provvederà a tenere indenne il cliente da ogni sorta di spesa prevista dai casi e dalle condizioni di polizza.
Oltre a ciò la sottoscrizione della polizza garantisce al cliente una ulteriore serie di servizi quali l’accesso telematico alla pratica via web, contatto on-line con il titolare dello studio su piattaforma MSN, riferimento telefonico per casi urgenti 24 ore su 24 ore, notiziario giuridico con newsletter sui casi giuridici attuali più interessanti.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Avv. Gianni Casale
Avv. Annalisa Lorenzini

24 settembre 2009

SE MARTIN PER UN PUNTO PERSE LA CAPPA...PER UNA "SCAPPATELLA" NON SI PERDE IL MARITO !

Se lui non può avere figli e non lo dice, il tradimento della moglie è meno grave. E non può essere causa di separazione neppure se i due amanti sono stati sorpresi dal marito di lei nel letto coniugale.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 6697/2009, sottolineando che i figli sono “una dimensione fondamentale della persona e una delle finalità del matrimonio”.
Annullata dagli «ermellini» in nome della «lealtà tra coniugi» una sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva giudicato la moglie infedele colpevole della separazione, aggiungendo anche che l’impossibilità per il marito di avere figli non era «sufficiente provata» in quanto avallata soltanto da testimonianze.
Al contrario, scrivevano nella sentenza i giudici di secondo grado, l’episodio del tradimento è più che documentato avendo portato, il marito, in aula come testimone proprio l’uomo che era stato sorpreso in casa con la moglie.
La Cassazione ha evidenziato che l’infedeltà contestata si riduceva a un «incontro occasionale», tanto che neppure il marito aveva «ravvisato nell’episodio una stabile relazione extraconiugale».
In secondo luogo, aggiunge la Cassazione, il marito ha violato l’«obbligo della lealtà» omettendo di informare prima delle nozze la moglie della sua incapacità ad avere figli.
In sostanza, quindi, di fronte ad un comportamento contrario ai doveri del matrimonio da parte di entrambi i coniugi, la condotta dell'uno non può essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, perché solo tale comparazione consente di riscontrare se e quale incidenza le stesse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2009, 6697).

25 giugno 2009

ATTENZIONE AUTOMOBILISTI, ORA POTETE RITORNARE ALL’ANTICO IN CASO D’INCIDENTE ! L’INDENNIZZO DIRETTO DIVENTA FACOLTATIVO !.

La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n.180/2009 ha dichiarato l’indennizzo diretto come procedura facoltativa dando una bella spallata alla normativa recente contenuta nel Codice delle Assicurazioni che imponeva al danneggiato di rivolgersi alla propria assicurazione qualora fossero presenti determinate caratteristiche del fatto che, però, andavano ad assorbire la maggior parte dei casi e costringendo lo stesso a non potersi avvalere di assistenza legale in quanto non compresa nelle voci di danno risarcibili.
E’ risaputo che la procedura di richiesta diretta alla propria compagnia non prevedendo il pagamento dell’assistenza legale ed il privato era chiaramente a mal partito dovendo colloquiare “disarmato” con la propria compagnia assicurativa.
Ora non più. E’ possibile tornare all’antico e tornare a richiedere i propri danni alla compagnia assicurativa del responsabile civile con buona pace di tutti i danneggiati che non devono lottare da soli per un giusto indennizzo o un equo risarcimento avventurandosi in una giungla di leggi e tabelle risarcitorie sicuramente poco note.
La Corte Costituzionale è ben conscia della portata della propria decisione e non ignora che l’interpretazione costituzionalmente orientata di ammettere l’esperibilità dell’azione ex art. 2054 cc e dell’azione diretta contro l’assicurato del responsabile civile accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore avrà un effetto cataclisma negli uffici legali delle Assicurazioni Italiane; ma non sono problemi che riguardano la Corte stessa, riguarderanno le assicurazioni che non hanno mai visto di buon occhio l’intervento dei legali responsabili, a loro dire, di aumentare i costi dei risarcimenti.
La Corte ha stabilito che dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come un facoltà, e quindi, un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno.
Sicuramente le Compagnie faranno muro contro questa pronuncia cercando di disincentivarlo in tanti modi, ma sappiate che è un Vs diritto farlo e farVi assistere da un avvocato che dovranno pagare.

Sentenza 180/2009
Giudizio
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Camera di Consiglio del 22/04/2009 Decisione del 10/06/2009
Deposito del 19/06/2009 Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:
Art. 149 del decreto legislativo 07/09/2005, n. 209.
Massime:
Titoli:
Atti decisi:
ord. 294/2008
SENTENZA N. 180
ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Palermo nel procedimento vertente tra Rocca Trasporti s.r.l. e Zurigo Assicurazioni s.a. ed altra con ordinanza del 20 marzo 2008, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso del giudizio per risarcimento danni da incidente stradale promosso da Rocca Trasporti s.r.l. nei confronti di Mediterranea s.r.l. e di Zurigo Assicurazioni s.a., nelle rispettive qualità di responsabile civile del danno in quanto proprietaria del veicolo antagonista, e di compagnia che copre i rischi dalla circolazione dello stesso veicolo, il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza depositata il 20 marzo 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma censurata ha previsto un'azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, eliminando il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto illecito, di agire (anche) contro il responsabile del danno e sostituendo alla legittimazione passiva dell'assicuratore per la r.c.a. di quest'ultimo quella dell'assicuratore dello stesso danneggiato.
Il rimettente assume la rilevanza della questione, per il fatto che, avendo la compagnia assicuratrice convenuta eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, alla luce del citato art. 149, per dover essere l'azione proposta nei soli confronti dell'assicuratore del veicolo della stessa attrice, la dichiarazione d'incostituzionalità della norma indurrebbe al rigetto dell'eccezione, mentre in caso contrario l'eccezione dovrebbe essere accolta, con conseguente rigetto della domanda.
Il Giudice di pace di Palermo esclude di poter praticare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, argomentando che l'espressione letterale della norma stessa, nel senso che “i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” e che in caso di mancata o insufficiente offerta, “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, configura per il danneggiato l'obbligo senza alternative di agire contro la propria compagnia assicuratrice.
Del resto – argomenta il rimettente – se lo scopo della norma, rivelato anche dai lavori preparatori e dalle dichiarazioni di Governo, è quello di ridurre i costi dei risarcimenti a carico delle compagnie, e così anche dei premi assicurativi, l'interpretazione non può che essere rigorosa, come si ricava anche dall'art. 150 dello stesso Codice, che, nel rimettere alla normazione secondaria procedure e rapporti tra imprese, richiama “i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto”. Lo stesso d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, attuativo dell'art. 150, predispone appropriati strumenti per il raggiungimento dello scopo della riduzione dei costi, escludendo che le imprese debbano sostenere spese legali e stabilendo la coincidenza tra soggetto che assiste il danneggiato e soggetto che deve formulare la proposta risarcitoria, sicché il danneggiato è di fatto impossibilitato a rivolgersi ad un professionista, e, non essendo così in grado di valutare l'offerta dell'assicurazione, finirà per accettare risarcimenti inferiori al pregiudizio realmente subito. La stessa legge delega (L. 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001) ha stabilito, tra i criteri direttivi dell'emanando Codice delle assicurazioni, la tutela dei consumatori e dei contraenti più deboli, cioè degli assicurati, il che potrebbe avvenire solo attraverso un abbassamento dei premi di assicurazione. In conclusione, ammettere un'interpretazione alternativa, che faccia salva la tradizionale azione di danni contro il responsabile civile, vanificherebbe l'obiettivo del legislatore, perché, rimanendo prevedibilmente marginale l'azione diretta, le compagnie dovrebbero continuare a sostenere ingenti costi per l'assistenza tecnica dei danneggiati.
Il rimettente, poi, nell'esporre le ragioni di non manifesta infondatezza della questione, denuncia la violazione dell'art. 76 Cost., perché l'azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore appare innovazione sostanziale e significativa, che, nel contempo, elimina il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto illecito, di agire (anche) contro il responsabile del danno e sostituisce, quanto all'azione diretta, alla legittimazione passiva dell'assicuratore per la r.c.a. di quest'ultimo (pur prevista, ove manchino le condizioni di applicabilità dell'art. 149, dall'art. 144 dello stesso Codice delle assicurazioni, e, secondo la disciplina previgente, dall'art. 18 della legge n. 990 del 1969), quella dell'assicuratore dello stesso danneggiato.
Tale innovazione avrebbe dovuto essere oggetto di una delega specifica, che però non si rinviene nella legge n. 229 del 2003, la quale si proponeva semplicemente di realizzare una semplificazione ed un riassetto della legislazione assicurativa, nel rispetto dei principi indicati. Non sembra possibile giustificare le innovazioni apportate alla luce dei criteri guida della codificazione assicurativa, che sono quelli dell'adeguamento alla normativa comunitaria e della tutela del consumatore e del contraente più debole, anche riguardo alla correttezza dei procedimenti di liquidazione dei sinistri: il soggetto dichiaratamente favorito dalla nuova disciplina è il danneggiato, non l'assicurato, sia perché l'assicurazione copre i danni patiti dai terzi e non dal responsabile civile (contraente nel rapporto assicurativo), sia con riferimento al caso del danneggiato conducente di veicolo altrui. Ché anzi, il rischio di aumento del malus che consegue a danno dell'assicurato dall'esborso del proprio assicuratore a favore di chi lamenta il danno, imporrebbe la partecipazione dell'assicurato al procedimento liquidatorio per far valere le proprie ragioni.
Neppure l'obiettivo di ridurre i costi di gestione per ottenere l'abbattimento dei premi assicurativi, può riconoscersi tra i criteri direttivi della legge delega, che indica solo la tutela giuridica dell'assicurato. Inoltre, il decreto attuativo del codice predispone gli strumenti per ridurre i costi di gestione delle imprese assicurative, ma non assicura quelli idonei a consentire che i vantaggi economici della riforma possano esser partecipati con gli assicurati (attraverso la riduzione dei premi), piuttosto che destinati a profitto d'impresa.
Il vizio di eccesso di delega è rilevabile anche sotto il profilo dell'assenza del parere del Consiglio di Stato, dato che le disposizioni recanti la procedura di risarcimento diretto (art. 149) e la relativa disciplina (articolo 150) furono inserite da ultimo nel Codice delle assicurazioni sulla base del parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari, ma non erano presenti nello schema di decreto legislativo sul quale il Consiglio di Stato aveva previamente espresso il proprio parere.
La violazione dell'art. 3 Cost. è denunciata dal giudice a quo sotto il profilo della disparità di trattamento tra le ipotesi di diversa entità dei danni. La procedura obbligatoria del risarcimento diretto si applica infatti anche ove la persona del conducente (non, anche parzialmente, responsabile) abbia subito lesioni con postumi permanenti inabilitanti superiori al 9%. La diversità tra le due ipotesi (danni fisici lievi o danni al veicolo e danni alle cose trasportate, da un lato, e danni fisici gravi e perdita di un congiunto, dall'altro) incide ingiustificatamente non solo sulla procedura di liquidazione del danno e sul riferimento soggettivo passivo dell'azione risarcitoria diretta, ma anche sul piano sostanziale, giacché per coloro cui è applicabile la procedura ordinaria di liquidazione il risarcimento è regolato da un atto normativo primario, mentre, per coloro cui si applica la procedura di risarcimento diretto, l'art. 150 del Codice demanda a una fonte normativa secondaria di tipo regolamentare il compito di stabilire – senza, peraltro, al contempo, indicare alcun criterio direttivo – il grado di responsabilità delle parti ed i limiti di risarcibilità dei danni accessori, introducendo, attraverso la delegificazione di detta materia, una diversità di trattamento sostanziale dei diritti dei danneggiati da sinistro stradale. Se anche la procedura di risarcimento diretto fosse ritenuta vantaggiosa per il danneggiato, ne conseguirebbe l'irragionevolezza della esclusione da essa di coloro che, stante la rilevanza dei danni subiti, maggiormente ne beneficerebbero. Ove invece fosse da ritenere svantaggiosa (come in realtà), la compressione del diritto all'integrità fisica e della proprietà privata non appare bilanciata dagli interessi economici delle imprese e degli assicurati, attesa la tutela preferenziale di tali diritti.
La questione relativa alla violazione dell'art. 24 Cost. è sollevata con riguardo alla sostituzione, quale legittimato passivo dell'azione risarcitoria, dell'assicuratore del veicolo utilizzato dal danneggiato al responsabile civile e all'assicuratore di quest'ultimo, dei quali la norma censurata esclude la legittimazione passiva. Peraltro, a ritenere tuttora sussistente, nei casi in cui è applicabile la procedura di risarcimento diretto, la legittimazione passiva del responsabile civile prevista dagli artt. 2043 e 2054 cod. civ., sarebbe frustrata la ratio legis dell'istituto in esame, tenuto conto che il responsabile civile nei cui confronti fosse proposta l'azione risarcitoria potrebbe chiamare in giudizio il proprio assicuratore esercitando la domanda di garanzia, con conseguente duplicazione delle spese processuali sostenute dalle imprese di assicurazione per la gestione dei sinistri, e aumento dei premi assicurativi, in contrasto con l'obiettivo del legislatore delegato.
Anche a ritenere consentita la partecipazione in giudizio del responsabile civile, la lesione del diritto di difesa sussisterebbe ugualmente: la chiamata dell'assicuratore da parte di quest'ultimo (che, ad esempio, rimanga contumace) sarebbe meramente eventuale; il danneggiato non avrebbe interesse ad esperire azione diretta contro di lui; inoltre, essendo il responsabile civile litisconsorte solo facoltativo, la sua confessione non potrebbe esser liberamente valutata dal giudice nei confronti dei litisconsorzi, come nel litisconsorzio necessario.
Ma l'aspetto più eclatante – ad avviso del rimettente – è che la sostituzione del contraddittore naturale (il danneggiante e il suo garante) del danneggiato con un soggetto del tutto estraneo al responsabile del danno, comporta che il danneggiato non può avvalersi degli ordinari mezzi istruttori, quale l'interrogatorio formale, la richiesta di ordine di esibizione della denuncia di sinistro fatta dal responsabile del danno, nonché la richiesta di ordine di esibizione della perizia comparativa effettuata anche sul veicolo assicurato o delle fotografie riproducenti quest'ultimo. Il danneggiato non potrebbe nemmeno avvalersi di uno degli elementi di prova più significativi, recentemente valorizzati dalla riforma del codice di procedura civile (che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda), e particolarmente rilevanti nell'ambito del processo del lavoro, ossia del tenore delle difese espletate nel primo atto difensivo, nonché del rilievo del comportamento processuale e anche preprocessuale delle parti.
Il diritto di difesa del danneggiato appare poi limitato da eventuali obblighi contrattuali intercorrenti con il proprio assicuratore.
Ne risulta minata anche la parità delle armi delle parti nel processo, con violazione dell'art. 111 Cost., sia a causa degli obblighi contrattuali e legali (obbligo di denunciare il sinistro) dell'attore-danneggiato nei confronti del proprio assicuratore-convenuto, sia per la netta differenza di strumenti processuali e mezzi probatori tra le parti (ad es. l'assicuratore del danneggiato si può avvalere, contro il danneggiato, della denuncia di sinistro da lui presentata in adempimento dell'obbligo di legge, e ancora di ogni argomento di prova fondato sul suo comportamento processuale e preprocessuale, nonché, se lo ritiene conveniente, di ogni atto trasmessogli dall'assicuratore del responsabile, senza al contempo che il danneggiato attore possa chiederne utilmente l'esibizione).
2. – Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito della questione sollevata.
Secondo la difesa erariale non è adeguatamente valutata e motivata la rilevanza della questione. Il rimettente, al di là di generiche petizioni di principio, non compie alcuna verifica dei presupposti di applicabilità della procedura prevista dal censurato art. 149, e non accerta se sussista la responsabilità dell'altro conducente.
Le questioni sarebbero, nel merito, manifestamente infondate. E' da escludere che vi sia stato stravolgimento del sistema, essendosi nella sostanza costituita in capo all'assicurazione un'obbligazione finalizzata a rafforzare la posizione dell'assicurato, vittima del sinistro. La liquidazione dei danni da parte dell'assicurazione del danneggiato è operata per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo responsabile, al fine di rendere più sollecito il risarcimento, nell'interesse del danneggiato. La regolazione dei rapporti tra le imprese avverrà successivamente; l'assicurazione del responsabile civile può intervenire in giudizio con estromissione di quella del danneggiato; è inoltre prevista la rivalsa della prima sulla seconda per quanto pagato in eccedenza.
La norma censurata non si porrebbe al di fuori dei criteri direttivi della legge delega dato che l'espressione “soggetto contraente” comprende anche il soggetto assicurato, legato da un vincolo contrattuale con la compagnia di assicurazione, rispetto alla quale, anzi, emerge la debolezza contrattuale. In sostanza, l'ambito semantico della locuzione impiegata dalla legge delega conferisce ampio margine di discrezionalità al legislatore delegato nel predisporre gli strumenti a favore del contraente più debole.
Il parere del Consiglio di Stato, non vincolante, è concepibile riguardo al corpus normativo nel suo complesso, non già riguardo alla singola disposizione normativa della legge delegata. Esso, inoltre, è richiesto proprio dalla capacità innovativa della codificazione delegata, che comporta, nelle intenzioni del legislatore, non già il semplice riordino normativo, ma il “riassetto” (come recita lo stesso titolo della legge n. 229 del 2003) della regolazione in un determinato settore, quindi con forza innovativa ben più incisiva dei semplici regolamenti di delegificazione. Dalla stessa relazione del Ministero delle attività produttive, risulta che la stesura delle norme modificate mira a migliorare il coordinamento interno con le disposizioni sulle procedure di risarcimento e sul piano formale a realizzare una maggiore chiarezza espositiva.
Riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., non sarebbe ravvisabile alcuna disparità di trattamento, posto che il diritto del trasportato non è sacrificato ma solo disciplinato con la previsione di una modalità di azione in giudizio, da ritenere più rapida e satisfattiva.
Con riferimento, poi, alla pretesa violazione del diritto di difesa, il giudice a quo non avrebbe considerato che non cessano di operare le presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ.: l'attore non risentirebbe alcun pregiudizio dall'atteggiamento processuale della convenuta.
Considerato in diritto
1. – Il Giudice di pace di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che introduce a favore del danneggiato in incidente stradale una speciale azione diretta da esperire contro il proprio assicuratore, per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione.
La norma impugnata prevede che – in ipotesi di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti – i danneggiati devono rivolgere la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (comma 1). La stessa disposizione non si applica ai veicoli immatricolati all'estero e limita l'applicabilità del nuovo sistema (comma 2) ai soli danni al veicolo, alle cose trasportate dell'assicurato e del conducente, e al danno alla persona del conducente non responsabile, se contenuto nel limite di cui all'art. 139 dello stesso Codice (postumi pari o inferiori al 9%).
La questione è ammissibile, avendo il rimettente adeguatamente riferito i termini rilevanti nella lite sottoposta al suo giudizio, dai quali discende l'applicabilità dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni. Egli espone con chiarezza che la domanda verte sul risarcimento dei danni materiali, e, atteso l'oggetto della domanda, che non riguarda anche i danni alla persona, l'accertamento in ordine all'esclusiva responsabilità dell'altro conducente è irrilevante, giacché tale elemento non è posto dalla norma censurata quale condizione dell'azione da essa regolata.
2. – Nel merito la questione non è fondata.
2.1 – I profili di incostituzionalità evidenziati dal Giudice di pace di Palermo sono riconducibili a due distinti ambiti attinenti, rispettivamente, al vizio di formazione legislativa (art. 76 Cost.) e alla lesione di diritti costituzionalmente protetti (artt. 3, 24, 111 Cost.).
La lettura dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni, da parte del Giudice di pace di Palermo, approda all'esclusività della tutela apprestata al danneggiato da sinistro stradale e all'obbligatorietà dell'azione configurata, nei casi previsti dalla stessa norma (sostanzialmente: danni ai veicoli, alle cose trasportate e alla persona del conducente con invalidità fino al 9%). La ricostruzione si basa su aspetti letterali e sistematici.
Sotto il primo profilo, l'espressione “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, non potrebbe che indurre a configurare un obbligo senza alternative, per il danneggiato, di agire contro la propria compagnia assicuratrice: secondo il rimettente l'espressione “potere nei soli confronti” esclude l'esercizio del potere nei confronti di altri.
Si può osservare in proposito che l'oggetto della perifrasi non è tanto il rapporto che, con riguardo alla proposizione di un'azione, il legislatore vuole instaurare a favore di un soggetto, quanto l'azione stessa, che è individuata nei confronti (e nei soli confronti) di un determinato soggetto, che è l'assicuratore del danneggiato.
Così individuato l'oggetto dell'azione, si passa, appunto, a stabilire la norma (anzi la facultas) agendi a favore di un soggetto, il danneggiato appunto, il quale “può” – ma non “deve” – esperire quell'azione.
Sulla base del significato proprio delle parole, secondo la loro connessione (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno.
Secondo l'interpretazione sistematica del giudice rimettente, lo scopo della norma ricavabile dai lavori preparatori sarebbe poi quello di ridurre i costi dei risarcimenti a carico delle compagnie, e così anche dei premi assicurativi. A tal fine l'applicazione del nuovo sistema non potrebbe che essere rigoroso e non ammettere alternative, come si ricaverebbe dall'art. 150 dello stesso Codice. In altre parole, lo scopo della legge verrebbe vanificato ove si pretendesse di duplicare la tutela attraverso la procedura del risarcimento diretto, con la sopravvivenza della tutela tradizionale contro il responsabile civile e l'assicuratore di quest'ultimo. Non vi sarebbe risparmio di costi e, quindi, neppure riduzione dei premi.
L'argomentazione del rimettente, sul piano degli scopi del sistema legislativo, può essere condivisibile, ma non esaurisce la spiegazione delle finalità che si pone la norma. Che il risparmio per le compagnie assicurative possa concorrere a costituire la ratio legis è possibile, anche se il richiamo dell'art. 150 del Codice delle assicurazioni ai “benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto”, quale principio per la cooperazione tra le imprese di assicurazione nell'approntamento della normativa secondaria emanata in attuazione, non equivale ad un suggello della esclusività dell'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato quale condicio sine qua non per l'ottenimento dello scopo di riduzione dei premi. Detto richiamo sembra, piuttosto, agevolare il conducente assicurato nella ricerca dell'interlocutore per il conseguimento della riparazione del danno subito, in fase stragiudiziale e, ove occorra, mediante l'actio iudicii.
Alla base dell'innovazione vi è, invece, l'idea che uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle effettive condizioni di concorrenza nel mercato assicurativo è rappresentato dalla particolare natura del rapporto contrattuale che si instaura nella r.c.a.: l'indennizzato non è il cliente dell'assicurazione, ma tipicamente è una terza parte senza vincoli contrattuali con la compagnia di assicurazione tenuta ad effettuare il rimborso.
Creando la legge un rapporto diretto tra impresa e cliente, e stimolando la ricerca da parte di quest'ultimo della “miglior compagnia”, risulta forte l'incentivo per le imprese ad investire nella concorrenza sulla qualità di servizi offerti e nella efficienza nella gestione dei sinistri.
Pertanto, non è l'obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività con l'offerta di migliori servizi, e l'incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di opzione per l'azione di responsabilità tradizionale, e per l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile.
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 consentirebbe, accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato “a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (ordinanza n. 441 del 2008).
Il predetto Codice, nel quadro di un complessivo “riassetto” della materia – il termine è impiegato dal legislatore delegante, che proprio con l'art. 1 della legge n. 229 del 2003 modifica i principi ispiratori della delegazione legislativa di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di garantire organicità e completezza della materia oggetto del riordino – introduce un meccanismo che, in presenza di certe condizioni, agevola la tutela del danneggiato e, in prospettiva, come lo stesso giudice a quo riconosce, si propone di creare le condizioni per un miglioramento delle prestazioni assicurative. Pur nell'approssimativo coordinamento delle norme del titolo X del Codice, nel loro complesso e nei rapporti con la disciplina vigente, nulla autorizza a ritenere che siano stati stravolti i principi in tema di responsabilità civile, tanto più che le norme poste dal legislatore delegato sono da interpretare nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (sentenze n. 98 del 2008 e nn. 170 e 340 del 2007).
Nella misura in cui l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, non è riconoscibile un vizio nel procedimento di formazione legislativa: il sistema di liquidazione del danno creato nell'esercizio della delega è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato.
La non riconoscibilità del denunciato stravolgimento del sistema dà ragione del contributo consultivo offerto alla formazione del d.lgs. n. 209 del 2005 dal Consiglio di Stato (parere n. 11603/05) su uno schema che ancora non comprendeva il rimedio migliorativo descritto, tanto più che un esame puntuale della coerenza delle disposizioni recate dalla nuova normativa sull'azione diretta con i criteri direttivi della legge di delega n. 229 del 2003, è stato comunque compiuto a posteriori, in sede di consultazione sulla normativa secondaria, attuativa dell'art. 150 (pareri n. 5074/05 e n. 746/06).
Il nuovo sistema agevola i danneggiati che hanno contratto l'assicurazione (che non è dubbio rientrino in dette categorie), anche in relazione allo specifico riferimento dell'art. 4 lettera b) della legge delega al “processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”: se l'ipotesi statisticamente più accreditata, che il danneggiato coincida con il conducente assicurato, costituisce attuazione del principio di tutela del consumatore posto dalla legge delega, l'estensione delle nuove modalità di tutela al conducente non contraente resta elemento neutro, dato che comunque, secondo i principi tradizionali del risarcimento diretto nell'assicurazione obbligatoria (art. 18 della legge n. 990 del 1969), il conducente dovrebbe rivolgersi ad un assicuratore con cui non ha nessun contratto. Ne viene sostanzialmente modificata la modalità di ottenimento della tutela, ma non risultano sovvertiti i criteri posti dalla legge delega. La constatazione riguarda anche l'adeguamento alla disciplina comunitaria (art. 4 lettera a), giacché l'esperibilità dell'azione di responsabilità e di quella diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, si dimostra rispettosa della direttiva 2005/14/CE: questa obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. Senza considerare che l'azione diretta è ora esperibile contro il proprio assicuratore, perché questi non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del danneggiante (art. 149, comma 3, del Codice delle assicurazioni), tanto che la seconda può intervenire nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro il primo, ed estrometterlo (comma 6).
La tesi dell'ammissibilità, accanto all'azione diretta, della tradizionale azione di responsabilità civile, toglie, altresì, fondamento alle censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati.
Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. Del resto, dati i limiti imposti dalla legge delega e la necessità, già sottolineata, di interpretare la normativa delegata nel significato compatibile con principi e criteri direttivi della delega stessa, la scelta del danneggiato di procedere nei soli confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata. Allo stesso modo in cui fu pacificamente ritenuto che l'introduzione, con l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell'azione diretta contro l'assicuratore non elideva l'ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art. 2054 cod. civ.: v., da ultimo, Cass., sentenza 11 giugno 2008, n. 15462), parimenti, la disciplina confermativa dell'azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l'introduzione di un'ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l'azione di responsabilità civile.
A favore del carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore, depone, poi, oltre all'interpretazione coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma 1, lettera b) della “tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”. In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela.
Non si ignora che l'interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, apre una serie di problemi applicativi. Tuttavia, la soluzione di detti problemi esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2009.
Il Direttore della CancelleriaF.to: DI PAOLA

08 aprile 2009

NON SI DEVONO RESTITUIRE AI SUOCERI I SOLDI RICEVUTI PER L’ACQUISTO DELLA CASA…

Con la separazione dei coniugi gli ex suoceri possono dire addio ai soldi che avevano dato alla figlia per contribuire all'acquisto della casa.
La Cassazione ha stabilito, senza mezzi termini, che gli aiuti in denaro da parte dei genitori in occasione del matrimonio dei figli rientrano "in un contesto di solidarietà familiare che si presume gratuito". Dunque, se poi quell'investimento sul futuro della coppia si rivela "fallimentare", non ne possono pretendere la restituzione.
Così i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza 8386, hanno confermato una decisione della Corte d'appello di Milano che aveva respinto la richiesta dei genitori di lei, dopo la separazione dal marito, di riavere indietro 18 milioni che negli anni '90 avevano rappresentato un contributo all'acquisto della casa coniugale.
Più "salomonico" era stato, nel 2002, il tribunale lombardo che aveva invece accolto in parte la richiesta degli ex suoceri condannando l'ex marito a restituire almeno 7.000 euro.
Dopo la sconfitta in secondo grado i suoceri "generosi" si sono rivolti alla Cassazione ma la Corte ha precisato che "è costume diffuso, nell'attuale società, che i genitori aiutino anche finanziariamente i figli al momento del loro matrimonio, in un contesto di solidarietà familiare che si presume gratuito".
La sentenza della Cassazione tuttavia indica una "via d'uscita", a beneficio di futuri suoceri che volessero evitare il rischio di perdere in un sol colpo denaro e genero: la restituzione sarebbe obbligatoria se ci fosse un documento dal quale risulta che si trattava di un prestito, con tanto di indicazione su tempi e modalità di restituzione.
Insomma, è vero che la solidarietà familiare è importante, ma qualche clausola di salvaguardia non sarebbe vietata." -->

26 giugno 2008

TROVATO UBRIACO AL VOLANTE, SCATTA LA CONFISCA DELL’AUTO…

Tempi duri per chi “alza il gomito”. Il Legislatore ha legiferato in modo duro e deciso.
A farne le spese per primo un giovane milanese che dovrà rinunciare alla sua nuova auto e meditare su cosa vuol dire vedersi confiscare il sogno della sua vita…
Quando la pattuglia lo ha fermato all’alba, mentre guidava contromano sulla sua Mazda, non pensava potesse succedergli tanto. Era in compagnia di un amico, reduce da una serata in cui avevano bevuto. E anche parecchio.
La sua Mazda serie 3, colore blu scuro, è la prima automobile sequestrata ad un cittadino milanese che, tra qualche giorno, diventerà ufficialmente di proprietà dello Stato.
Il giovane veniva fermato alle 6 mattino da una pattuglia di vigili mentre percorreva via dei Tulipani a Milano in contromano, gli agenti accortisi del suo stato verificavano il livello di alcool nel sangue. Al primo controllo, il giovane ha fatto registrare 2,46 grammi di alcool per litro di sangue. Al secondo ha raggiunto i 2,57 (il limite consentito dal codice è di 0,5 grammi per litro).
Immediato il sequestro dell’auto, il ritiro della patente e la segnalazione alla magistratura per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Ad oggi la Mazda 3 si trova al deposito. Dal punto di vista economico, l’aver alzato troppo il gomito dovrebbe costare una cifra leggermente superiore ai 6.700,00 €. Inoltre, il malcapitato dovrà sborsare il costo quotidiano del deposito fino al giorno in cui la condanna sarà definitiva. A quel punto, la Mazda se la potrà tranquillamente scordare. Sarà probabilmente venduta all’asta, ma le procedure non sono ancora del tutto chiare, essendo il primo caso da quando è entrato in vigore il pacchetto sicurezza.
A parte, infine, sono le conseguenze dal punto di vista amministrativo. Visto il livello alcolico, oltre alla macchine, anche la patente gli è stata praticamente stracciata. Solo una piccola magra consolazione: per il passaggio allo Stato della sua auto non sono previste le spese di rogito….!!
Attenzione, quindi, a festeggiare con gli amici … potreste prima ridere allegramente e poi … piangere disperatamente.

IL VIGILE SENZA DIVISA NON PUO’ FARVI LA MULTA…

Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 5771 del 2008.
Un vigile si trovava in mezzo al traffico a Reggio Emilia, durante il suo giorno libero. Non ha resistito, e anche se stava senza divisa, ha inflitto una multa ad una signora.
Quest’ultima si rivolgeva al Giudice di Pace vincendo il ricorso, ma il Comune per cui lavorava il vigile si appellava alla Corte di Cassazione.
Quest’ultima dava ragione alla signora, dichiarando nulla la multa e sottolineando che “gli agenti preposti alla regolazione del traffico, quando operano sulla strada, devono essere visibili a distanza mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme”.
Non sono quindi valide le multe fatte dai vigili che sono in borghese e fanno le contravvenzioni anche quando non sono in orario di servizio.
Un consiglio: se dovesse capitarvi di essere multati da un vigile fuori servizio e senza divisa, fate precisare sul verbale che l’agente di polizia municipale vi ha multato mentre non indossava la divisa. Dopodiché entro 60 giorni ricorrete al Giudice di Pace della città dove avete commesso l’infrazione e nel ricorso, a cui allegherete il verbale, scrivete che:
1. il vigile era in borghese;
2. in base alla sentenza 5771/2008 della Corte di Cassazione, gli agenti di Polizia municipale fuori servizio non possono elevare contravvenzioni;
3. la sentenza della cassazione ribadisce quanto già prevede l’art. 183 del Regolamento del Codice della Strada;
4. esiste un precedente: la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia del 29.10.2003 (quella da cui è nata la decisione della Cassazione).

17 ottobre 2007

GENITORI ATTENTI SE IL FIGLIO MARINA LA SCUOLA...!

I genitori hanno l'obbligo non solo di mandare i figli a scuola, ma anche di assicurarsi che questi ultimi frequentino effettivamente le lezioni.

La precisazione è contenuta in una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 33847 del 2007). La Terza sezione penale della Suprema Corte ha anzi sottolineato come i genitori abbiano “l'obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere realmente l’istruzione” e non potranno, di conseguenza, giustificarsi sostenendo semplicemente di non avere ricevuto la comunicazione dell'assenza dei figli da scuola.
Infatti, «la colpa sufficiente per la configurabilitá della contravvenzione» prevista dall'articolo 731 del Codice penale “è riscontrabile giá nell'avere omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore”.
La pronuncia della Cassazione nasce dal caso dei genitori di due ragazzini nomadi, che invece di frequentare le lezioni andavano in giro a chiedere l’elemosina.
I genitori erano stati assolti dal giudice di pace di Staiti Brancaleone (RC) perché il fatto non costituisce reato. Contro l'assoluzione si è opposta la Procura presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, deducendo l'illogicità della decisione.
La Terza Sezione Penale della Suprema Corte ha chiarito che «la gravità del fatto contestato potrebbe dare luogo anche ad una forma di sfruttamento minorile, essendo notorio che i piccoli nomadi vengono impiegati tutto il giorno nell'accattonaggio».
Inoltre, «di fronte a lunghe e ingiustificate assenze da scuola – ha osservato ancora la Suprema Corte – la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dall'autorità scolastica».
Quindi, se i figli non vanno a scuola la responsabilità ricade sui genitori, anche quando il preside non li avverte dell’assenza dei bambini.
Da qui il suggerimento della Cassazione ai genitori di accompagnare sempre il minore a scuola per «assicurarsi che questo si rechi» effettivamente in classe.

08 ottobre 2007

ESSERE FIGLIO E' UN DIRITTO CHE COSTA CARO...

Solitamente dopo la separazione il coniuge non affidatario del minore si “dimentica” di essere genitore e di essere portatore di obblighi morali ed economici che l’allentamento del vincolo matrimoniale tramite la separazione non cancella. Sempre più spesso madri dimenticate dai propri ex coniugi sono costrette a sopportare il peso della crescita ed educazione dei figli senza un minimo di aiuto dei padri, a volte per puro egoismo e a volte per ritenere di colpire la moglie utilizzando il disinteresse della prole, per poi eventualmente ricredersi del tempo perduto ed inviare un lancinante grido di aiuto a Maria de Filippi per arrivare a chiedere il perdono davanti a milioni di italiani a “C’è posta per te”.
Recentemente il Tribunale di Modena ha esaminato un interessante caso e in data 12 settembre 2006 si è pronunciato con un’ordinanza degna di nota in materia di corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli minori.
Il Giudice ha infatti riconosciuto il diritto del figlio al risarcimento dei danni (patrimoniale, morale ed esistenziale) per il comportamento inadempiente e disinteressato del proprio genitore, disponendo altresì il sequestro conservativo sui beni di quest’ultimo fino al raggiungimento di una somma ritenuta congrua.
V’è da dire che nel caso concreto parte ricorrente ha provato nel corso di una fase istruttoria corposa e complessa l’effettiva incidenza negativa del comportamento genitoriale sulla proprio sviluppo psico-fisico.
Tale ordinanza si impone per la sua forza innovativa e, pur non costituendo precedente, costituisce valido monito per tutti coloro che “dimenticano” dopo la separazione dal coniuge i propri doveri di genitore nei confronti dei figli anche se va detto, per onestà di verità, che la prova richiesta in sede giudiziale deve essere estremamente precisa e rigorosa, senza la quale non è certamente pensabile un meccanismo di automatismo in ordine a tale tipologia di danno.
Si riporta qui di seguito la massima dell’ordinanza:
“Va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno - patrimoniale, morale ed esistenziale - del figlio in conseguenza della condotta del genitore che rifiuti di corrispondere allo stesso i mezzi di sussistenza, con conseguente “lesione in sé” di fondamentali diritti della persona inerenti la qualità di figlio e di minore. Con particolare riguardo al danno esistenziale (consistente nella lesione di valori della persona, garantiti costituzionalmente, che si esplica sul piano delle relazioni sociali e mondane) esso deve ritenersi legato alla consapevolezza, soggettiva e nei riflessi sociali, di non essere mai stato desiderato e trattato come figlio.
Qualora, infine, sussista pericolo che il tempo verosimilmente intercorrente fino alla pronuncia di merito renda più difficoltoso ed oneroso il soddisfacimento del predetto credito (nella specie, il pericolo nel ritardo era costituito dalla facilità di volatilizzazione di cespiti del debitore consistenti in capitali liquidi e quote di partecipazioni societaria),a cautela dell’effettiva soddisfazione della menzionata azione di risarcimento danno può disporsi a favore del figlio il sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 671 c.p.c., sui beni del genitore inadempiente fino alla concorrenza di una somma ritenuta congrua (nella specie, € 1.350.000,00)”.

07 agosto 2006

AUTOVELOX. ANCORA UN GIUDICE DI PACE DALLA PARTE DEGLI AUTOMOBILISTI...


Il Giudice di Pace di Recco è un'altro di quei Giudicanti che si è accostato empaticamente a quei migliaia di cittadini che ogni giorno cadono nei controlli degli autovelox. Esso ritiene nella recente sentenza del 07.06.2006 che “...non vi è certezza, in mancanza della taratura dell’apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata nel verbale. Infatti è da ritenersi che la taratura è l’unico modo per correggere eventuali errori e per verificare che l’incertezza della misurazione della velocità sia contenuta entro i limiti previsti”. Con tale enunciazione di principio si è uniformato a quello che sembra, ad oggi, il prevalente indirizzo delle corti di merito, in tema di contravvenzioni elevate per eccesso dei limiti di velocità misurate con le apparecchiature elettroniche comunemente denominate “autovelox” (si vedano nello stesso senso, solo per fare alcuni esempi, Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.; in senso contrario, anche qui ex plurimis, Giudice di Pace di Taranto, 24 maggio 2006, secondo cui, nonostante la non completa attendibilità della misurazione effettuata, si può escludere che un’effettiva taratura dello strumento avrebbe potuto escludere la sussistenza della violazione, visto che la velocità rilevata era del 50% superiore a quella consentita). Nella sostanza, il principio qui ribadito è che una rilevazione che sia stata eseguita con apparecchio non debitamente tarato, non può essere considerata attendibile con riguardo alla effettiva velocità misurata e, pertanto, non può offrire certezza né della avvenuta violazione del limite imposto, né, tantomeno, della gravità della eventuale violazione – in base alla quale, come è noto, si determinerà l’entità della sanzione. Tale orientamento, a ben vedere, prende le mosse dalla sentenza del Tribunale di Lodi, 22.05.2000 – non a caso richiamata anche nella pronuncia in commento – cui merita accennare brevemente. In quella occasione, in seguito all’elevazione di una contravvenzione per eccesso di velocità, rilevata a mezzo autovelox mod. 104/C-2, il sig. C. P. decise di rivolgersi alla Magistratura all’epoca competente, contestando la mancanza di adeguata taratura dell’apparecchio utilizzato per i rilievi. In detta sede, venne disposta perizia tecnica d’Ufficio sull’autovelox – cui anche la sentenza in commento ammette di attenersi – le cui conclusioni portarono il Tribunale ad affermare che: 1. uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; 2. nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste; 3. non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali; 4. in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione; 5. tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Il consiglio rimane quello di moderare la velocità in ogni situazione, ma non per evitare di pagare la multa ma per non mettere a rischio la propria vita e la vita degli altri... a buon intenditor...

05 giugno 2006

PATENTE A PUNTI. TABELLA PER NON DIMENTICARE.

Da quando è stata istituita la patente a punti questo spauracchio ha tolto il sonno a molti automobilisti poco disciplinati. Tanta tensione ma ancora pochi hanno idea dei rischi che corrono con le infrazioni a cui vanno incontro. Ecco allora. per non dimenticare, la tabella prevista dall'art. 126-bis Codice della Strada pubblicato sul sito giuridico WWW.ALTALEX.IT:
Ora non avete più scusa per non sapere.
Prevenire è sicuramente meglio che curare.

16 maggio 2006

ASSEGNO DIVORZILE. L'EX CONIUGE CONVIVE. DEVO PAGARGLIELO? NO SE HA TROVATO UN MILIONARIO !. MA SE E' POVERO...TI TOCCA

Una delle più grosse diatribe tra i coniugi che, dopo una faticoso cammino, sono giunti al "sospirato" divorzio è l'assegno divorzile. Spesso il coniuge condannato al versamento di tale somma vive la stessa come un "balzello" mal digerito e ritenuto ingiusto dal momento che il rapporto di coniugio è cessato.
In effetti anche nel caso in cui l'ex coniuge dovesse iniziare una nuova convivenza non esiste un automatismo secondo il quale cessa l'obbligo di corrispondere tale somma; infatti anche in assenza di un nuovo matrimonio il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1179 del 20 gennaio 2006, sottolineando che la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.
La Suprema Corte ha precisato inoltre che dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi ed al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno, senza che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere l'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria.
Per concludere sperate che la vostra ex moglie o ex marito sposi un milionario augurando loro auguri e figli maschi...

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILESENTENZA 20-01-2006, n. 1179
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23/05/1998, B.P. chiedeva al Tribunale di Firenze di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il (.........) con M.S..
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, domandava l'attribuzione dell'assegno di divorzio, ex adverso contestata.
Il Giudice adito, con sentenza del 15/02 - 26/05/2001, dato atto che l'indicato scioglimento era stato pronunciato mediante precedente decisione non definitiva del (.........), dichiarava il diritto della M. a percepire l'emolumento di cui sopra, condannando l'obbligato alla corresponsione, in favore dell'ex coniuge, della somma di L. 600.000 mensili, annualmente adeguabile.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il B., deducendo che non era mai stata fornita la dimostrazione dell'effettivo tenore di vita goduto dall'appellata in costanza di matrimonio e che doveva essere ritenuta pacifica, siccome non contestata dall'avente diritto, la circostanza relativa al contributo economico fornito all'attuale tenore di vita della medesima appellata dal convivente di questa, atteso che una simile convivenza durava da nove anni durante i quali la M. non aveva, prima della domanda di scioglimento del matrimonio, mai chiesto alcunchè.
Resisteva nel grado la suddetta appellata, assumendo che il suo reddito presente si era ridotto, rispetto a quello goduto nel (.........), per effetto della cessazione della ditta ove ella lavorava, nonchè deducendo, in via incidentale, che la somma stabilita dal Tribunale doveva essere ritenuta inadeguata, anche in riferimento all'apporto fornito all'ex coniuge, in costanza di matrimonio, riguardo ai figli nati dal vincolo ed indicando come adeguata la somma di L. 2.000.000 mensili, laddove la circostanza attinente alla sua convivenza non era da considerare rilevante, in ragione della mancanza di prova circa le prestazioni economiche effettivamente fornite da parte del suo attuale compagno.
La Corte Territoriale di Firenze, con sentenza dell'11/10 - 16/11/2002, rigettava l'appello proposto dal B. ed, in accoglimento di quello incidentale spiegato dalla M., così parzialmente riformando la decisione impugnata, determinava in Euro 500,00 mensili l'assegno posto a carico del primo in favore della seconda.
Assumeva detto Giudice:
a) che, al di là dei rispettivi patrimoni, di una certa consistenza per entrambi i coniugi ma che non risultavano produttivi di redditi, delle autovetture rispettivamente possedute (una per ciascuno) e dei risparmi della M., nell'ordine di circa L. 160.000.000, la sperequazione tra le rispettive condizioni economiche delle parti fosse del tutto evidente;
b) che il tenore di vita precedente apparisse consequenziale ai redditi derivanti dall'attività svolta dal marito;
c) che la situazione economica della M. fosse peggiorata a seguito della cessazione della ditta sua datrice di lavoro;
d) che l'appellante non avesse nè fornito nè offerto prova alcuna in ordine a prestazioni economiche continuative effettuate da parte del convivente della M. stessa in favore di quest'ultima, non potendo del resto essere ammessa, siccome tardiva, la relativa prova testimoniale richiesta dal medesimo appellante, sul punto, soltanto nel giudizio di secondo grado;
e) che la somma disposta dal primo Giudice fosse inadeguata al fine di consentire alla M. di godere di un tenore di vita analogo a quello, goduto in costanza di matrimonio, laddove, del resto, la somma di L. 2.000.000 richiesta da quest'ultima appariva eccessiva, in considerazione dei redditi comparativamente considerati.
Avverso tale sentenza, ricorre per Cassazione il B., deducendo cinque motivi di gravame, ai quali resiste con controricorso la M. che, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Motivi della decisione
Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza.
Con il quarto motivo di gravame, del cui antecedente esame rispetto agli altri si palesa la necessità involgendo detto motivo la trattazione di una questione logicamente e giuridicamente preliminare, lamenta il B. violazione e falsa applicazione dell'art. 343 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, assumendo:
a) che il ricorrente ha eccepito nel giudizio di secondo grado l'inammissibilità dell'appello incidentale a norma dell'art. 343 c.p.c., in forza del quale tale mezzo di impugnazione si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 1166 c.p.c., ovvero con il rispetto del termine fissato da quest'ultima disposizione per la costituzione medesima, onde esso risulta inammissibile se il convenuto deposita detta comparsa meno di venti giorni prima dell'udienza di comparizione;
b) che, di conseguenza, risulta inammissibile la richiesta di controparte di integrare la decisione del Giudice di prime cure disponendo che, in accoglimento della domanda proposta dalla M., l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, quantificato nella misura di L. 2.000.000 mensili annualmente rivalutabili, decorra dalla data della domanda o a far data dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
c) che parte avversa, per non incorrere nella sopramenzionata decadenza, neppure potrebbe invocare la riproposizione ammessa dall'art. 346 c.p.c. per le domande non accolte in primo grado, dal momento che l'espressione "domande non accolte" non può essere riferita alle domande autonome che, come nella specie, siano state prese in esame dal Giudice di primo grado e siano state respinte o che non siano state esaminate, tenuto conto del fatto che, in tale ipotesi, sia la pronuncia di rigetto sia il vizio di omessa pronuncia debbono essere espressamente denunciati nel giudizio di gravame con l'appello principale o con quello incidentale.
Il motivo non è fondato.
Il rito camerale, infatti, previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale (che, ai sensi del combinato disposto della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12, - quale sostituito della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 - e dell'art. 23, comma 1, ultima legge, deve considerarsi esteso all'intero procedimento e non limitato alla sola fase decisoria: Cass. 21 agosto 1998, n. 8287; Cass. 15 gennaio 2003, n. 507; Cass. 22 luglio 2004, n. 13660), come, da un lato, non preclude la proponibilità dell'appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale (Cass. 6 luglio 2004, n. 12309), così, dall'altro lato, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude tuttavia la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario (Cass. 19 febbraio 2000, n. 1916) ed, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall'art. 343 c.p.c., comma 1. ("L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c."), dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell'inchiesta (Cass. n. 1916/2000, cit.; Cass. 8 ottobre 2004, n. 20087), laddove il ricorrente principale non ha, nella specie, minimamente prospettato il difetto altresì delle condizioni indicate da ultimo, essendosi limitato, come si è visto, a denunziare il mancato rispetto, da parte dell'odierna controricorrente, del termine fissato dall'art. 166 c.p.c. per la costituzione nel giudizio di secondo grado, ovvero il deposito della relativa comparsa di risposta in appello meno di venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione ed omessa o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e successive modifiche, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, deducendo:
a) che l'esame testuale della decisione impugnata dimostra che l'indagine sul tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio è stata certamente omessa, nel senso che, se fosse avvenuta, il tenore di vita sarebbe risultato certamente assai più basso e modesto dell'attuale, posto che i figli nati dal primo matrimonio ( F. e B.N. che oggi hanno (.........) e (.........) anni), all'epoca dell'abbandono del marito da parte della M., erano conviventi con il padre e totalmente a carico di lui, in quanto studenti;
b) che l'onere della prova sull'effettivo tenore di vita spettava alla stessa M., la quale ha offerto alla Corte una lista di gioielli, peraltro di scarso valore, regalati dal marito nei dodici anni di matrimonio, ovvero ha prospettato un fatto del tutto normale in qualsiasi tipo di coppia che non viva ai livelli di povertà, laddove, per l'importanza che riveste tale valutazione nel giudizio di divorzio, la prova doveva essere rigorosa e la relativa indagine doveva essere svolta accuratamente e sorretta da idonea motivazione;
e) che la Corte Territoriale ha, quindi, deciso sull'an debeatur avuto riguardo solo al presupposto del reddito attuale dei coniugi e non al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
d) che detto Giudice, non solo ai fini sopraindicati si è limitato a prendere in esame i redditi delle parti senza alcun riferimento al tenore di vita ed alla fascia socio-economica di appartenenza della coppia, ma non ha poi utilizzato, nella determinazione del quantum debeatur, neppure uno dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, ovvero nè la durata del matrimonio, nè l'addebitabilità della separazione, nè l'apporto alla conduzione familiare e patrimoniale, nè la convivenza more uxorio della M. con l'attuale compagno, la quale, per la sua lunghissima durata, pari ormai a quella stessa del matrimonio, è da considerare di forte rilievo ai fini della limitazione dell'assegno di divorzio, non solo per l'obiettivo impedimento che ne deriva al ripristino del consorzio familiare, ma anche perchè non può non avere riflessi sull'effettiva condizione economica della richiedente.
Con il secondo motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l'opportunità; involgendo ambedue la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, dell'art. 185 c.p., degli artt. 112, 132, 191 e 194 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, deducendo:
a) che la Corte Territoriale è incorsa in gravi vizi di motivazione sui punti fondamentali della controversia, oltrechè in macroscopici errori di lettura delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, eseguite nei confronti del medesimo ricorrente e della M., ma non nei riguardi del convivente di questa, Avv. Stefano Rosati;
b) che la Polizia Tributaria ha provveduto nel luglio 2002 a depositare i prospetti dei redditi, relativi alle locazioni turistiche, percepiti dalla M., attraverso la nota agenzia internazionale Cuendet, sugli immobili di sua proprietà nel Comune di (.........), i quali documentano un altro reddito mensile, prodotto nel (.........), pari mediamente a 700/800 Euro mensili, da aggiungere ai redditi dichiarati dall'interessata nel medesimo anno per l'attività di promotrice nel settore della moda;
c) che di tale reddito, così come della situazione del convivente della M., non è traccia nella sentenza della Corte Territoriale, là dove si afferma che la predetta avrebbe attualmente un reddito pari a L. quattordici milioni all'anno, onde dal contenuto testuale della decisione appare evidente l'omessa considerazione del reddito delle affittanze, pari ad oltre diecimila Euro annui;
d) che il B., quale medico ospedaliere impegnato altresì presso l'Istituto (.........), non ha una frequenza di "sette visiteal giorno", atteso che le pagine dell'agenda acquisite dalla Polizia Tributaria sono relative alla stessa attività svolta dall'attuale coniuge, anch'essa ginecologa presso l'Istituto anzidetto;
e) che dall'esame testuale della decisione emerge come, sulla base dell'erronea ed omessa lettura delle risultanze della Polizia Tributaria, le quali indicavano risparmi personali della M. per circa duecento milioni (e non centosessanta, secondo quanto affermato dalla Corte Territoriale), detto Giudice ha utilizzato "al rovescio" il concetto della sperequazione dei redditi dei coniugi, dato altresì che la M., svolgendo ancora la precedente attività di coordinamento delle indossatrici per sfilate ed intrattenendo attualmente un rapporto di lavoro con la ditta "Redditi Carnasci s.n.c.", percepisce redditi (pari a trentacinque milioni annui di vecchie lire) più che raddoppiati grazie all'attività di affittanze turistiche, mentre il B. ha tre figli, di cui l'ultima ( B.M.) di tre anni, non ha risparmi personali e non ha beni immobili produttivi di reddito.
Con il terzo motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con i due precedenti si palesa l'opportunità in forza delle medesime ragioni già indicate riguardo al secondo, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, dell'art. 185 c.p., degli artt. 112, 132, 191 e 194 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, deducendo:
a) che i vizi denunciati si riscontrano nella totale assenza di motivazione, da parte della Corte Territoriale, sulla validità dell'accordo, raggiunto nella fase della separazione, con cui la M. rinunciava espressamente ad ogni e qualsiasi contributo per il proprio mantenimento sia nella stessa sede di separazione sia nella sede di divorzio, sul presupposto che, nel corso del giudizio, si era provveduto alla divisione dei beni in comunione e sul presupposto che il ricorrente aveva richiesto l'addebito della separazione a seguito dell'allontanamento della M. per andare a vivere con l'attuale convivente;
b) che il Tribunale aveva attribuito alla M. la somma di L. 600.000 sul rilievo che, all'epoca della decisione, la M. avesse un reddito pari a circa L. dodici milioni annue, ritenendo nulle le precedenti pattuizioni le quali includevano anche la rinuncia all'assegno di divorzio;
c) che la Corte Territoriale ha omesso ogni motivazione su tale aspetto della ritenuta (dal ricorrente) validità dei patti di separazione, quanto meno relativamente agli effetti che un simile accordo ha prodotto sulla situazione patrimoniale e sul reddito dei coniugi;
d) che, tuttavia, l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi, dovendo, nella specie, valutarsi che, in base all'accordo del (.........), la M. aveva suoi risparmi personali pari a circa L. cento milioni ed aveva ricevuto altrettanto per la divisione della casa coniugale, là dove il ricorrente si è accollato il mutuo, ancor gravante sulla casa stessa, pari a L. ottanta milioni;
e) che, in caso di convivenza more uxorio, l'obbligo dell'ex marito viene meno quando, in concreto e secondo le specifiche circostanze fra le quali assumono rilievo la durata della convivenza, la procreazione di figli ed il tenore di vita goduto, il nuovo rapporto abbia caratteristiche tali da fare ragionevolmente ritenere che l'ex moglie non si trovi più in quella situazione di bisogno capace di giustificare un assegno da parte dell'ex coniuge, onde l'instaurazione di una simile convivenza incide necessariamente, a seconda dei casi, sia sul diritto all'assegno, quante volte si accerti che, in conseguenza di essa, venga meno la necessità dell'emolumento ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia sulla misura di detto assegno;
f) che, si ripete, la Corte Territoriale non ha neppure considerato, quale elemento rilevante ai fini della decisione, la nascita della figlia M., limitandosi a comparare i redditi dei coniugi quando, invece, è principio consolidato quello secondo cui l'assegno di divorzio deve tenere conto degli oneri economici derivanti dal dovere inderogabile di mantenimento dei figli naturali nati dalla nuova relazione;
g) che, del pari, la medesima Corte, errando nella disamina dei documenti versati in atti, si è limitata ad osservare che il tenore di vita andrebbe dedotto dai gioielli regalati dal marito all'ex coniuge (peraltro di modesta e non comprovata entità) e dall'attività di medico ospedaliere del ricorrente, omettendo ogni e qualsiasi vantazione sugli oneri di mantenimento dei figli, sul debito di L. ottanta milioni accollatosi con la separazione e sull'esborso di cento milioni nel 1992, laddove detto Giudice non poteva esimersi dal considerare vuoi che il ricorrente doveva e deve necessariamente mantenere non soltanto i figli, ancora parzialmente a suo carico, nati dal primo matrimonio, ma anche, e soprattutto, la figlia M. nata dal nuovo matrimonio, vuoi che i redditi della M., consistenti nell'attività di affittanza stagionale da aggiungere a quelli percepiti per le attività di promozione della moda, sono addirittura aumentati, sia rispetto alla data della separazione ((.........)) sia rispetto alla data del divorzio ((.........)), ciò di cui non si rinviene traccia nella sentenza impugnata.
I tre motivi non sono fondati.
La Corte Territoriale ha basato la decisione di rigettare l'appello (principale) proposto dal B. (con cui questo aveva richiesto che venisse dichiarato "che nessun contributo di mantenimento è dovuto all'appellata") e di accogliere parzialmente quello (incidentale) spiegato dalla M. (con cui questa aveva richiesto l'aumento a L. 2.000.000 mensili, rispetto alla somma di L. 600.000 mensili fissata dal Tribunale, dell'assegno posto a carico della parte avversa) sopra i rilievi secondo i quali:
a) "il B. ha un reddito imponibile di L. 129.664.000 (Unico 2001) e ... presta attività di medico ginecologo, oltre che presso la clinica dell'ospedale di (.........) di (.........), presso l'Istituto (.........) di (.........), nei pomeriggi del (.........) e del (.........), effettuando mediamente sette visite al giorno ...";
b) "la M. ha un reddito imponibile di L. 14.247.000 e ... presta attività di promotrice di vendita nel settore della moda";
c) "al di là dei rispettivi patrimoni, di una certa consistenza per entrambi i coniugi, ma che non risulta producano redditi, al di là delle autovetture possedute (una per ognuno) e dei risparmi della M., nell'ordine di circa 160.000.000, fra incasso della polizza vita scaduta (anche per il marito) e incasso del corrispettivo relativo alla divisione della casa coniugale, la sperequazione fra i redditi dei coniugi (è) del tutto evidente, così come appare evidente che la M. non è in grado di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dei redditi indicati";
d) "quanto al contenuto del tenore di vita precedentemente goduto, ... lo stesso è provato dall'elenco dei gioielli donatile dal marito in costanza di matrimonio e del resto appare consequenziale ai redditi derivanti dall'attività svolta dal marito";
e) "la situazione economica della M. è peggiorata a seguito della cessazione della ditta (.........), sua datrice di lavoro";
f) "l'appellante non ha nè fornito nè offerto alcuna prova, in primo grado, in ordine a prestazioni economiche continuative effettuate da parte del convivente della M. in favore di quest'ultima".
Argomentando in tal modo, la Corte Territoriale ha, innanzi tutto, determinato il "contenuto del tenore di vita precedentemente goduto" dalla coppia, ricavandolo, per un verso, sulla base di una circostanza (rappresentata dall'"elenco dei gioielli donatile dal marito in costanza di matrimonio") la quale ha formato oggetto di censura, da parte del ricorrente principale, sotto l'inammissibile (siccome privo, in violazione del principio stesso di autosufficienza del ricorso, di alcuno specifico riferimento alle relative risultanze di causa di segno corrispondente, così da risolversi in una mera affermazione contraria all'assunto implicito del Giudice di merito,senza poterne desumere la sussistenza di un vizio della motivazione da omesso o erroneo apprezzamento di dette risultanze) profilo che tali gioielli risultassero "di scarso valore economico" ovvero "di modesta e non comprovata entità" e che il fatto apparisse, perciò, "del tutto normale in qualsiasi tipo di coppia che non viva ai livelli di povertà", nonchè, per altro verso, sulla base dei "redditi derivanti dall'attività svolta dal marito", addivenendo, quindi, alla conclusione "che la M. non è in grado di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dei redditi indicati" per effetto dell'evidente "sperequazione fra i redditi dei coniugi", laddove è noto al riguardo:
1) che il Giudice di merito investito della domanda di attribuzione dell'assegno di divorzio del tutto correttamente procede a verificare, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza nel richiedente del requisito della mancanza di mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita precedente, affermando siffatta inadeguatezza attraverso l'apprezzamento di un rilevante divario nelle rispettive potenzialità reddituali e patrimoniali dei coniugi (Cass. 28 gennaio 2000, n. 961), nel senso esattamente che, se per un verso il richiedente stesso ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo tenore di vita adottato in costanza di matrimonio, nonchè della situazione economica attuale, per altro verso il Giudice può tener conto della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il tenore di vita anzidetto e può, in particolare, in mancanza di prova da parte del richiedente medesimo, fare riferimento, quale parametro di vantazione del pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (Cass. 5 agosto 1997, n. 7199; Cass. 24 maggio 2001, n. 7068; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169);
2) che, del resto, la valutazione delle precedenti condizioni economiche deve essere effettuata avendo riguardo altresì al tenore di vita che sarebbe stato presumibilmente mantenuto in caso di continuazione del rapporto e, quindi, tenendo conto anche degli incrementi reddituali dell'ex coniuge obbligato che costituiscono naturale, prevedibile sviluppo dell'attività lavorativa svolta durante il matrimonio, potendo legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative, già presenti durante la convivenza, non aventi carattere di eccezionalità in quanto non connesse a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed inimmaginabili (Cass. 29 aprile 1999, n. 4319; Cass. 8 febbraio 2000, n. 1379; Cass. 6541/2002, cit.; Cass. 13169/2004, cit.).
Circa, poi, la determinazione della rispettiva situazione patrimoniale e reddituale degli ex coniugi, si osserva: a) che il riferimento della Corte Territoriale al fatto, censurato dall'odierno ricorrente principale, che quest'ultimo effettui "mediamente sette visite al giorno" presso l'Istituto (.........) di Firenze, non appare di per sè decisivo (e così, quindi, neppure la relativa doglianza), tali risultando, invece, le (di per sè) incensurate circostanze secondo le quali il ricorrente stesso "ha un reddito imponibile di L. 129.664.000 ... e ... presta attività di medico ginecologo, oltre che presso la clinica dell'ospedale (.........) di (.........), presso l'Istituto" anzidetto; b) che non si palesa decisivo, in quanto privo (in violazione del già riferito principio di autosufficienza del ricorso) di qualsivoglia specifico richiamo alle relative risultanze di causa, così da poterne ricavare (di nuovo) la sussistenza di un vizio della motivazione da omesso o erroneo apprezzamento di tali risultanze, nè il riferimento del B. al fatto che entrambi i figli nati dal primo matrimonio ( F. e B.N.), all'epoca del suo abbandono da parte della M., erano conviventi con il ricorrente nonchè a totale carico di quest'ultimo essendo studenti, nè il riferimento del medesimo B. alla nascita nell'anno (.........), dal nuovo matrimonio, della figlia M., a tanto non potendo soccorrere il mero (generico) richiamo al fatto che "il Tribunale aveva perlomeno evidenziato (questa) circostanza assai rilevante nella decisione";
c) che non è decisivo il riferimento del ricorrente principale, desunto dalle indagini effettuate dalla Polizia Tributaria, ai risparmi personali della M. nella misura di L. duecento milioni (in luogo dei centosessanta milioni indicati dalla Corte Territoriale), dal momento che, secondo l'incensurato apprezzamento del Giudice di merito, detta somma, quale che ne sia dunque l'esatto ammontare, deriva dall'incasso della polizza vita scaduta anche per il marito e dall'incasso del corrispettivo relativo alla divisione della casa coniugale, ovvero da proventi "comuni" altresì al B. e, quindi, come tali, ininfluenti ai fini della determinazione comparativa dei rispettivi redditi;
d) che non è decisivo il riferimento del ricorrente principale, desunto di nuovo dalle sopra riferite indagini della Polizia Tributaria, al fatto che la M., dalla locazione turistica degli immobili di sua proprietà nel Comune di (.........), ricavi, per il tramite dell'Agenzia Internazionale (.........), un reddito "pari ad oltre 10.000 Euro", onde un simile reddito dovrebbe venire aggiunto a quello (pari ad un imponibile di L. 14.247.000) dichiarato dalla medesima M. relativamente all'attività di promotrice nel settore della moda (ed indipendentemente dalla "cessazione della ditta (.........), sua datrice di lavoro"), così da giungere ad un totale di (vecchie) L. 35.000.000 annue, atteso che un importo del genere, ove confrontato anche solamente con il reddito imponibile del B., pari (come si è visto) a circa (vecchie) L. 130.000.000 annue, si palesa, comunque, tale da non inficiare, in modo decisivo appunto, la "evidente ... sperequazione fra i redditi dei coniugi" apprezzata dalla Corte di merito, risultando il secondo di detti redditi pur sempre corrispondente a poco meno del "quadruplo" del primo.
Circa, poi, il riferimento del ricorrente principale alla convivenza more uxorio, di lunga durata, instaurata dalla M. con l'Avv. R.S. e la relativa doglianza del medesimo ricorrente in ordine alla mancata estensione delle già riportate indagini della Polizia Tributaria altresì nei confronti del nominato convivente, si osserva che la Corte Territoriale, mediante apprezzamento di per sè incensurato, ha dato conto della circostanza che "l'appellante non ha nè fornito nè offerto alcuna prova, m primo grado, in ordine a prestazioni economiche continuative effettuate da parte del convivente della M. in favore di quest'ultima, (senza che potesse) essere ammessa, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto tardiva, la prova testimoniale richiesta soltanto in grado di appello sul punto ...".
Così argomentando, detto Giudice ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sè permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi ed al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del Giudice, che dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno (Cass. 8 luglio 2004, n. 12557), senza che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere L'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria, le quali sono previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, (come novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10), "in caso di contestazioni,...sui redditi e patrimoni dei coniugi (e non, quindi, dei terzi) e sul loro effettivo tenore di vita" e la cui mancata disposizione è censurabile esclusivamente nel senso che la domanda di corresponsione dell'assegno non può, in tal caso, essere respinta sotto il profilo che l'istante non abbia fornito la dimostrazione delle condizioni economiche dell'altro coniuge (Cass. 21 giugno 2000, n. 8417; Cass. 10 agosto 2001, n. 11059; Cass. 17 maggio 2005, n. 10344).
Per quanto concerne, ancora, la censura relativa alla mancata valutazione, da parte della Corte Territoriale, dell'accordo raggiunto dai coniugi nella fase della separazione mediante il quale, tra l'altro, la M. rinunciava espressamente ad ogni e qualsiasi contributo per il proprio mantenimento, sia nella sede anzidetta sia in sede di divorzio, mentre il B. si accollava il mutuo (pari ad L. ottanta milioni) ancora gravante sulla casa familiare, conviene notare:
a) che gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono nulli, per illiceità della causa, anche nella parte in cui riguardano l'assegno divorziale, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente od esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difesa nel giudizio di divorzio stesso, trovando un simile principio fondamento nell'esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole, la cui domanda di assegnazione dell'emolumento in parola potrebbe da detti accordi venire paralizzata o ridimensionata (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1810; Cass. 14 giugno 2000, n. 8109; Cass. 1 dicembre 2000, n. 15349; Cass. 9 ottobre 2003, n. 15064);
b) che, del resto, la determinazione dell'assegno di divorzio, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, sotto il vigore della separazione dei coniugi, poichè, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, nonchè delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dal regime degli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza o di separazione, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio, onde l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. 9 maggio 2000, n. 5866;
Cass. 11 settembre 2001, n. 11575), laddove, nella specie, appare palese come le pattuizioni separatizie invocate dal ricorrente principale, lungi dall'essere state indebitamente trascurate dalla Corte Territoriale (secondo quanto assume il medesimo ricorrente), abbiano formato oggetto di implicito apprezzamento da parte di detto Giudice, il quale, sulla base dei presupposti di fatto dianzi illustrati e dei criteri (autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato) che sono propri dell'assegno di divorzio, ha evidentemente ritenuto non più giustificata la conservazione delle pattuizioni sopra indicate, legate al differente regime della separazione personale.
Circa, infine, la doglianza relativa al fatto che la Corte Territoriale non ha utilizzato, nella determinazione del quantum dell'assegno in parola, neppure uno dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, si osserva, al riguardo, che deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del Giudice che ne dia adeguata giustificazione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dal legislatore, nel richiamato art. 5, comma 6, per la quantificazione dell'importo spettante all'avente diritto (rispettivamente costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi), anche in relazione alle deduzioni ed alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno stesso (Cass. 15 gennaio 1998, n. 317; Cass. 7 maggio 1998, n. 4617; Cass. 3 ottobre 2000, n. 13068; Cass. n. 13169/2004, cit.; Cass. 16 maggio 2005, n. 10210), essendo del resto palese come la Corte Territoriale, nella specie, abbia segnatamente apprezzato, tra gli elementi anzidetti, le condizioni economiche degli ex coniugi ed, in particolare, i "redditi (di questi ultimi) comparativamente considerati", così implicitamente valutandoli in termini di indubitabile "prevalenza" rispetto a tutti gli altri criteri.
Con il quinto motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. sul principio della soccombenza nella liquidazione delle spese, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, deducendo che, anche sotto tale profilo, la Corte Territoriale non ha considerato il principio secondo cui soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del Giudice di merito decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.
Il motivo in parte non è fondato ed in parte non è ammissibile.
Premesso come la Corte Territoriale abbia onerato l'appellante, in favore dell'appellata, dell'intero ammontare delle spese di secondo grado, espressamente argomentando nel senso che dette spese "seguono la soccombenza", si osserva:
a) per un verso, che l'odierno ricorrente principale non può certo reputarsi "totalmente vittorioso", avuto riguardo al fatto che la medesima Corte ha rigettato "l'appello proposto dal B.", laddove, come noto, in materia di spese processuali, la relativa statuizione adottata dal Giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, stabilito dall'art. 91 c.p.c., di porre dette spese a carico appunto della parte totalmente vittoriosa (Cass. 28 novembre 2003, n. 17692; Cass. 22 aprile 2005, n. 8540; Cass. 26 aprile 2005, n. 8623);
b) per altro verso, che la vantazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del Giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un'espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, cosicchè la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza della stessa motivazione (Cass. sezioni unite 15 luglio 2005, n. 14989).
Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente incidentale violazione dell'arti 12 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e 5, deducendo:
a) che il Tribunale di Firenze, con sentenza non definitiva del 10/11 - 09/12/1999, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra il B. e la M.;
b) che quest'ultima, sia in primo grado sia in appello (nella comparsa di costituzione e risposta del 26/10/2001), aveva chiesto che l'assegno, L. n. 898 del 1970, ex art. 4, comma 10, (e successive modifiche), fosse disposto "dal momento della domanda";
c) che nè il Tribunale nè la Corte Territoriale hanno, sul punto, deciso in alcun modo, omettendo, quindi, la doverosa pronuncia su una domanda ritualmente proposta dall'odierna ricorrente incidentale;
d) che, peraltro, essendo nel frattempo sorta controversia fra le parti in ordine alla decorrenza dell'assegno, la M. aveva richiesto alla Corte anzidetta (sempre nella comparsa di costituzione e risposta sopraindicata) di chiarire se l'assegno di divorzio dovesse decorrere dal dì della pronuncia di esso o da quello della pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
e) che anche su tale punto la Corte di merito ha omesso ogni decisione, laddove è evidente che la decorrenza dell'assegno, una volta che questo sia stato determinato, debba farsi risalire alla data di pronuncia del divorzio, la quale rappresenta l'elemento costitutivo del diritto alla sua percezione, mentre la successiva sentenza provvede solo alla sua concreta quantificazione.
Il motivo è fondato.
Premesso, infatti, come dal tenore della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla M. in secondo grado (peraltro riportato nella stessa esposizione del quarto motivo del ricorso principale ed il cui esame diretto rientra, comunque, nei poteri di questa Corte, venendo in considerazione il vizio di omessa pronuncia, il quale, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., integra un error in procedendo: Cass. 9 luglio 2004, n. 12721; Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass. 11 gennaio 2005, n. 375) sia dato di evincere che la predetta ha espressamente denunciato, mediante l'appello incidentale, l'omessa pronuncia del primo Giudice circa la decorrenza dell'assegno di divorzio, ribadendo, quindi, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di secondo grado, la richiesta, in accoglimento appunto del gravame anzidetto ed in parziale riforma della decisione del Tribunale, di condanna dell'appellante (principale) a corrisponderle, "a far data dalla domanda (settembre 1998), ovvero, in ipotesi subordinata, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, quale assegno divorzile, la somma di L. 2.000.000, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT", si osserva che la Corte Territoriale nulla ha statuito al riguardo, così incorrendo nel vizio, di cui al già citato art. 112 c.p.c.,dedotto dall'odierna ricorrente incidentale in relazione al disposto dell'alt. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Pertanto, il motivo in esame merita accoglimento, onde la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, laddove, decidendo la causa nel merito in ragione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, dal momento che le circostanze del caso concreto per disporre, a norma della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 8, l'insorgenza del diritto alla percezione dell'assegno in oggetto a decorrere dalla relativa domanda sono ricavatali, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto e nel concorso dei presupposti di legge, dallo stesso apprezzamento della Corte Territoriale in ordine alla "sperequazione fra i redditi dei coniugi ... comparativamente considerati" e, segnatamente, alle condizioni economiche dell'onerato, va fissata da tale domanda appunto (ovvero dalla data della costituzione della convenuta nel giudizio di primo grado) la decorrenza dell'assegno di divorzio dovuto alla M..
La sorte delle spese dell'intero giudizio (eccezion fatta per quelle del giudizio di primo grado, non avendo formato oggetto di specifico gravame ad opera di alcuna delle parti, con formazione del relativo giudicato sul punto, la mancata revisione, ad opera della Corte Territoriale, della pronuncia adottata dal Tribunale al riguardo) segue il criterio della soccombenza, liquidandosi dette spese, quanto a quelle del giudizio di appello, nella misura di cui all'impugnata sentenza e, quanto a quelle del giudizio di cassazione, in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre le spese generali egli accessori (I.V.A. e Cassa di Previdenza Avvocati) dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, fissa dalla domanda la decorrenza dell'assegno di divorzio dovuto alla M., condannando il B. al rimborso in favore di quest'ultima delle spese dell'intero giudizio, liquidate, quanto a quelle di appello, nella misura di cui all'impugnata sentenza e, quanto a quelle di cassazione, in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006.