17 agosto 2010

CONIUGE AFFIDATARIO ED IMPEGNI DI LAVORO: LIMITARE LE VISITE DEL FIGLIO ALL'ALTRO GENITORE NON E' SEMPRE VISTA COME UNA SCUSA DALLA CASSAZIONE...

L'argomento è uno di quelli di estrema attualità nei contrasti post-separazione e frutto di lamentele da parte del coniuge non affidatario.
E' noto che la nuova normativa ha portato la regola all'affido condiviso ed alla bigenitorialità al fine di promuovere e sollecitare rapporti sereni dei figli con entrambi i genitori dopo la separazione anche se rimane ancora “in piedi” l'affido esclusivo, in casi eccezionali valutati dal Giudice, e l'affido condiviso con assegnazione “privilegiata” del figlio o dei figli alla residenza di uno dei genitori.
Il padre è nella maggior parte dei casi, il genitore non affidatario, e si trova nella posizione di colui che dovrebbe denunciare l’ex moglie per l’elusione dell’obbligo di garantire il diritto di visita, ai sensi dell’art. 388 c.p..
Il codice penale italiano (art. 388, comma 2, c.p.) prevede che si applichi la pena della reclusione fino a tre anni o della multa da 103 a 1032 euro “a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci ”. Il reato, nonostante non preveda una sanzione pesantissima, è tuttavia procedibile d’ufficio; non occorre quindi necessariamente la proposizione di una querela, anche se concretamente spesso l’iniziativa penalistica prende le mosse da un’attività positiva del coniuge non affidatario, che si presume leso nei propri diritti.
La Cassazione ha a più riprese affermato che la condotta elusiva del genitore affidatario (sanzionata dal codice penale) può consistere anche semplicemente in un non facere; in pratica, ciò che viene generalmente richiesto al coniuge affidatario perché ottemperi al provvedimento del giudice e rispetti il diritto di visita altrui, non è una semplice passiva disponibilità, ma piuttosto una fattiva e leale collaborazione, nell’interesse ovviamente del figlio minore che ha il diritto di crescere anche con la figura del genitore non affidatario.
La sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI pen., 16 giugno 2010, n. 23274, ha ispirato questo approfondimento, confermando un orientamento prevalente della giurisprudenza delle SS.UU. (Cass., sez. un. 27 settembre 2007, n. 36692) che in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2, concernente l’elusione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento di minori, ha così osservato. “ …..il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede o non riconducibile a una mera inosservanza dell’obbligo”.
Nel caso in esame la madre affidataria della figlia minore, era stata condanna, sia in primo che in secondo grado; per il reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2, poiché aveva impedito all’ex coniuge di incontrare la bambina due volte alla settimana presso il consultorio familiare.
La donna è ricorsa in Cassazione deducendo di avere ridotto le visite per impegni di lavoro, e proponendo di incontrare la bambina un pomeriggio alla settimana presso la propria abitazione, al fine di consentire incontri maggiormente sereni, sostenendo altresì, che la norma penale dell’art. 388 c.p., comma 2, non era applicabile nella specie perché essa richiede “l’elusione dell’obbligo di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario, implicante un comportamento fraudolento o simulato”, nella specie assolutamente insussistente. La Cassazione accogliendo le motivazioni del ricorso, ha annullato e rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio.



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 4 maggio - 16 giugno 2010, n. 23274

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma di quella del Tribunale di Taranto in data 22 gennaio 2007, appellata da G.R., ha revocato la provvisionale concessa alla parte civile M. G., e ha confermato la sentenza impugnata in punto di responsabilità della medesima, condannata alla pena di 100 Euro di multa per il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile, per avere eluso il decreto del Tribunale per i minorenni di Taranto del 29 marzo 2001 relativo all'affidamento della minore M.D., impedendo al padre di incontrare la bambina due volte alla settimana presso il consultorio familiare.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata la quale deduce di avere ridotto le visite a una sola volta alla settimana per i suoi impegni di lavoro. Sottolinea che aveva proposto al M. di incontrare la bambina un pomeriggio alla settimana presso la propria abitazione, dal martedì al giovedì, anche al fine di consentire incontri maggiormente sereni. Sostiene comunque che la norma penale dell'art. 388 c.p., comma 2, non era applicabile nella specie perchè essa richiede l'elusione dell'obbligo di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario, elusione implicante un comportamento fraudolento o simulato, nella specie assolutamente insussistente (cita cass., sez. un. 27 settembre 2007, n. 36692).
Il ricorso è fondato. Con la sentenza indicata dal ricorrente le Sezioni unite di questa Corte hanno deciso, confermando un orientamento prevalente della giurisprudenza delle sezioni semplici, che in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, concernente l'elusione di un provvedimento del giudice relativo all'affidamento di minori, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinchè possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati, all'adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell'obbligo. Su tale elemento caratterizzante il reato la Corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione. Con specifico riferimento alla giustificazione addotta dall'imputata che, secondo quanto si legge in sentenza, aveva addotto l'impossibilità di condurre il minore presso il consultorio familiare due volte alla settimana, si sarebbe dovuta accertare ogni circostanza del caso concreto al fine di verificare, almeno, il fondamento, di tale spiegazione, e non limitarsi a equiparare l'inadempimento alla elusione. La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce.

13 agosto 2010

GLI ASSEGNI COME FORMA DI GARANZIA PER PRESTAZIONI FUTURE DI TERZI NON HANNO VALIDITA': INTERESSANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA.

Nell'ambito di questo periodo di congiuntura e di crisi può accadere che a fronte di lavori o di opera da parte di ditte artigiane o società ci si veda chiedere preventivamente la consegna a garanzia di quanto richiesto sotto forma di assegni riportanti unicamente la cifra, intestazione e la sottoscrizione. Ebbene questa sorta di escamotage da parte di colui che si appresta ad eseguire i lavori va contro la vera funzione dell'assegno che rappresento un mezzo di pagamento e non un mezzo di garanzia.
In tal senso una interessante e puntuale del Tribunale di Modena (dott. Farolfi) del 06.06.2009 n. 1339 pubblicata in data 21.09.2009, evidenzia questo aspetto.
Se interessa ricevere copia chiederla a mezzo richiesta email all'indirizzo: casale.gianni@tiscali.it con la dicitura: "Richiesta copia sentenza Tribunale di Modena n.1339 del 06.06.2009)



ATTENZIONE ! CURIOSARE NEL CELLULARE DEL CONIUGE POTREBBE ESSERE LECITO...

In materia di privacy tra coniugi il GIP del Tribunale di Milano, con decisione del 18.09.2009, si è espresso favorevolmente in merito alla possibilità di marito e moglie di “sbirciare” nei reciproci cellulari. La motivazione della decisione è sicuramente “coraggiosa” in un quadro normativo e sociale dove la legge sulla privacy viene “esibita e sbandierata” ad ogni piè sospinto; tuttavia non si può negare che nelle motivazioni messe in campo dal Giudicante devono essere meritevoli di considerazione ed apprezzamento.
In sostanza lo stesso si è espresso su un caso in cui la moglie, fortemente insospettita dall'infedeltà del marito, si era impossessata del cellulare del marito che era stato lasciato incustodito su un mobile e che non era protetto da alcuna password di accesso alla scheda telefonica. Il marito aveva fatto denuncia ed il Pubblico Ministero che aveva chiesto l'archiviazione. Il legale del marito, successivamente, aveva fatto opposizione ma dopo discussione davanti al GID di Milano, questi decideva per confermare l'archiviazione.
Il quadro decisorio è quello di un rapporto di coniugio caratterizzato da frequenti episodi di aggressività da parte dell'opponente tanto da giustificare l'adozione della misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare, disposta con ordinanza del GIP di Milano. In un clima di crescente conflittualità la moglie (indagata) si impossessava del cellulare del marito avendo la certezza del tradimento dello stesso.
Dunque la donna era stata spinta dal legittimo sospetto che il marito potesse avere una relazione extraconiugale, sospetto più che giustificato dato il comportamento anafettivo, offensivo e violento che il marito le aveva da tempo riservato.
Posto che nel rapporto di coniugio l'obbligo di fedeltà costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, il sospetto fondato su situazioni oggettive ed univoche costituisce un motivo ideneo, sotto il profilo etico e giuridico, a giustificare l'apprensione da parte di un coniuge dell'apparecchio cellulare del patner onde conferire certezza al sospetto così nutrito.
La condotta incriminata appare, pertanto, priva di disvalore penale avendo la moglie agito in presenza di una causa che può ritenersi giusta avuto riguardo al vincolo di coniugio all'epoca esistente tra le parti, al contenuto degli obblighi che da tale vincolo derivano ad all'intensificarsi degli episodi di cui alla violenza di cui il marito è stato autore.
Sotto il profilo dei fatti all'epoca il cellulare non era nascosto e ne aveva un codice di accesso particolare. In tali condizioni il cellulare si presentava suscettibile di un indiscriminato utilizzo da parte di ciascun membro della famiglia con conseguente possibilità d'accesso ai dati ivi contenuti da parte dell'effettivo momentaneo utilizzatore.
In tal modo il cellulare era suscettibile di utilizzo da parte di qualunque dei membri della famiglia con accesso momentaneo ai relativi dati in esso contenuti, ed in situazione tale da non poter ritenere esistente l'effettiva assenza di consenso da parte del proprietario del cellulare.
Il GIP sostiene che non possa escludersi che la cognizione dei messaggi registrati in memoria possa essere avvenuta in seguito ad una occasionale contatto con l'apparecchio cellulare che varrebbe ad escludere l'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa.
Va detto innanzitutto che si tratta della decisione frutto di una interpretazione di un singolo giudice che non fa stato nel nostro ordinamento e che si basa su situazioni fattuali specifiche e che non possono essere generalizzate e banalizzate; rimane, tuttavia, una pronuncia interessante meritevole di attenzione.

09 agosto 2010

SOCIAL NETWORK E REATI CONTRO LE DONNE: ATTENTI AL LUPO ...

Una volta il Lupo era nelle favole ed al massimo importunava Capuccetto Rosso, ora tanti Lupi si nascondono dietro una tastiera.
Nell'ambito della commissione di reati verso le donne l'utilizzo dei social network è uno degli strumenti che la tecnologia ed internet mettono a disposizione di uomini ansiosi di incontrare, di intrattenere rapporti con donne che, altrimenti, ritengono di non riuscire ad approcciare.
L'uso di questo mezzo dà opportunità incredibili e semplifica il lavoro del Lupo.
Innanzitutto lo strumento di ampia diffusione permette una “caccia estesa” e con la possibilità di restringere o allargare la ricerca a seconda dei desideri e del territorio ed il tutto con esagerata tranquillità nel proprio ambito domestico dove il Lupo è più a proprio agio e dove si ritiene al sicuro. Non va trascurato il fatto che in tale contesto il Lupo non si espone direttamente, almeno inizialmente, e può manipolare la propria identità a piacimento o rimanendo totalmente anonimo o assumendo le finte sembianze di persone di fantasia che, al più avrebbe desiderio di incarnare realmente, per sentirsi inadeguato verso il sociale e, in particolare, verso la figura femminile. Le alternative che sceglie pongono inevitabilmente delle scelte di “tattica” diverse: nel primo caso il Lupo deve necessariamente essere in possesso di abilità persuasive eccellenti dal momento che si priva dell'aspetto fisico per attrarre la preda; in questo caso di solito il Lupo è persona dall'elevato quoziente intellettivo, con una notevole cultura e conoscente dei meccanismi di persuasione e di “vendita”. Uso il termine “vendita” dal momento che in sostanza ogni volta che ci rapportiamo con una persona e cerchiamo coinvolgerla nel nostro personale attuiamo una vera e propria vendita dove noi rappresentiamo il prodotto finale: se la vendita riesce noi veniamo “comprati” ed il rapporto con l'altra persona si instaura.
Qualora il Lupo decida di “impersonare” un soggetto diverso da sé utilizzando foto di altre persone si assiste ad un esperienza per il Lupo estremamente difficile dal momento che lo stesso deve creare una vita parallela che nel tempo potrebbe avere la necessità di reggere e giustificare nel proseguo della caccia. Come si dice “le bugie hanno le gambe corte ed il mentitore deve avere buona memoria” e spesso il Lupo, se non ben “allenato”, può incorrere in passi falsi e cd. sgamato, dalle potenziali prede. Solitamente il Lupo che utilizza queste modalità non va oltre un approccio telematico della preda accontentandosi di essere considerato da una donna che nella vita non immaginerebbe mai di avvicinare e da cui ricevere la benchè minima attenzione, oltre al fatto che spingersi ad un incontro reale potrebbe creare problemi irrisolvibili direttamente proporzionali con il falso quadro dato di sé. Appare intuibile le difficoltà di un operaio alto un metro e cinquanta che si spaccia per un modello di un metro e novanta che gira in Ferrari; in questo caso se anche la Ferrari si può noleggiare i centimetri no...
Ad ogni modo al Lupo non sempre interessa reggere un confronto intellettuale dal momento che nel Lupo aggressivo quello che interessa è stabilire il contatto lasciando poi al caso quello che succederà dopo. E' questo l'aspetto più pericoloso perchè al cacciatore quello che interessa è inquadrare la preda, portarla allo scoperto usando qualsiasi mezzo che spesso è una curiosità dettata da un particolare momento di fragilità di vita della preda che la spinge a voler ampliare gli orizzonti o voler provare l'ebrezza dell'incognito e del rischio.
Dall'esperienza professionale di donne molestate che hanno chiesto assistenza è emerso l'aspetto della presenza di questi social network anche se in prima battuta si sono sempre ben guardate di confessarne la frequentazione quasi in una sorta di pudore.
I motivi del loro avvicinarsi a questa pratica è spesso dovuta alla noia che ha invaso il loro rapporto affettivo, la scarsa considerazione del partner o la semplice curiosità spinta dalla magnificenza esposta da amiche adite alla chat. Il risultato è stato spesso devastante dal momento che per alcune si è giunte alla rottura del rapporto per una incapacità di arrestarsi allo stadio della “curiosità” coinvolgendo il Lupo nella propria vita privata con effetti infausti, per altre, invece, il coinvolgimento del Lupo è stato a prescindere dalla loro volontà dal momento che può accadere che il cacciatore si “intestardisca” sulla propria preda non accettando un chiaro o velato rifiuto ed iniziando una vero e proprio comportamento molestante accompagnato dalla fine del rapporto affettivo se la preda si è “dimenticata” di informare il proprio partner del proprio l'amore per le chat quando lo stesso era al lavoro o lontano da casa.
Nella favola c'era un Lupo e un Capuccetto Rosso, nella vita reale i Lupi sono tanti ed hanno aspetti e tratti psicologici diversi e meritano molto più tempo di una fiaba, cosa che faremo al prossimo incontro...

12 luglio 2010

VIOLAZIONE IN BICICLETTA O SU MEZZO CHE NON NECESSITA DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA NON METTE IN PERICOLO LA PATENTE

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta su una vicenda estremamente interessante che riguarda l'aspetta della circolazione e della patente degli automobilisti. Ha ritenuto, infatti che, è’ illegittima la sospensione della patente di guida per chi commette illeciti in violazione alle norme sulla circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (Corte di Cassazione penale, Sezione IV, nella sentenza 25 maggio 2010, n. 19646).
In concreto il caso aveva visto coinvolto un conducente di un ciclomotore Piaggio Ape, a cui era stata applicata, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi tre di arresto e un’ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Inoltre, come sanzione amministrativa accessoria, gli veniva disposta la sospensione della patente guida per anni uno.
La sospensione veniva ritenuta illegittima e l'interessato propose ricorso alla Corte di Cassazione la quale richiamando altra conforme giurisprudenza (Cass. SS.UU. 30 gennaio 2002 n. 12316; Cass. 21 settembre 2005, n. 45669; Cass. 18 settembre 2006, n. 36580) ha accolto il ricorso. Il principio accolto dalla Suprema Corte prevede che “non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione”.
In pratica, in tale caso non sussiste alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa, in conseguenza del quale va applicata la sanzione accessoria (Cass. Sez. IV, 17 marzo 1999, n. 867).
Diversamente nell’ipotesi in cui il conducente del mezzo non risulta titolare del documento di abilitazione alla guida, la sospensione della patente non può essere comunque disposta, ma per l’ineseguibilità della sanzione (sospensione patente) per mancanza dell'oggetto (patente).

24 aprile 2010

FIGLIO ADULTO CHE PRENDE SOLDI DALLA MAMMA: E' REATO DI ESTORSIONE!

Il figlio adulto che pretende somme di denaro dai genitori, ricorrendo a comportamenti violenti, è punibile per tentata estorsione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 14914 del 19 aprile 2010, decidendo sul ricorso di un giovane di Napoli, accusato di maltrattamenti e lesioni in danno della madre. Il ragazzo era stato condannato dalla Corte di Appello di Napoli, dopo che entrambi i genitori avevano confermato le violenze, consumate in seguito al loro rifiuto di consegnargli i soldi richiesti.
Il figlio si è difeso sottolineando la legittimità della sua pretesa. Infatti, aveva sostenuto, all’epoca era privo di lavoro, e quindi i genitori, in virtù dello stretto legame di parentela, avrebbero dovuto assecondare la sua richiesta.
I giudici della Sesta Sezione Penale della Suprema Corte hanno però ritenuto inammissibile tale tesi difensiva, affermando che “il figlio che richiede ai genitori somme di denaro ricorrendo a modalità violente, commette il reato di tentata estorsione, e non la minore fattispecie criminosa disciplinata dall’articolo 393 c.p., ciò non essendo in contrasto con il principio in base al quale l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, non cessa, ‘ipso facto’, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica”. Disposizioni che, spiega il Collegio di piazza Cavour, non valgono però per il ricorrente, dal momento che non ha dimostrato che le somme, estorte in modo violento, fossero utilizzate per il suo mantenimento.

24 marzo 2010

GUIDARE UBRIACHI COSTA IL SEQUESTRO DELL'AUTO IN LEASING

L'auto condotta in stato di ebbrezza può essere sequestrata – in vista della confisca – anche se è in leasing, e quindi non appartiene al guidatore. La quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 10688/2010, depositata il 18 marzo 2010) allarga il perimetro della confisca come sanzione ulteriormente afflittiva per chi è sorpreso ubriaco al volante, confermando lo spossessamento di una Audi Q7 fermata a un controllo stradale il 10 giugno scorso a Fermo.
I giudici di merito non avevano avuto dubbi nel disporre e poi mantenere il sequestro preventivo: alla decisione del Gip si era associato qualche settimana dopo lo stesso Tribunale del Riesame, che aveva respinto la tesi difensiva secondo cui il veicolo era intestato a terzi (la società di leasing, appunto), e che il periculum in mora (cioè il rischio di nuove violazioni all'articolo 186 del Codice della strada) sarebbe stato neutralizzato dalla sospensione della patente del guidatore.
La Cassazione, nei motivi sintetici per respingere l'ulteriore impugnazione, ha sottolineato che il bene detenuto in forza del contratto di leasing «appartiene al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso; e anche se non è «proprietà», questo stato le somiglia molto perché è di fatto un «diritto a godere del bene, sulla base di un titolo che esclude i terzi».
Pertanto, «appare evidente la legittimità del sequestro di un veicolo il cui conducente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza (...) ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing». Lo stesso periculum in mora di reiterazione può essere garantito solo dal sequestro, atteso che la sospensione della patente è un provvedimento, per sua natura, temporaneo. Quanto ai diritti della società di leasing, l'auto deve essere dissequestrata solo di fronte alla dimostrazione della cessazione del contratto di locazione finanziaria.

La sentenza del 18 marzo quindi conferma una linea di rigore nell'applicare la confisca del veicolo, introdotta dal pacchetto sicurezza del 2008 (Dl 92/08) per i casi più gravi di ebbrezza (articolo 186 del Codice della strada) e per la guida sotto l'effetto di stupefacenti (articolo 187). La confisca crea una serie di problemi visto che, per principio generale, non può scattare quando la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario o quando questi è comunque estraneo all'infrazione, che accade quando il mezzo è intestato a soggetto diverso dal conducente. È il caso non solo di leasing e noleggio, ma anche della cointestazione. Sotto questo profilo, si sono lette sentenze molto garantiste, come quella che un anno fa a Bologna escluse la confiscabilità solo perché il trasgressore era in comunione di beni con la moglie (in questo caso, la comproprietà esiste per legge). Ma la Cassazione pare aver ormai adottato una linea ben più restrittiva.
Lo si è visto a partire dalla sentenza 45938 del 1° dicembre 2009: secondo la quarta sezione penale, per non far scattare la confisca occorre che il veicolo sia integralmente intestato a un terzo estraneo, perché la cointestazione lascerebbe presumere che il trasgressore utilizzi il mezzo non solo occasionalmente, e quindi se ne conservasse la disponibilità potrebbe utilizzarlo ancora in modo da costituire pericolo.

19 dicembre 2009

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: LA CONVIVENTE EQUIPARATA ALLA MOGLIE, GIU' LE MANI DA TUTTE E DUE !

Non il ferma il lavoro giurisprudenziale di equiparazione della convivenza more uxorio alla famiglia legittima fondata sul matrimonio ex art. 29 Costituzione, il quale rappresenta un tema molto sentito dalle coppie nel nostro Paese.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40727 del 22 ottobre 2009, si è pronunciata in tal senso ed ha ritenuto integrato l’elemento oggettivo del reato ex art. 572 c.p. – maltrattamenti in famiglia - in relazione alla condotta aggressiva tenuta dal convivente nei confronti della compagna.
Richiamandosi ad un indirizzo consolidato la Corte ha affermato che la nozione di famiglia sottesa alla norma penale di cui all’art. 572 c.p. è da intendersi estensivamente, nel senso che il bene giuridico oggetto della tutela penale è comprensivo anche della c.d. “famiglia di fatto”.
La conseguenza, ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, è che non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo".
Questo intervento, considerato in uno ai precedenti conformi, suscita alcune considerazioni in relazione sia al diritto penale, sia all’ordinamento giuridico in generale
Con riguardo al primo profilo, resta da capire se ed in che misura l’interpretazione estensiva della norma penale sia compatibile con il principio di tassatività e stretta legalità che governano e presidiano la legislazione penale, considerato che detta tecnica interpretativa, produce un effetto espansivo del campo d’applicazione della norma, aumentando il numero delle condotte potenzialmente suscettibili di acquisire rilevanza penale.
Con riguardo all’ordinamento giuridico, invece, si evidenzia che, attraverso pronunce di questo tipo, la giurisprudenza lancia evidenti segnali al Legislatore circa necessità di intervenire de iure condendo, positivizzando e normando un istituto – quello della famiglia di fatto – che si afferma con prepotenza nella vita quotidiana, esiste, opera nella vita delle persone, con la conseguenza che non si può più far finta di nulla “nascondendosi dietro un dito”.
Questa sentenza, infatti, si colloca in un più ampio indirizzo che trova corrispondenza anche in campo civile nelle pronunce che statuiscono in capo al convivente, solo per fare qualche esempio, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e morale derivante dalla morte del compagno (Cass. 2988/94); a continuare ad abitare nella casa famigliare di proprietà esclusiva dell’altro coniuge nel caso in cui divenga affidatario dei figli a seguito della cessazione della convivenza (C. Cost. 166/1998); a subentrare all’assegnatario di alloggio di edilizia economica e popolare in quanto appartenente al nucleo famigliare (Cass. 559/89); a divenire successibile nella titolarità del contratto di locazione di immobili urbani ad uso abitativo i caso di morte del convivente more uxorio (C. Cost. 404/88).

07 dicembre 2009

ACQUISTO DI UN IMMOBILE: OCCHIO AI DEBITI IN SOSPESO...

Quante volte vi sarà capitato di chiedervi se in caso di acquisto di un appartamento cosa accade se a “cose fatte” spuntano debiti del precedente proprietario verso il condominio.
Il consiglio preliminare è quello di accertare presso l'amministratore la posizione economica del venditore verso il condominio stesso e, volendo abbondare, in sede di preliminare e di rogito far evidenziare che il venditore dichiara che nessuna pendenza esiste nei confronti del condominio.
Ma tutto questo, sappiate, Vi tutela nei confronti unicamente del proprietario in sede di recupero delle somme che dovreste trovarVi a dover “sborsare” al condominio se questi, nel momento del vostro subentro, vi dovesse notificare il pagamento di un debito contratto dal precedente proprietario.
Su tale tema con sentenza n. 23686 del 9 novembre 2009, la Corte di Cassazione torna a occuparsi di una problematica nota e piuttosto frequente in materia condominiale, inerente alla ripartizione delle spese condominiali fra il condomino che ha venduto il proprio immobile e il soggetto che ha acquistato il detto immobile, divenendo così condomino.
Il caso di cui si è occupato la Corte di Cassazione nasce dall'opposizione di un condomino innanzi al Giudice di Pace avverso un decreto ingiuntivo emesso per contributi dovuti ex art. 63 disp. att. c.c.; a fondamento dell'opposizione il condomino pone appunto la circostanza di aver venduto l'immobile prima della delibera delle spese oggetto del provvedimento d'ingiunzione; il Giudice di Pace rigetta l'opposizione rilevando in particolare che la trascrizione (e quindi la conoscenza nei terzi) della vendita dell'appartamento de quo era avvenuta successivamente alla delibera di approvazione della spesa di cui al decreto e che l'amministratore non è onerato a verificare i registri immobiliari per accertare la titolarità della proprietà. I Giudici di legittimità, nella sentenza esaminata, cassano però la sentenza del Giudice di Pace (con rinvio ad altro G.d.P.), evidenziando ancora una volta come, stante il rapporto di natura reale che lega il condomino alla proprietà dell'immobile, la vendita del bene comporta la perdita della qualità di condomino dell'ex proprietario (non rilevando la trascrizione del relativo atto, avente solo fini di pubblicità dichiarativa) e l'impossibilità di chiedere nei confronti di quest'ultimo il decreto ingiuntivo di cui al richiamato art. 63 disp. att. c.c., non essendo possibile peraltro configurare, per le medesime ragioni, la figura del condomino “apparente” (ossia di un soggetto che, con comportamenti anche univoci, possa ingenerare nell'amministratore il ragionevole convincimento di essere l'effettivo condomino, cfr. Trib. Bari, Sez. III, 25.7.08; Trib. Napoli, 13.3.06).
Va detto che ai sensi dell'art. 1123 del Codice Civile, i condomini sono tenuti a sostenere le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, così come per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Trattasi di obbligazioni propter rem (costante la giurisprudenza in tal senso) posto che l'obbligo deriva dalla titolarità del diritto reale sull'immobile (Cass. Civ. 6323/2003).
L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile prevede (al secondo comma) una solidarietà tra il venditore e l'acquirente, nei confronti del condominio, per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente, il tutto nell'ottica di agevolare l'amministrazione condominiale al recupero delle spese condominiali.
Tuttavia il legislatore nulla dice in ordine al momento del sorgere del contributo condominiale, ossia se quest'ultimo sorga nel momento dell'autorizzazione accordata all'amministratore a compiere la spesa nell'interesse del condominio, ossia al momento della delibera, o al momento in cui sia sorta effettivamente la necessità della spesa ovvero ne sia seguita la concreta attuazione. Il problema è di non poco rilievo, anche in punto di fatto, se si pone attenzione alla circostanza che è assai frequente, nella gestione condominiale, che intercorra un considerevole lasso di tempo tra il sorgere della necessità della spesa o la concreta esecuzione dei lavori di manutenzione e il momento della delibera di approvazione della spesa medesima.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. Cass. 23345/08, 12013/04, 6323/03) ritiene che l'obbligo del condomino al pagamento dei contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio debba ancorarsi al momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero si sia data concreta attuazione ai lavori di manutenzione, posto che la relativa delibera assembleare di approvazione della spesa ha la funzione di rendere liquido il debito determinando, in sede di ripartizione, la quota a carico di ciascun condomino, ma non costituisce quindi il presupposto dell'esistenza stessa del debito, legata invece, come detto, alla titolarità del diritto reale sul bene. E' agevole altresì osservare che tale prospettazione risponde alla logica di accollare le spese a chi veda effettivamente accresciuto il valore del proprio immobile, circostanza che si verifica evidentemente al momento dell'effettiva esecuzione dei lavori di manutenzione.
Ebbene, i Giudici della Suprema Corte specificano altresì che nel momento in cui il condomino vende il proprio immobile, e rende noto tale trasferimento al condominio, perde il proprio status di condomino, tant'è che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali e può far valere le proprie ragioni in ordine al pagamento dei contributi dovuti (nei limiti di cui al richiamato art. 63 disp. att. c.c., II comma) solo tramite l'acquirente che è subentrato nella posizione di condomino. Ne consegue quindi che se il condomino alienante non è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi confronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi, atteso che solanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino può trovare applicazione l'art. 63 primo comma (così Cass. Civ., Sez. II, sentenza 9 settembre 2008, n. 23345).

12 novembre 2009

PHOTORED: CI VUOLE IL VIGILE ALL'INCROCIO SE NO NIENTE MULTA VALIDA ! LO HA DETTO LA CORTE DI CASSAZIONE !

Per il Coordinamento nazionale per la sicurezza stradale, il passaggio col rosso documentato con il fotored non basta per fare la multa e togliere i punti dalla patente. «La Corte di Cassazione ha sancito che é nulla la multa, per passaggio con il rosso, rilevata attraverso apparecchiature semaforiche, a posto fisso, se al crocevia non é presente un vigile. E’ una sentenza recentissima (Cass. 23084/2009, II Sez. Civ.), depositata il 30 ottobre 2009. La sentenza è stata depositata il 30 ottobre scorso e si riferisce al ricorso presentato contro una decisione del giudice di pace di Rho. «La Corte ha sancito che é nulla la multa, per passaggio con il rosso, rilevata attraverso apparecchiature semaforiche, a posto fisso, se al crocevia non é presente un vigile». Per il Coordinamento «la pronuncia é molto importante, perché fa finalmente piena luce ad un diffuso sistema, a dir poco anomalo, attuato da certe amministrazioni al fine di rimpinguare le casse comunali la Corte ha stabilito che non merita accoglimento la tesi della non necessaria presenza degli organi di polizia, in caso di apparecchiature a posto fisso presso gli impianti semaforici, in relazione all’epoca della contestazione. La Corte ha, invero, affermato che nella fattispecie sia necessaria la presenza del vigile (soltanto un verbalizzante in carne ed ossa, infatti, può rendersi conto quando l’indebita occupazione dell’area semaforica sia dovuta ad ingorghi od a cause indipendenti dalla volontà del presunto contravventore). Non é decisivo, al riguardo, il fatto che l’art. 384 reg. att. CdS ricomprenda nell’ipotesi d’impossibilità della contestazione immediata l’attraversamento dell’incrocio col semaforo rosso perché trattasi di norma regolamentare che non può derogare a quella generale sulla necessità della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili».
A questo punto gli automobilisti sono avvertiti: quanto ricevete una multa per passaggio con il rosso prima di pagare verificate bene e chiedete la prova della presenza in loco del vigile, prova che, a mio parere, deve essere data con copia dell’ordine di servizio del vigile predisposto all’incontro, o con altra prova valida, tenendo presente che il documento eventualmente prodotto dalla Polizia Municipale costituisce atto emesso da pubblico ufficiale e, quindi, contrastabile solo con querela per falso in atto pubblico.

25 settembre 2009

ASSISTENZA LEGALE A TUTTA LA FAMIGLIA A SOLI € 150,00 ANNUI

Lo studio degli avv.ti Gianni Casale e Annalisa Lorenzini dà la possibilità ai propri clienti di ottenere una copertura di tutela legale per tutto il nucleo familiare per quanto riguarda le problematiche della vita familiare e della circolazione stradale a un costo annuo di soli € 150,00.
La possibilità viene veicolata attraverso la sottoscrizione di un polizza assicurativa con una delle più importanti compagnie assicurative di Tutela Legale italiane mentre lo studio assicura la gratuità della prima consulenza (non prevista in polizza) e lo studio della posizione fino al contenzioso; quest’ultimo viene coperto nelle spese e nei casi di polizza dalla compagnia che provvederà a tenere indenne il cliente da ogni sorta di spesa prevista dai casi e dalle condizioni di polizza.
Oltre a ciò la sottoscrizione della polizza garantisce al cliente una ulteriore serie di servizi quali l’accesso telematico alla pratica via web, contatto on-line con il titolare dello studio su piattaforma MSN, riferimento telefonico per casi urgenti 24 ore su 24 ore, notiziario giuridico con newsletter sui casi giuridici attuali più interessanti.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Avv. Gianni Casale
Avv. Annalisa Lorenzini

24 settembre 2009

SE MARTIN PER UN PUNTO PERSE LA CAPPA...PER UNA "SCAPPATELLA" NON SI PERDE IL MARITO !

Se lui non può avere figli e non lo dice, il tradimento della moglie è meno grave. E non può essere causa di separazione neppure se i due amanti sono stati sorpresi dal marito di lei nel letto coniugale.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 6697/2009, sottolineando che i figli sono “una dimensione fondamentale della persona e una delle finalità del matrimonio”.
Annullata dagli «ermellini» in nome della «lealtà tra coniugi» una sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva giudicato la moglie infedele colpevole della separazione, aggiungendo anche che l’impossibilità per il marito di avere figli non era «sufficiente provata» in quanto avallata soltanto da testimonianze.
Al contrario, scrivevano nella sentenza i giudici di secondo grado, l’episodio del tradimento è più che documentato avendo portato, il marito, in aula come testimone proprio l’uomo che era stato sorpreso in casa con la moglie.
La Cassazione ha evidenziato che l’infedeltà contestata si riduceva a un «incontro occasionale», tanto che neppure il marito aveva «ravvisato nell’episodio una stabile relazione extraconiugale».
In secondo luogo, aggiunge la Cassazione, il marito ha violato l’«obbligo della lealtà» omettendo di informare prima delle nozze la moglie della sua incapacità ad avere figli.
In sostanza, quindi, di fronte ad un comportamento contrario ai doveri del matrimonio da parte di entrambi i coniugi, la condotta dell'uno non può essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, perché solo tale comparazione consente di riscontrare se e quale incidenza le stesse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2009, 6697).

25 giugno 2009

ATTENZIONE AUTOMOBILISTI, ORA POTETE RITORNARE ALL’ANTICO IN CASO D’INCIDENTE ! L’INDENNIZZO DIRETTO DIVENTA FACOLTATIVO !.

La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n.180/2009 ha dichiarato l’indennizzo diretto come procedura facoltativa dando una bella spallata alla normativa recente contenuta nel Codice delle Assicurazioni che imponeva al danneggiato di rivolgersi alla propria assicurazione qualora fossero presenti determinate caratteristiche del fatto che, però, andavano ad assorbire la maggior parte dei casi e costringendo lo stesso a non potersi avvalere di assistenza legale in quanto non compresa nelle voci di danno risarcibili.
E’ risaputo che la procedura di richiesta diretta alla propria compagnia non prevedendo il pagamento dell’assistenza legale ed il privato era chiaramente a mal partito dovendo colloquiare “disarmato” con la propria compagnia assicurativa.
Ora non più. E’ possibile tornare all’antico e tornare a richiedere i propri danni alla compagnia assicurativa del responsabile civile con buona pace di tutti i danneggiati che non devono lottare da soli per un giusto indennizzo o un equo risarcimento avventurandosi in una giungla di leggi e tabelle risarcitorie sicuramente poco note.
La Corte Costituzionale è ben conscia della portata della propria decisione e non ignora che l’interpretazione costituzionalmente orientata di ammettere l’esperibilità dell’azione ex art. 2054 cc e dell’azione diretta contro l’assicurato del responsabile civile accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore avrà un effetto cataclisma negli uffici legali delle Assicurazioni Italiane; ma non sono problemi che riguardano la Corte stessa, riguarderanno le assicurazioni che non hanno mai visto di buon occhio l’intervento dei legali responsabili, a loro dire, di aumentare i costi dei risarcimenti.
La Corte ha stabilito che dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come un facoltà, e quindi, un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno.
Sicuramente le Compagnie faranno muro contro questa pronuncia cercando di disincentivarlo in tanti modi, ma sappiate che è un Vs diritto farlo e farVi assistere da un avvocato che dovranno pagare.

Sentenza 180/2009
Giudizio
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Camera di Consiglio del 22/04/2009 Decisione del 10/06/2009
Deposito del 19/06/2009 Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:
Art. 149 del decreto legislativo 07/09/2005, n. 209.
Massime:
Titoli:
Atti decisi:
ord. 294/2008
SENTENZA N. 180
ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Palermo nel procedimento vertente tra Rocca Trasporti s.r.l. e Zurigo Assicurazioni s.a. ed altra con ordinanza del 20 marzo 2008, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto in fatto
1. – Nel corso del giudizio per risarcimento danni da incidente stradale promosso da Rocca Trasporti s.r.l. nei confronti di Mediterranea s.r.l. e di Zurigo Assicurazioni s.a., nelle rispettive qualità di responsabile civile del danno in quanto proprietaria del veicolo antagonista, e di compagnia che copre i rischi dalla circolazione dello stesso veicolo, il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza depositata il 20 marzo 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, la norma censurata ha previsto un'azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, eliminando il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto illecito, di agire (anche) contro il responsabile del danno e sostituendo alla legittimazione passiva dell'assicuratore per la r.c.a. di quest'ultimo quella dell'assicuratore dello stesso danneggiato.
Il rimettente assume la rilevanza della questione, per il fatto che, avendo la compagnia assicuratrice convenuta eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, alla luce del citato art. 149, per dover essere l'azione proposta nei soli confronti dell'assicuratore del veicolo della stessa attrice, la dichiarazione d'incostituzionalità della norma indurrebbe al rigetto dell'eccezione, mentre in caso contrario l'eccezione dovrebbe essere accolta, con conseguente rigetto della domanda.
Il Giudice di pace di Palermo esclude di poter praticare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, argomentando che l'espressione letterale della norma stessa, nel senso che “i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” e che in caso di mancata o insufficiente offerta, “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, configura per il danneggiato l'obbligo senza alternative di agire contro la propria compagnia assicuratrice.
Del resto – argomenta il rimettente – se lo scopo della norma, rivelato anche dai lavori preparatori e dalle dichiarazioni di Governo, è quello di ridurre i costi dei risarcimenti a carico delle compagnie, e così anche dei premi assicurativi, l'interpretazione non può che essere rigorosa, come si ricava anche dall'art. 150 dello stesso Codice, che, nel rimettere alla normazione secondaria procedure e rapporti tra imprese, richiama “i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto”. Lo stesso d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, attuativo dell'art. 150, predispone appropriati strumenti per il raggiungimento dello scopo della riduzione dei costi, escludendo che le imprese debbano sostenere spese legali e stabilendo la coincidenza tra soggetto che assiste il danneggiato e soggetto che deve formulare la proposta risarcitoria, sicché il danneggiato è di fatto impossibilitato a rivolgersi ad un professionista, e, non essendo così in grado di valutare l'offerta dell'assicurazione, finirà per accettare risarcimenti inferiori al pregiudizio realmente subito. La stessa legge delega (L. 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001) ha stabilito, tra i criteri direttivi dell'emanando Codice delle assicurazioni, la tutela dei consumatori e dei contraenti più deboli, cioè degli assicurati, il che potrebbe avvenire solo attraverso un abbassamento dei premi di assicurazione. In conclusione, ammettere un'interpretazione alternativa, che faccia salva la tradizionale azione di danni contro il responsabile civile, vanificherebbe l'obiettivo del legislatore, perché, rimanendo prevedibilmente marginale l'azione diretta, le compagnie dovrebbero continuare a sostenere ingenti costi per l'assistenza tecnica dei danneggiati.
Il rimettente, poi, nell'esporre le ragioni di non manifesta infondatezza della questione, denuncia la violazione dell'art. 76 Cost., perché l'azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore appare innovazione sostanziale e significativa, che, nel contempo, elimina il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto illecito, di agire (anche) contro il responsabile del danno e sostituisce, quanto all'azione diretta, alla legittimazione passiva dell'assicuratore per la r.c.a. di quest'ultimo (pur prevista, ove manchino le condizioni di applicabilità dell'art. 149, dall'art. 144 dello stesso Codice delle assicurazioni, e, secondo la disciplina previgente, dall'art. 18 della legge n. 990 del 1969), quella dell'assicuratore dello stesso danneggiato.
Tale innovazione avrebbe dovuto essere oggetto di una delega specifica, che però non si rinviene nella legge n. 229 del 2003, la quale si proponeva semplicemente di realizzare una semplificazione ed un riassetto della legislazione assicurativa, nel rispetto dei principi indicati. Non sembra possibile giustificare le innovazioni apportate alla luce dei criteri guida della codificazione assicurativa, che sono quelli dell'adeguamento alla normativa comunitaria e della tutela del consumatore e del contraente più debole, anche riguardo alla correttezza dei procedimenti di liquidazione dei sinistri: il soggetto dichiaratamente favorito dalla nuova disciplina è il danneggiato, non l'assicurato, sia perché l'assicurazione copre i danni patiti dai terzi e non dal responsabile civile (contraente nel rapporto assicurativo), sia con riferimento al caso del danneggiato conducente di veicolo altrui. Ché anzi, il rischio di aumento del malus che consegue a danno dell'assicurato dall'esborso del proprio assicuratore a favore di chi lamenta il danno, imporrebbe la partecipazione dell'assicurato al procedimento liquidatorio per far valere le proprie ragioni.
Neppure l'obiettivo di ridurre i costi di gestione per ottenere l'abbattimento dei premi assicurativi, può riconoscersi tra i criteri direttivi della legge delega, che indica solo la tutela giuridica dell'assicurato. Inoltre, il decreto attuativo del codice predispone gli strumenti per ridurre i costi di gestione delle imprese assicurative, ma non assicura quelli idonei a consentire che i vantaggi economici della riforma possano esser partecipati con gli assicurati (attraverso la riduzione dei premi), piuttosto che destinati a profitto d'impresa.
Il vizio di eccesso di delega è rilevabile anche sotto il profilo dell'assenza del parere del Consiglio di Stato, dato che le disposizioni recanti la procedura di risarcimento diretto (art. 149) e la relativa disciplina (articolo 150) furono inserite da ultimo nel Codice delle assicurazioni sulla base del parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari, ma non erano presenti nello schema di decreto legislativo sul quale il Consiglio di Stato aveva previamente espresso il proprio parere.
La violazione dell'art. 3 Cost. è denunciata dal giudice a quo sotto il profilo della disparità di trattamento tra le ipotesi di diversa entità dei danni. La procedura obbligatoria del risarcimento diretto si applica infatti anche ove la persona del conducente (non, anche parzialmente, responsabile) abbia subito lesioni con postumi permanenti inabilitanti superiori al 9%. La diversità tra le due ipotesi (danni fisici lievi o danni al veicolo e danni alle cose trasportate, da un lato, e danni fisici gravi e perdita di un congiunto, dall'altro) incide ingiustificatamente non solo sulla procedura di liquidazione del danno e sul riferimento soggettivo passivo dell'azione risarcitoria diretta, ma anche sul piano sostanziale, giacché per coloro cui è applicabile la procedura ordinaria di liquidazione il risarcimento è regolato da un atto normativo primario, mentre, per coloro cui si applica la procedura di risarcimento diretto, l'art. 150 del Codice demanda a una fonte normativa secondaria di tipo regolamentare il compito di stabilire – senza, peraltro, al contempo, indicare alcun criterio direttivo – il grado di responsabilità delle parti ed i limiti di risarcibilità dei danni accessori, introducendo, attraverso la delegificazione di detta materia, una diversità di trattamento sostanziale dei diritti dei danneggiati da sinistro stradale. Se anche la procedura di risarcimento diretto fosse ritenuta vantaggiosa per il danneggiato, ne conseguirebbe l'irragionevolezza della esclusione da essa di coloro che, stante la rilevanza dei danni subiti, maggiormente ne beneficerebbero. Ove invece fosse da ritenere svantaggiosa (come in realtà), la compressione del diritto all'integrità fisica e della proprietà privata non appare bilanciata dagli interessi economici delle imprese e degli assicurati, attesa la tutela preferenziale di tali diritti.
La questione relativa alla violazione dell'art. 24 Cost. è sollevata con riguardo alla sostituzione, quale legittimato passivo dell'azione risarcitoria, dell'assicuratore del veicolo utilizzato dal danneggiato al responsabile civile e all'assicuratore di quest'ultimo, dei quali la norma censurata esclude la legittimazione passiva. Peraltro, a ritenere tuttora sussistente, nei casi in cui è applicabile la procedura di risarcimento diretto, la legittimazione passiva del responsabile civile prevista dagli artt. 2043 e 2054 cod. civ., sarebbe frustrata la ratio legis dell'istituto in esame, tenuto conto che il responsabile civile nei cui confronti fosse proposta l'azione risarcitoria potrebbe chiamare in giudizio il proprio assicuratore esercitando la domanda di garanzia, con conseguente duplicazione delle spese processuali sostenute dalle imprese di assicurazione per la gestione dei sinistri, e aumento dei premi assicurativi, in contrasto con l'obiettivo del legislatore delegato.
Anche a ritenere consentita la partecipazione in giudizio del responsabile civile, la lesione del diritto di difesa sussisterebbe ugualmente: la chiamata dell'assicuratore da parte di quest'ultimo (che, ad esempio, rimanga contumace) sarebbe meramente eventuale; il danneggiato non avrebbe interesse ad esperire azione diretta contro di lui; inoltre, essendo il responsabile civile litisconsorte solo facoltativo, la sua confessione non potrebbe esser liberamente valutata dal giudice nei confronti dei litisconsorzi, come nel litisconsorzio necessario.
Ma l'aspetto più eclatante – ad avviso del rimettente – è che la sostituzione del contraddittore naturale (il danneggiante e il suo garante) del danneggiato con un soggetto del tutto estraneo al responsabile del danno, comporta che il danneggiato non può avvalersi degli ordinari mezzi istruttori, quale l'interrogatorio formale, la richiesta di ordine di esibizione della denuncia di sinistro fatta dal responsabile del danno, nonché la richiesta di ordine di esibizione della perizia comparativa effettuata anche sul veicolo assicurato o delle fotografie riproducenti quest'ultimo. Il danneggiato non potrebbe nemmeno avvalersi di uno degli elementi di prova più significativi, recentemente valorizzati dalla riforma del codice di procedura civile (che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda), e particolarmente rilevanti nell'ambito del processo del lavoro, ossia del tenore delle difese espletate nel primo atto difensivo, nonché del rilievo del comportamento processuale e anche preprocessuale delle parti.
Il diritto di difesa del danneggiato appare poi limitato da eventuali obblighi contrattuali intercorrenti con il proprio assicuratore.
Ne risulta minata anche la parità delle armi delle parti nel processo, con violazione dell'art. 111 Cost., sia a causa degli obblighi contrattuali e legali (obbligo di denunciare il sinistro) dell'attore-danneggiato nei confronti del proprio assicuratore-convenuto, sia per la netta differenza di strumenti processuali e mezzi probatori tra le parti (ad es. l'assicuratore del danneggiato si può avvalere, contro il danneggiato, della denuncia di sinistro da lui presentata in adempimento dell'obbligo di legge, e ancora di ogni argomento di prova fondato sul suo comportamento processuale e preprocessuale, nonché, se lo ritiene conveniente, di ogni atto trasmessogli dall'assicuratore del responsabile, senza al contempo che il danneggiato attore possa chiederne utilmente l'esibizione).
2. – Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito della questione sollevata.
Secondo la difesa erariale non è adeguatamente valutata e motivata la rilevanza della questione. Il rimettente, al di là di generiche petizioni di principio, non compie alcuna verifica dei presupposti di applicabilità della procedura prevista dal censurato art. 149, e non accerta se sussista la responsabilità dell'altro conducente.
Le questioni sarebbero, nel merito, manifestamente infondate. E' da escludere che vi sia stato stravolgimento del sistema, essendosi nella sostanza costituita in capo all'assicurazione un'obbligazione finalizzata a rafforzare la posizione dell'assicurato, vittima del sinistro. La liquidazione dei danni da parte dell'assicurazione del danneggiato è operata per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo responsabile, al fine di rendere più sollecito il risarcimento, nell'interesse del danneggiato. La regolazione dei rapporti tra le imprese avverrà successivamente; l'assicurazione del responsabile civile può intervenire in giudizio con estromissione di quella del danneggiato; è inoltre prevista la rivalsa della prima sulla seconda per quanto pagato in eccedenza.
La norma censurata non si porrebbe al di fuori dei criteri direttivi della legge delega dato che l'espressione “soggetto contraente” comprende anche il soggetto assicurato, legato da un vincolo contrattuale con la compagnia di assicurazione, rispetto alla quale, anzi, emerge la debolezza contrattuale. In sostanza, l'ambito semantico della locuzione impiegata dalla legge delega conferisce ampio margine di discrezionalità al legislatore delegato nel predisporre gli strumenti a favore del contraente più debole.
Il parere del Consiglio di Stato, non vincolante, è concepibile riguardo al corpus normativo nel suo complesso, non già riguardo alla singola disposizione normativa della legge delegata. Esso, inoltre, è richiesto proprio dalla capacità innovativa della codificazione delegata, che comporta, nelle intenzioni del legislatore, non già il semplice riordino normativo, ma il “riassetto” (come recita lo stesso titolo della legge n. 229 del 2003) della regolazione in un determinato settore, quindi con forza innovativa ben più incisiva dei semplici regolamenti di delegificazione. Dalla stessa relazione del Ministero delle attività produttive, risulta che la stesura delle norme modificate mira a migliorare il coordinamento interno con le disposizioni sulle procedure di risarcimento e sul piano formale a realizzare una maggiore chiarezza espositiva.
Riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., non sarebbe ravvisabile alcuna disparità di trattamento, posto che il diritto del trasportato non è sacrificato ma solo disciplinato con la previsione di una modalità di azione in giudizio, da ritenere più rapida e satisfattiva.
Con riferimento, poi, alla pretesa violazione del diritto di difesa, il giudice a quo non avrebbe considerato che non cessano di operare le presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ.: l'attore non risentirebbe alcun pregiudizio dall'atteggiamento processuale della convenuta.
Considerato in diritto
1. – Il Giudice di pace di Palermo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che introduce a favore del danneggiato in incidente stradale una speciale azione diretta da esperire contro il proprio assicuratore, per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione.
La norma impugnata prevede che – in ipotesi di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti – i danneggiati devono rivolgere la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (comma 1). La stessa disposizione non si applica ai veicoli immatricolati all'estero e limita l'applicabilità del nuovo sistema (comma 2) ai soli danni al veicolo, alle cose trasportate dell'assicurato e del conducente, e al danno alla persona del conducente non responsabile, se contenuto nel limite di cui all'art. 139 dello stesso Codice (postumi pari o inferiori al 9%).
La questione è ammissibile, avendo il rimettente adeguatamente riferito i termini rilevanti nella lite sottoposta al suo giudizio, dai quali discende l'applicabilità dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni. Egli espone con chiarezza che la domanda verte sul risarcimento dei danni materiali, e, atteso l'oggetto della domanda, che non riguarda anche i danni alla persona, l'accertamento in ordine all'esclusiva responsabilità dell'altro conducente è irrilevante, giacché tale elemento non è posto dalla norma censurata quale condizione dell'azione da essa regolata.
2. – Nel merito la questione non è fondata.
2.1 – I profili di incostituzionalità evidenziati dal Giudice di pace di Palermo sono riconducibili a due distinti ambiti attinenti, rispettivamente, al vizio di formazione legislativa (art. 76 Cost.) e alla lesione di diritti costituzionalmente protetti (artt. 3, 24, 111 Cost.).
La lettura dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni, da parte del Giudice di pace di Palermo, approda all'esclusività della tutela apprestata al danneggiato da sinistro stradale e all'obbligatorietà dell'azione configurata, nei casi previsti dalla stessa norma (sostanzialmente: danni ai veicoli, alle cose trasportate e alla persona del conducente con invalidità fino al 9%). La ricostruzione si basa su aspetti letterali e sistematici.
Sotto il primo profilo, l'espressione “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, non potrebbe che indurre a configurare un obbligo senza alternative, per il danneggiato, di agire contro la propria compagnia assicuratrice: secondo il rimettente l'espressione “potere nei soli confronti” esclude l'esercizio del potere nei confronti di altri.
Si può osservare in proposito che l'oggetto della perifrasi non è tanto il rapporto che, con riguardo alla proposizione di un'azione, il legislatore vuole instaurare a favore di un soggetto, quanto l'azione stessa, che è individuata nei confronti (e nei soli confronti) di un determinato soggetto, che è l'assicuratore del danneggiato.
Così individuato l'oggetto dell'azione, si passa, appunto, a stabilire la norma (anzi la facultas) agendi a favore di un soggetto, il danneggiato appunto, il quale “può” – ma non “deve” – esperire quell'azione.
Sulla base del significato proprio delle parole, secondo la loro connessione (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno.
Secondo l'interpretazione sistematica del giudice rimettente, lo scopo della norma ricavabile dai lavori preparatori sarebbe poi quello di ridurre i costi dei risarcimenti a carico delle compagnie, e così anche dei premi assicurativi. A tal fine l'applicazione del nuovo sistema non potrebbe che essere rigoroso e non ammettere alternative, come si ricaverebbe dall'art. 150 dello stesso Codice. In altre parole, lo scopo della legge verrebbe vanificato ove si pretendesse di duplicare la tutela attraverso la procedura del risarcimento diretto, con la sopravvivenza della tutela tradizionale contro il responsabile civile e l'assicuratore di quest'ultimo. Non vi sarebbe risparmio di costi e, quindi, neppure riduzione dei premi.
L'argomentazione del rimettente, sul piano degli scopi del sistema legislativo, può essere condivisibile, ma non esaurisce la spiegazione delle finalità che si pone la norma. Che il risparmio per le compagnie assicurative possa concorrere a costituire la ratio legis è possibile, anche se il richiamo dell'art. 150 del Codice delle assicurazioni ai “benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto”, quale principio per la cooperazione tra le imprese di assicurazione nell'approntamento della normativa secondaria emanata in attuazione, non equivale ad un suggello della esclusività dell'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato quale condicio sine qua non per l'ottenimento dello scopo di riduzione dei premi. Detto richiamo sembra, piuttosto, agevolare il conducente assicurato nella ricerca dell'interlocutore per il conseguimento della riparazione del danno subito, in fase stragiudiziale e, ove occorra, mediante l'actio iudicii.
Alla base dell'innovazione vi è, invece, l'idea che uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle effettive condizioni di concorrenza nel mercato assicurativo è rappresentato dalla particolare natura del rapporto contrattuale che si instaura nella r.c.a.: l'indennizzato non è il cliente dell'assicurazione, ma tipicamente è una terza parte senza vincoli contrattuali con la compagnia di assicurazione tenuta ad effettuare il rimborso.
Creando la legge un rapporto diretto tra impresa e cliente, e stimolando la ricerca da parte di quest'ultimo della “miglior compagnia”, risulta forte l'incentivo per le imprese ad investire nella concorrenza sulla qualità di servizi offerti e nella efficienza nella gestione dei sinistri.
Pertanto, non è l'obbligatorietà del sistema di risarcimento diretto che impone le condizioni di un mercato concorrenziale, bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività con l'offerta di migliori servizi, e l'incentivo dei clienti non solo ad accettare quella determinata offerta contrattuale, ma a ricorrere al meccanismo, ove ve ne sia bisogno, del risarcimento diretto, come il più conveniente, ferma restando la possibilità di opzione per l'azione di responsabilità tradizionale, e per l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile.
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 consentirebbe, accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato “a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (ordinanza n. 441 del 2008).
Il predetto Codice, nel quadro di un complessivo “riassetto” della materia – il termine è impiegato dal legislatore delegante, che proprio con l'art. 1 della legge n. 229 del 2003 modifica i principi ispiratori della delegazione legislativa di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di garantire organicità e completezza della materia oggetto del riordino – introduce un meccanismo che, in presenza di certe condizioni, agevola la tutela del danneggiato e, in prospettiva, come lo stesso giudice a quo riconosce, si propone di creare le condizioni per un miglioramento delle prestazioni assicurative. Pur nell'approssimativo coordinamento delle norme del titolo X del Codice, nel loro complesso e nei rapporti con la disciplina vigente, nulla autorizza a ritenere che siano stati stravolti i principi in tema di responsabilità civile, tanto più che le norme poste dal legislatore delegato sono da interpretare nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (sentenze n. 98 del 2008 e nn. 170 e 340 del 2007).
Nella misura in cui l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, non è riconoscibile un vizio nel procedimento di formazione legislativa: il sistema di liquidazione del danno creato nell'esercizio della delega è misurabile nei termini del riassetto normativo delegato.
La non riconoscibilità del denunciato stravolgimento del sistema dà ragione del contributo consultivo offerto alla formazione del d.lgs. n. 209 del 2005 dal Consiglio di Stato (parere n. 11603/05) su uno schema che ancora non comprendeva il rimedio migliorativo descritto, tanto più che un esame puntuale della coerenza delle disposizioni recate dalla nuova normativa sull'azione diretta con i criteri direttivi della legge di delega n. 229 del 2003, è stato comunque compiuto a posteriori, in sede di consultazione sulla normativa secondaria, attuativa dell'art. 150 (pareri n. 5074/05 e n. 746/06).
Il nuovo sistema agevola i danneggiati che hanno contratto l'assicurazione (che non è dubbio rientrino in dette categorie), anche in relazione allo specifico riferimento dell'art. 4 lettera b) della legge delega al “processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”: se l'ipotesi statisticamente più accreditata, che il danneggiato coincida con il conducente assicurato, costituisce attuazione del principio di tutela del consumatore posto dalla legge delega, l'estensione delle nuove modalità di tutela al conducente non contraente resta elemento neutro, dato che comunque, secondo i principi tradizionali del risarcimento diretto nell'assicurazione obbligatoria (art. 18 della legge n. 990 del 1969), il conducente dovrebbe rivolgersi ad un assicuratore con cui non ha nessun contratto. Ne viene sostanzialmente modificata la modalità di ottenimento della tutela, ma non risultano sovvertiti i criteri posti dalla legge delega. La constatazione riguarda anche l'adeguamento alla disciplina comunitaria (art. 4 lettera a), giacché l'esperibilità dell'azione di responsabilità e di quella diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, si dimostra rispettosa della direttiva 2005/14/CE: questa obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro. Senza considerare che l'azione diretta è ora esperibile contro il proprio assicuratore, perché questi non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del danneggiante (art. 149, comma 3, del Codice delle assicurazioni), tanto che la seconda può intervenire nel giudizio intrapreso dal danneggiato contro il primo, ed estrometterlo (comma 6).
La tesi dell'ammissibilità, accanto all'azione diretta, della tradizionale azione di responsabilità civile, toglie, altresì, fondamento alle censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati.
Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. Del resto, dati i limiti imposti dalla legge delega e la necessità, già sottolineata, di interpretare la normativa delegata nel significato compatibile con principi e criteri direttivi della delega stessa, la scelta del danneggiato di procedere nei soli confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata. Allo stesso modo in cui fu pacificamente ritenuto che l'introduzione, con l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell'azione diretta contro l'assicuratore non elideva l'ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art. 2054 cod. civ.: v., da ultimo, Cass., sentenza 11 giugno 2008, n. 15462), parimenti, la disciplina confermativa dell'azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l'introduzione di un'ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l'azione di responsabilità civile.
A favore del carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore, depone, poi, oltre all'interpretazione coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma 1, lettera b) della “tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”. In presenza di tale formula, appare coerente con le finalità della legge delega un rafforzamento del servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela.
Non si ignora che l'interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, apre una serie di problemi applicativi. Tuttavia, la soluzione di detti problemi esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2009.
Il Direttore della CancelleriaF.to: DI PAOLA

08 aprile 2009

NON SI DEVONO RESTITUIRE AI SUOCERI I SOLDI RICEVUTI PER L’ACQUISTO DELLA CASA…

Con la separazione dei coniugi gli ex suoceri possono dire addio ai soldi che avevano dato alla figlia per contribuire all'acquisto della casa.
La Cassazione ha stabilito, senza mezzi termini, che gli aiuti in denaro da parte dei genitori in occasione del matrimonio dei figli rientrano "in un contesto di solidarietà familiare che si presume gratuito". Dunque, se poi quell'investimento sul futuro della coppia si rivela "fallimentare", non ne possono pretendere la restituzione.
Così i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza 8386, hanno confermato una decisione della Corte d'appello di Milano che aveva respinto la richiesta dei genitori di lei, dopo la separazione dal marito, di riavere indietro 18 milioni che negli anni '90 avevano rappresentato un contributo all'acquisto della casa coniugale.
Più "salomonico" era stato, nel 2002, il tribunale lombardo che aveva invece accolto in parte la richiesta degli ex suoceri condannando l'ex marito a restituire almeno 7.000 euro.
Dopo la sconfitta in secondo grado i suoceri "generosi" si sono rivolti alla Cassazione ma la Corte ha precisato che "è costume diffuso, nell'attuale società, che i genitori aiutino anche finanziariamente i figli al momento del loro matrimonio, in un contesto di solidarietà familiare che si presume gratuito".
La sentenza della Cassazione tuttavia indica una "via d'uscita", a beneficio di futuri suoceri che volessero evitare il rischio di perdere in un sol colpo denaro e genero: la restituzione sarebbe obbligatoria se ci fosse un documento dal quale risulta che si trattava di un prestito, con tanto di indicazione su tempi e modalità di restituzione.
Insomma, è vero che la solidarietà familiare è importante, ma qualche clausola di salvaguardia non sarebbe vietata." -->

26 giugno 2008

TROVATO UBRIACO AL VOLANTE, SCATTA LA CONFISCA DELL’AUTO…

Tempi duri per chi “alza il gomito”. Il Legislatore ha legiferato in modo duro e deciso.
A farne le spese per primo un giovane milanese che dovrà rinunciare alla sua nuova auto e meditare su cosa vuol dire vedersi confiscare il sogno della sua vita…
Quando la pattuglia lo ha fermato all’alba, mentre guidava contromano sulla sua Mazda, non pensava potesse succedergli tanto. Era in compagnia di un amico, reduce da una serata in cui avevano bevuto. E anche parecchio.
La sua Mazda serie 3, colore blu scuro, è la prima automobile sequestrata ad un cittadino milanese che, tra qualche giorno, diventerà ufficialmente di proprietà dello Stato.
Il giovane veniva fermato alle 6 mattino da una pattuglia di vigili mentre percorreva via dei Tulipani a Milano in contromano, gli agenti accortisi del suo stato verificavano il livello di alcool nel sangue. Al primo controllo, il giovane ha fatto registrare 2,46 grammi di alcool per litro di sangue. Al secondo ha raggiunto i 2,57 (il limite consentito dal codice è di 0,5 grammi per litro).
Immediato il sequestro dell’auto, il ritiro della patente e la segnalazione alla magistratura per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Ad oggi la Mazda 3 si trova al deposito. Dal punto di vista economico, l’aver alzato troppo il gomito dovrebbe costare una cifra leggermente superiore ai 6.700,00 €. Inoltre, il malcapitato dovrà sborsare il costo quotidiano del deposito fino al giorno in cui la condanna sarà definitiva. A quel punto, la Mazda se la potrà tranquillamente scordare. Sarà probabilmente venduta all’asta, ma le procedure non sono ancora del tutto chiare, essendo il primo caso da quando è entrato in vigore il pacchetto sicurezza.
A parte, infine, sono le conseguenze dal punto di vista amministrativo. Visto il livello alcolico, oltre alla macchine, anche la patente gli è stata praticamente stracciata. Solo una piccola magra consolazione: per il passaggio allo Stato della sua auto non sono previste le spese di rogito….!!
Attenzione, quindi, a festeggiare con gli amici … potreste prima ridere allegramente e poi … piangere disperatamente.

IL VIGILE SENZA DIVISA NON PUO’ FARVI LA MULTA…

Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 5771 del 2008.
Un vigile si trovava in mezzo al traffico a Reggio Emilia, durante il suo giorno libero. Non ha resistito, e anche se stava senza divisa, ha inflitto una multa ad una signora.
Quest’ultima si rivolgeva al Giudice di Pace vincendo il ricorso, ma il Comune per cui lavorava il vigile si appellava alla Corte di Cassazione.
Quest’ultima dava ragione alla signora, dichiarando nulla la multa e sottolineando che “gli agenti preposti alla regolazione del traffico, quando operano sulla strada, devono essere visibili a distanza mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme”.
Non sono quindi valide le multe fatte dai vigili che sono in borghese e fanno le contravvenzioni anche quando non sono in orario di servizio.
Un consiglio: se dovesse capitarvi di essere multati da un vigile fuori servizio e senza divisa, fate precisare sul verbale che l’agente di polizia municipale vi ha multato mentre non indossava la divisa. Dopodiché entro 60 giorni ricorrete al Giudice di Pace della città dove avete commesso l’infrazione e nel ricorso, a cui allegherete il verbale, scrivete che:
1. il vigile era in borghese;
2. in base alla sentenza 5771/2008 della Corte di Cassazione, gli agenti di Polizia municipale fuori servizio non possono elevare contravvenzioni;
3. la sentenza della cassazione ribadisce quanto già prevede l’art. 183 del Regolamento del Codice della Strada;
4. esiste un precedente: la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia del 29.10.2003 (quella da cui è nata la decisione della Cassazione).

17 ottobre 2007

GENITORI ATTENTI SE IL FIGLIO MARINA LA SCUOLA...!

I genitori hanno l'obbligo non solo di mandare i figli a scuola, ma anche di assicurarsi che questi ultimi frequentino effettivamente le lezioni.

La precisazione è contenuta in una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 33847 del 2007). La Terza sezione penale della Suprema Corte ha anzi sottolineato come i genitori abbiano “l'obbligo di vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere realmente l’istruzione” e non potranno, di conseguenza, giustificarsi sostenendo semplicemente di non avere ricevuto la comunicazione dell'assenza dei figli da scuola.
Infatti, «la colpa sufficiente per la configurabilitá della contravvenzione» prevista dall'articolo 731 del Codice penale “è riscontrabile giá nell'avere omesso di adempiere il proprio dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore”.
La pronuncia della Cassazione nasce dal caso dei genitori di due ragazzini nomadi, che invece di frequentare le lezioni andavano in giro a chiedere l’elemosina.
I genitori erano stati assolti dal giudice di pace di Staiti Brancaleone (RC) perché il fatto non costituisce reato. Contro l'assoluzione si è opposta la Procura presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, deducendo l'illogicità della decisione.
La Terza Sezione Penale della Suprema Corte ha chiarito che «la gravità del fatto contestato potrebbe dare luogo anche ad una forma di sfruttamento minorile, essendo notorio che i piccoli nomadi vengono impiegati tutto il giorno nell'accattonaggio».
Inoltre, «di fronte a lunghe e ingiustificate assenze da scuola – ha osservato ancora la Suprema Corte – la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non può essere esclusa dalla mancata prova della conoscenza delle comunicazioni inviate dall'autorità scolastica».
Quindi, se i figli non vanno a scuola la responsabilità ricade sui genitori, anche quando il preside non li avverte dell’assenza dei bambini.
Da qui il suggerimento della Cassazione ai genitori di accompagnare sempre il minore a scuola per «assicurarsi che questo si rechi» effettivamente in classe.

08 ottobre 2007

ESSERE FIGLIO E' UN DIRITTO CHE COSTA CARO...

Solitamente dopo la separazione il coniuge non affidatario del minore si “dimentica” di essere genitore e di essere portatore di obblighi morali ed economici che l’allentamento del vincolo matrimoniale tramite la separazione non cancella. Sempre più spesso madri dimenticate dai propri ex coniugi sono costrette a sopportare il peso della crescita ed educazione dei figli senza un minimo di aiuto dei padri, a volte per puro egoismo e a volte per ritenere di colpire la moglie utilizzando il disinteresse della prole, per poi eventualmente ricredersi del tempo perduto ed inviare un lancinante grido di aiuto a Maria de Filippi per arrivare a chiedere il perdono davanti a milioni di italiani a “C’è posta per te”.
Recentemente il Tribunale di Modena ha esaminato un interessante caso e in data 12 settembre 2006 si è pronunciato con un’ordinanza degna di nota in materia di corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli minori.
Il Giudice ha infatti riconosciuto il diritto del figlio al risarcimento dei danni (patrimoniale, morale ed esistenziale) per il comportamento inadempiente e disinteressato del proprio genitore, disponendo altresì il sequestro conservativo sui beni di quest’ultimo fino al raggiungimento di una somma ritenuta congrua.
V’è da dire che nel caso concreto parte ricorrente ha provato nel corso di una fase istruttoria corposa e complessa l’effettiva incidenza negativa del comportamento genitoriale sulla proprio sviluppo psico-fisico.
Tale ordinanza si impone per la sua forza innovativa e, pur non costituendo precedente, costituisce valido monito per tutti coloro che “dimenticano” dopo la separazione dal coniuge i propri doveri di genitore nei confronti dei figli anche se va detto, per onestà di verità, che la prova richiesta in sede giudiziale deve essere estremamente precisa e rigorosa, senza la quale non è certamente pensabile un meccanismo di automatismo in ordine a tale tipologia di danno.
Si riporta qui di seguito la massima dell’ordinanza:
“Va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno - patrimoniale, morale ed esistenziale - del figlio in conseguenza della condotta del genitore che rifiuti di corrispondere allo stesso i mezzi di sussistenza, con conseguente “lesione in sé” di fondamentali diritti della persona inerenti la qualità di figlio e di minore. Con particolare riguardo al danno esistenziale (consistente nella lesione di valori della persona, garantiti costituzionalmente, che si esplica sul piano delle relazioni sociali e mondane) esso deve ritenersi legato alla consapevolezza, soggettiva e nei riflessi sociali, di non essere mai stato desiderato e trattato come figlio.
Qualora, infine, sussista pericolo che il tempo verosimilmente intercorrente fino alla pronuncia di merito renda più difficoltoso ed oneroso il soddisfacimento del predetto credito (nella specie, il pericolo nel ritardo era costituito dalla facilità di volatilizzazione di cespiti del debitore consistenti in capitali liquidi e quote di partecipazioni societaria),a cautela dell’effettiva soddisfazione della menzionata azione di risarcimento danno può disporsi a favore del figlio il sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 671 c.p.c., sui beni del genitore inadempiente fino alla concorrenza di una somma ritenuta congrua (nella specie, € 1.350.000,00)”.

07 agosto 2006

AUTOVELOX. ANCORA UN GIUDICE DI PACE DALLA PARTE DEGLI AUTOMOBILISTI...


Il Giudice di Pace di Recco è un'altro di quei Giudicanti che si è accostato empaticamente a quei migliaia di cittadini che ogni giorno cadono nei controlli degli autovelox. Esso ritiene nella recente sentenza del 07.06.2006 che “...non vi è certezza, in mancanza della taratura dell’apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata nel verbale. Infatti è da ritenersi che la taratura è l’unico modo per correggere eventuali errori e per verificare che l’incertezza della misurazione della velocità sia contenuta entro i limiti previsti”. Con tale enunciazione di principio si è uniformato a quello che sembra, ad oggi, il prevalente indirizzo delle corti di merito, in tema di contravvenzioni elevate per eccesso dei limiti di velocità misurate con le apparecchiature elettroniche comunemente denominate “autovelox” (si vedano nello stesso senso, solo per fare alcuni esempi, Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.; in senso contrario, anche qui ex plurimis, Giudice di Pace di Taranto, 24 maggio 2006, secondo cui, nonostante la non completa attendibilità della misurazione effettuata, si può escludere che un’effettiva taratura dello strumento avrebbe potuto escludere la sussistenza della violazione, visto che la velocità rilevata era del 50% superiore a quella consentita). Nella sostanza, il principio qui ribadito è che una rilevazione che sia stata eseguita con apparecchio non debitamente tarato, non può essere considerata attendibile con riguardo alla effettiva velocità misurata e, pertanto, non può offrire certezza né della avvenuta violazione del limite imposto, né, tantomeno, della gravità della eventuale violazione – in base alla quale, come è noto, si determinerà l’entità della sanzione. Tale orientamento, a ben vedere, prende le mosse dalla sentenza del Tribunale di Lodi, 22.05.2000 – non a caso richiamata anche nella pronuncia in commento – cui merita accennare brevemente. In quella occasione, in seguito all’elevazione di una contravvenzione per eccesso di velocità, rilevata a mezzo autovelox mod. 104/C-2, il sig. C. P. decise di rivolgersi alla Magistratura all’epoca competente, contestando la mancanza di adeguata taratura dell’apparecchio utilizzato per i rilievi. In detta sede, venne disposta perizia tecnica d’Ufficio sull’autovelox – cui anche la sentenza in commento ammette di attenersi – le cui conclusioni portarono il Tribunale ad affermare che: 1. uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; 2. nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste; 3. non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali; 4. in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione; 5. tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Il consiglio rimane quello di moderare la velocità in ogni situazione, ma non per evitare di pagare la multa ma per non mettere a rischio la propria vita e la vita degli altri... a buon intenditor...

05 giugno 2006

PATENTE A PUNTI. TABELLA PER NON DIMENTICARE.

Da quando è stata istituita la patente a punti questo spauracchio ha tolto il sonno a molti automobilisti poco disciplinati. Tanta tensione ma ancora pochi hanno idea dei rischi che corrono con le infrazioni a cui vanno incontro. Ecco allora. per non dimenticare, la tabella prevista dall'art. 126-bis Codice della Strada pubblicato sul sito giuridico WWW.ALTALEX.IT:
Ora non avete più scusa per non sapere.
Prevenire è sicuramente meglio che curare.