14 maggio 2006

ASCENSORE NEL CONDOMINIO. IO ABITO AL PIANO TERRA, MA LO DEVO PROPRIO PAGARE ? SI, PERO' ...

All’interno della vita di un condominio c’è un argomento che spesso toglie il sonno ai condomini per le notevoli spese di gestione e che non sempre trova tutti d’accordo nell’accollarsi le spese e mettere mano al portafoglio: le spese di gestione dell’ascensore.
Ma come vanno suddivise ? Come ci si deve comportare ?

In tema di condominio di edifici, la regola posta dall'articolo 1124 del codice civile relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o proporzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo) in mancanza di criteri condizionali, è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica ratio, alle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell'ascensore già esistente come evidenzia la giurisprudenza costante.
E il detto articolo così si esprime: “Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. Le spese relative ripartite tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o proporzione di piano e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del decorso nella metà della spesa, che ripartite in ragione del valore, si considerano come piani delle cantine, le soffitte o camere attiro elastici solari, qualora non siano di proprietà comune.”
Qual è quindi il calcolo? Le spese che dovranno essere partite con la tabella di cui ci stiamo curvando sono quelle di gestione; quelle cioè necessarie per ottenere il servizio per il quale gli impianti alle opere sono state realizzate:

- la tassa di concessione comunale;
- la revisione periodica da parte dell'unità sanitaria locale;
- la corrente elettrica per il funzionamento dell'ascensore;
- la corrente è illuminante delle scale;
- la manutenzione periodica dell'impianto da parte della ditta incaricata;
- le riparazioni;
- la pulizia delle scale e dell'ascensore.

Il metodo di riparto stabilito dal codice civile all'articolo 1124, il quale si rivolge alla scala ma, per analogia, si unita a quella anche l'ascensore.
La prima metà della spesa da ripartire in proporzione dei millesimi di proprietà; la seconda metà deve invece essere ripartite in base all'altezza di collocazione del piano al quale è posta l'unità immobiliare rispetto al piano di ingresso; per unità poste allo stesso piano la successiva ripartizione fra loro e operata sempre mediante millesimi di proprietà. La legge molto opportunamente, non fissa valori parametrici dei vari piani; riteniamo che non si tratta di mera omissione di approssimazione. Piuttosto il legislatore ha, forse, deliberatamente lasciato libero di muoversi, nell'ambito della graduazione in base all'altezza, onde intervenire per riequilibrare le carature di certo unità che fanno un uso di scale e di ascensore molto più accentuato di altre unità a parità di entità.

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