07 maggio 2006

AUTOVELOX. PATENTE SOSPESA SOLO CON CONTESTAZIONE IMMEDIATA...LA CASSAZIONE E' CHIARA !

Il principio desumibile dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981 e dall’art. 196 cod. strad., secondo il quale degli illeciti amministrativi sanzionabili con il pagamento di una somma di danaro rispondono, in solido con il trasgressore, anche i proprietari ed i titolari di diritto di godimento delle cose servite per commettere la violazione, salvo che dimostrino che la cosa è stata usata contro la loro volontà, non è applicabile con riguardo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista nel caso di superamento di oltre quaranta Km. orari del limite di velocità, ove questo sia accertato mediante apparecchiatura autovelox e non contestato immediatamente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7008 del 28 marzo 2006, ricordando che, come precisato dalla sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, la sanzione in questione ha carattere squisitamente personale ed afflittivo, incidendo sulla legittimazione alla guida, e gravando sull’atto amministrativo di abilitazione, mentre solo le sanzioni di natura patrimoniale sono suscettibili di essere oggetto del regime di solidarietà passiva che coinvolge il proprietario del veicolo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Sentenza n. 7008 del 28 marzo 2006
(Pres. G. Cappuccio, Rel. C. Piccininni)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, che devono essere esaminati congiuntamente perché fra loro connessi, M.B. ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla statuizione avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un mese.
In proposito precisava di aver dato dimostrazione del fatto che al momento dell'infrazione la vettura di sua proprietà era guidata da altri, e da ciò sarebbe derivata l'inapplicabilità della detta sanzione, attesa la sua natura personale.
Sul punto sarebbe stato irrilevante il fatto che la vettura circolasse o meno con il suo consenso, e comunque il Prefetto non avrebbe assolto l'onere probatorio incombente a suo carico in ordine all'individuazione del soggetto che al momento della rilevazione dell'infrazione si trovava alla guida del veicolo, cos ì come analogamente il giudice di pace avrebbe omesso di considerare la documentazione rilevante al riguardo prodotta da esso ricorrente. La censura avente ad oggetto la pretesa violazione dell'art. 6 1. 1981/689 è fondata.
Il giudice di pace ha infatti ritenuto che detto articolo " e l'art. 196 C.d.S. stabiliscono un principio generale in base al quale degli illeciti amministrativi punibili col pagamento di una somma di danaro rispondono, in solido con il trasgressore, anche i proprietari ed i titolari di diritto di godimento delle cose servite per commettere la violazione, salvo che dimostrino che la cosa è stata usata contro la loro volontà.
Pur essendo il principio correttamente enunciato, lo stesso non risulta tuttavia applicabile al caso di specie poiché , richiamato in via generale il principio della personalità della responsabilità amministrativa sancito dall'art. 3 della stessa legge n. 689, occorre considerare che la sanzione della sospensione della patente in esame ha carattere schiettamente personale, rispetto alla quale dunque non è applicabile il richiamato principio di solidarietà affermato dai citati artt. 6 e 196 (Corte Cost. 2005/27). E' ben vero che in diverse occasioni la Corte Costituzionale aveva avuto occasione di affermare che la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce un principio di ordine generale, operante anche nel caso di fermo di vettura di proprietà di terzi.
Peraltro in tali ipotesi si trattava sempre di sanzioni aventi il carattere della patrimonialità, in quanto tali suscettibili di essere oggetto del regime di solidarietà passiva coinvolgente il proprietario del veicolo, mentre nella specie la sanzione della sospensione della patente ha natura afflittiva, ed incide sulla legittimazione alla guida, così gravando sull'atto amministrativo di abilitazione. Da ciò consegue che ad essa non è applicabile il principio di solidarietà di cui all'art. 6 1. 1981/689 e che il ricorso deve essere accolto sotto il profilo indicato, restando assorbiti gli ulteriori profili di censura.
Ne discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Fossano anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Fossano in persona di altro giudicante anche per le spese del presente giudizio.

Roma, 26.1.2006.

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