02 maggio 2006

MULTE. LA RIVINCITA ? IN TRIBUNALE.

Fino al 1° Marzo per contare la sentenza di un Giudice di Pace si doveva fare ricorso in Cassazione. Ora, invece, ci si deve appellare al Tribunale: lo prevede il Decreto n.40 del 02.02.2006.
Il Codice di procedura civile prevede che in Tribunale bisogna avvalersi di un legale. E c’è una complicazione pur vincendo, ovvero è probabile che il Tribunale non condanni la controparte (ovvero le Forze dell’Ordine) a pagare la parcella del nostro avvocato.
Probabilmente l’appello in Tribunale verrà sfruttato soltanto da chi, convinto di avere subito un torto, ha ricevuto una sanzione pesante.
Esistono, quindi, pro e contro.
I pro sono:
1- prima per ricorrere in Cassazione era necessario avvalersi di un avvocato abilitato a difendere in Cassazione, eleggere domicilio a Roma e presenziare alle udienze. Ora, con qualsiasi avvocato, si fa appello in Tribunale della città di competenza territoriale del Giudice di Pace che ha sentenziato;
2- Col ricorso in Cassazione, si potevano contestare soltanto vizi di legge. Adesso il tribunale giudica sul merito della causa, cioè su prove e svolgimento dei fatti.
I contro sono:
1- Se un Giudice di pace accoglieva il ricorso di un automobilista, raramente la controparte (le Forze dell’Ordine) faceva ricorso in Cassazione. Adesso è molto probabile un notevole aumento dei giudizi in secondo grado e, come conseguenza, più sentenze d’appello sfavorevoli all’automobilista.I tempi d’attesa per ottenere una sentenza di un Tribunale variano secondo il carico di lavoro e il numero dei giudici. Ora esiste un rischio: i Tribunali oberati dalle richieste di appello, potrebbero vedersi costretti a fissare le udienze in là nel tempo e a sentenziare in ritardo.