05 maggio 2006

PATENTE. HO RICEVUTO LA MULTA CASA. POSSO SALVARE I PUNTI ?

E’ illegittimo togliere i punti della patente al proprietario di un veicolo che non sia stato identificato mentre commetteva un’infrazione.
Peccato che, se non Vi cautelate autodenunciandoVi, rischiate che la sanzione “accessoria” di soli due punti di patente si trasformi in una sanziona pecuniaria minima di Euro 343,35.
Come è noto, l’art. 126-bis del Nuovo codice della strada ha introdotto, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003, la ormai celebre patente a punti.
Da circa due anni, tutti noi sappiamo che, ogni qualvolta commettiamo un illecito amministrativo, quest’ultimo determinerà non solo la “solita” sanzione pecuniaria, ma anche la ben più temibile sanzione accessoria della decurtazione dei punti.
Per primo in Italia, il Giudice di Pace di Voltri, nella persona del dott. Nativi, con ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale in data 8 novembre 2003 (in Nuova giur. lig., 2004, I, 5), ha rilevato un profilo di incostituzionalità dell’art. 126-bis, comma 2 laddove il medesimo prevede(va) che, nel caso di mancata identificazione del trasgressore, la decurtazione dei punti dovesse essere operata a carico del proprietario del veicolo, salvo che il medesimo non comunicasse all’organo di polizia procedente, entro trenta giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione.
Una simile norma, recita l’ordinanza menzionata, «appare in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto attribuisce una responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo per fatto altrui con una sanzione di carattere personale».
In altre parole, poiché la decurtazione dei punti è sanzione sui generis più facilmente accostabile alle sanzioni penali che a quelle civili, pare errato (e contrario ai principi di cui alla L. 689/81) costruire un sistema di solidarietà a carico del proprietario del veicolo per le violazioni commesse dal trasgressore.
Trascorrono i mesi e l’opinione di chi vede nell’art. 126-bis, comma 2 N.C.d.S una norma palesemente configgente con il dettato costituzionale si moltiplicano tanto che, sul ruolo della Camera di consiglio della Consulta del 15 dicembre scorso, si legge che ben 10 sono stati i giudici di pace italiani che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del menzionato articolo.
Fin qui nulla di nuovo, se non la speranza di noi trasgressori di poterci nel futuro limitare a pagare “multe salate” ma di avere salva la patente, naturalmente quando “non ci fermano”.
Oggi 24 gennaio 2005 il sito web di Repubblica pubblica in mattinata (penso in anteprima) la notizia sullo “stop” della patente a punti a seguito della bocciatura dalla Consulta.
E l’idea che la Corte costituzionale abbia “ristabilito le cose” la serbo durante la lettura di 14 delle 15 pagine che corro a stampare nel pomeriggio, quando la sentenza viene “pubblicata” dal medesimo efficientissimo sito.
Come si legge nella motivazione sopra riportata, i giudici costituzionali hanno accolto le censure di violazione dell’art. 3, ritenendo l’art. 126-bis disposizione “irragionevole”.
La Consulta spiega il perché della bocciatura e il punto 9.2.2 si chiude come segue: “l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo”.
Fin qui bene, benissimo.
Segue però un - a mio modesto parere – funesto presagio nel punto 10.
Punto di poche righe ma capace di modificare la pregnanza dell’intera sentenza.
“L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada”.
Detto altrimenti: non Vi ricordate chi era al volante? Peggio per Voi.
La vostra patente è salva ma sarete tenuti a sborsare circa 350 Euro (questo appunto prevede l’art. 180, all’8 comma). Oltre alla somma prevista per la violazione commessa; questo va da sé.
Gli effetti di questa pronuncia?
La sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo non potendo essere automatica (per Bacco, era incostituzionale!) diviene coattiva, o se si preferisce socialmente automatica.
Per la serie, si stava meglio (e molto) quando si stava peggio.
Da oggi, infatti, scordarsi di inviare la comunicazione con i dati del trasgressore significa correre concretamente il rischio di vedersi notificare un avviso di pagamento di Euro 350,00 circa.
E, visto che – personalmente - non me lo posso permettere, ogni qualvolta mi arriverà una “multa”, impiegherò ben meno di trenta giorni ad effettuare la comunicazione richiestami; e se non ero io al volante, pazienza, tanto la macchina in realtà la uso quasi sempre io!
Queste le divagazioni di un praticante avvocato che legge una sentenza che, dovendosi pronunciare sulla possibile bocciatura di un sistema per diverse ragioni iniquo, lo ha modificato, rendendolo peggiore, e per giunta in palese contrasto con le linee guida che il Ministero dell’Interno ha dettato la scorsa estate con alcune note e circolari (l’invito è a leggere la
circolare Min. Interno del 12 agosto 2003 “Disposizioni per l’applicazione della disciplina della patente a punti”, in cui al punto 3 si spiegano proprio le ragioni per cui non può trovare applicazione la sanzione prevista dall’art. 180, 8 comma).
A proposito, cosa dice l’art. 180 N.c.d.S.?
“Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55”.
Rimane una speranza: che “illuminati” Giudici di pace forniscano un’interpretazione estensiva della locuzione “senza giustificato motivo” ed affermino che non è possibile imporre ad un cittadino di ricordare, a distanza di mesi, se si trovava o meno alla guida della sua auto in circostanze di tempo e luogo ricostruibili attraverso non un evento (i “vigili” non lo hanno neppure fermato) ma una data e un’ora.
Mi sembra di essere tornato a scuola, quando il Preside del Liceo aveva sempre qualcosa da dire sulla “giustificazione” che gli portavo. Chissà che i Giudici di pace non decidano di chiudere un occhio quando alla domanda “chi era quel giorno al volante?” diventerò rosso.
Un po’ per l’imbarazzo di non saper rispondere, ma molto più per il timore di veder così aspramente sanzionata la mia scarsa memoria.

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