13 maggio 2006

PATENTE RITIRATA, MA LA PREFETTURA NON PUO' DORMIRE SUGLI ALLORI !


Se ti hanno ritirato la patente, non tutto è perduto: magari riesci a riaverla facilmente.
L’organo che l'ha ritirata, come
Polizia o Carabinieri (per esempio, per superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h), la invia, entro 5 giorni, alla Prefettura del luogo dov’è stata commessa la violazione.
Il Prefetto, entro i 15 giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione e ne indica la durata. L’ordinanza ti è notificata immediatamente e comunicata alla Motorizzazione.
Ma ecco il bello, che pochi sanno: se l’ordinanza di sospensione non è emanata entro 15 giorni, puoi chiedere alla Prefettura la restituzione della patente.
Attenzione, il Codice della strada dice che è possibile richiederne la restituzione: leggi l'ultima riga del comma 2 dell'articolo
218. Non è automatica. Quindi sei tu che ti devi “attivare” e scrivere al Prefetto.
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Art.218 Cds.:
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente. 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. 2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. 3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2. 4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri. 5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205. 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693,13 a euro 6.773,63. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo (1). -------------------------------------------------- (1) Così modificato dall'art 19, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
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FAC-SIMILE
Ill.mo Sig. Prefetto di Pisa
Richiesta restituzione patente sospesa non notificata ex art.218, 2’ c. c.d.s.
Ill.mo Sig. Prefetto,
Il sottoscritto XXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXX e residente in XXXX, Via XXXXXXX, osserva, in qualità di conduttore del veicolo targato XXXXXX, di aver subito in data XXXXXXX, l’immediata contestazione di un accertamento di infrazione rilevato mediante apparecchiatura ... (consultate verbale n.XXXXXXXX con relativo scontrino – all. n.1) e compiuto, come sostenuto dalla Polizia Stradale, alle ore XXXX sul tratto stradale XXXXXXXXXXX; mediante tale accertamento è stata contestata la violazione dell’art. 142/9 del C.d.S.
Sempre il soggetto ricorrente, mediante detta contestazione, è stato reso edotto di dovere corrispondere, a titolo di sanzione pecuniaria, un pagamento in misura ridotta di complessivi EURO ... con contestuale sospensione, a titolo di sanzioni accessorie, della patente di guida e la detrazione di n.10 punti dalla patente di guida.
Tuttavia, a tutt’oggi, non risulta ancora eseguita da parte della S.V. la notifica del suddetto adottato atto di sospensione che pertanto, considerando il disposto letterale dell’art.218, 2’ comma c.d.s., è da considerarsi ormai a tutti gli effetti decaduto (essendo trascorso infatti un termine ben superiore a 15 giorni tra la data del materiale ritiro e quella odierna) indipendentemente dalla presentazione o meno di un eventuale ricorso gerarchico in opposizione o presso il Giudice di Pace competente avverso gli adottati provvedimenti.
Tutto ciò premesso e ritenuto il sottoscritto con la presente, considerando le motivazioni appena indicate,
CHIEDE
l’immediata restituzione della patente di guida.
Ringraziando anticipatamente, porge distinti saluti.
Con ossequio.
XXXXX, lì XXXXXX

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XXXXXX XXXXXXXX

Allegati:
n.1: copia accertamento di infrazione notificato.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

salve avvocato ho un grosso problema con la patente..io abito in provincia di Verona,sono ancora NEOPATENTATO e il 03/06/2011 mi è stata sospesa la patente in provincia di Venezia per 4 mesi a causa di un tasso alcolemico pari a 0.64..ho inviato le opportune richieste per effettuare le analisi alla commissione medica di Verona,mi hanno risposto dicendomi che chiameranno loro ma non mi hanno mai chiamato per il prelievo in questi 4 mesi..ho ricevuto una carta firmata dal prefetto di Venezia sulla quale c'è scritto che se entro i 4 mesi di sospensione NON ho fatto le analisi per colpa di un ritardo della commissione la patente mi verrà restituita.Il tempo è trascorso,ho chiamato la prefettura di Venezia e mi hanno risposto che vogliono sapere la data delle mie future analisi e poi me la daranno..se questa data non la sa nemmeno la commissione medica di Verona come posso saperla io?sulla carta firmata c'è scritto che me la devono dare e per telefono vogliono una data..cosa devo fare?devo procedere per vie legali?grazie mille

Blasfemo67 ha detto...

Salve,
sono un autotrasportatore e il 9 Gennaio, in seguito ad un sorpasso ove vige il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti, sono stato fermato dalla Polstrada di Genova che mi ha ritirato la patente. Se trascorsi i 20 giorni, quindi il 29 Gennaio,non mi fosse ancora pervenuta la notifica da parte della Prefettura di Genova, posso già inviare l'istanza di restituzione?
Dopo l'invio dell'istanza, posso già iniziare a guidare e devo attendere una risposta dalla Prefettura? se si, in genere dopo quanto tempo sono tenuti a rispondermi?
Grazie.
Davide