16 maggio 2006

ASSEGNO DIVORZILE. L'EX CONIUGE CONVIVE. DEVO PAGARGLIELO? NO SE HA TROVATO UN MILIONARIO !. MA SE E' POVERO...TI TOCCA

Una delle più grosse diatribe tra i coniugi che, dopo una faticoso cammino, sono giunti al "sospirato" divorzio è l'assegno divorzile. Spesso il coniuge condannato al versamento di tale somma vive la stessa come un "balzello" mal digerito e ritenuto ingiusto dal momento che il rapporto di coniugio è cessato.
In effetti anche nel caso in cui l'ex coniuge dovesse iniziare una nuova convivenza non esiste un automatismo secondo il quale cessa l'obbligo di corrispondere tale somma; infatti anche in assenza di un nuovo matrimonio il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1179 del 20 gennaio 2006, sottolineando che la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.
La Suprema Corte ha precisato inoltre che dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi ed al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno, senza che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere l'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria.
Per concludere sperate che la vostra ex moglie o ex marito sposi un milionario augurando loro auguri e figli maschi...

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILESENTENZA 20-01-2006, n. 1179
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23/05/1998, B.P. chiedeva al Tribunale di Firenze di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il (.........) con M.S..
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, domandava l'attribuzione dell'assegno di divorzio, ex adverso contestata.
Il Giudice adito, con sentenza del 15/02 - 26/05/2001, dato atto che l'indicato scioglimento era stato pronunciato mediante precedente decisione non definitiva del (.........), dichiarava il diritto della M. a percepire l'emolumento di cui sopra, condannando l'obbligato alla corresponsione, in favore dell'ex coniuge, della somma di L. 600.000 mensili, annualmente adeguabile.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il B., deducendo che non era mai stata fornita la dimostrazione dell'effettivo tenore di vita goduto dall'appellata in costanza di matrimonio e che doveva essere ritenuta pacifica, siccome non contestata dall'avente diritto, la circostanza relativa al contributo economico fornito all'attuale tenore di vita della medesima appellata dal convivente di questa, atteso che una simile convivenza durava da nove anni durante i quali la M. non aveva, prima della domanda di scioglimento del matrimonio, mai chiesto alcunchè.
Resisteva nel grado la suddetta appellata, assumendo che il suo reddito presente si era ridotto, rispetto a quello goduto nel (.........), per effetto della cessazione della ditta ove ella lavorava, nonchè deducendo, in via incidentale, che la somma stabilita dal Tribunale doveva essere ritenuta inadeguata, anche in riferimento all'apporto fornito all'ex coniuge, in costanza di matrimonio, riguardo ai figli nati dal vincolo ed indicando come adeguata la somma di L. 2.000.000 mensili, laddove la circostanza attinente alla sua convivenza non era da considerare rilevante, in ragione della mancanza di prova circa le prestazioni economiche effettivamente fornite da parte del suo attuale compagno.
La Corte Territoriale di Firenze, con sentenza dell'11/10 - 16/11/2002, rigettava l'appello proposto dal B. ed, in accoglimento di quello incidentale spiegato dalla M., così parzialmente riformando la decisione impugnata, determinava in Euro 500,00 mensili l'assegno posto a carico del primo in favore della seconda.
Assumeva detto Giudice:
a) che, al di là dei rispettivi patrimoni, di una certa consistenza per entrambi i coniugi ma che non risultavano produttivi di redditi, delle autovetture rispettivamente possedute (una per ciascuno) e dei risparmi della M., nell'ordine di circa L. 160.000.000, la sperequazione tra le rispettive condizioni economiche delle parti fosse del tutto evidente;
b) che il tenore di vita precedente apparisse consequenziale ai redditi derivanti dall'attività svolta dal marito;
c) che la situazione economica della M. fosse peggiorata a seguito della cessazione della ditta sua datrice di lavoro;
d) che l'appellante non avesse nè fornito nè offerto prova alcuna in ordine a prestazioni economiche continuative effettuate da parte del convivente della M. stessa in favore di quest'ultima, non potendo del resto essere ammessa, siccome tardiva, la relativa prova testimoniale richiesta dal medesimo appellante, sul punto, soltanto nel giudizio di secondo grado;
e) che la somma disposta dal primo Giudice fosse inadeguata al fine di consentire alla M. di godere di un tenore di vita analogo a quello, goduto in costanza di matrimonio, laddove, del resto, la somma di L. 2.000.000 richiesta da quest'ultima appariva eccessiva, in considerazione dei redditi comparativamente considerati.
Avverso tale sentenza, ricorre per Cassazione il B., deducendo cinque motivi di gravame, ai quali resiste con controricorso la M. che, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Motivi della decisione
Deve, innanzi tutto, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza.
Con il quarto motivo di gravame, del cui antecedente esame rispetto agli altri si palesa la necessità involgendo detto motivo la trattazione di una questione logicamente e giuridicamente preliminare, lamenta il B. violazione e falsa applicazione dell'art. 343 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, assumendo:
a) che il ricorrente ha eccepito nel giudizio di secondo grado l'inammissibilità dell'appello incidentale a norma dell'art. 343 c.p.c., in forza del quale tale mezzo di impugnazione si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 1166 c.p.c., ovvero con il rispetto del termine fissato da quest'ultima disposizione per la costituzione medesima, onde esso risulta inammissibile se il convenuto deposita detta comparsa meno di venti giorni prima dell'udienza di comparizione;
b) che, di conseguenza, risulta inammissibile la richiesta di controparte di integrare la decisione del Giudice di prime cure disponendo che, in accoglimento della domanda proposta dalla M., l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, quantificato nella misura di L. 2.000.000 mensili annualmente rivalutabili, decorra dalla data della domanda o a far data dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
c) che parte avversa, per non incorrere nella sopramenzionata decadenza, neppure potrebbe invocare la riproposizione ammessa dall'art. 346 c.p.c. per le domande non accolte in primo grado, dal momento che l'espressione "domande non accolte" non può essere riferita alle domande autonome che, come nella specie, siano state prese in esame dal Giudice di primo grado e siano state respinte o che non siano state esaminate, tenuto conto del fatto che, in tale ipotesi, sia la pronuncia di rigetto sia il vizio di omessa pronuncia debbono essere espressamente denunciati nel giudizio di gravame con l'appello principale o con quello incidentale.
Il motivo non è fondato.
Il rito camerale, infatti, previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale (che, ai sensi del combinato disposto della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 12, - quale sostituito della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 - e dell'art. 23, comma 1, ultima legge, deve considerarsi esteso all'intero procedimento e non limitato alla sola fase decisoria: Cass. 21 agosto 1998, n. 8287; Cass. 15 gennaio 2003, n. 507; Cass. 22 luglio 2004, n. 13660), come, da un lato, non preclude la proponibilità dell'appello incidentale, anche indipendentemente dalla scadenza del termine per l'esperimento del gravame in via principale (Cass. 6 luglio 2004, n. 12309), così, dall'altro lato, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude tuttavia la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario (Cass. 19 febbraio 2000, n. 1916) ed, in particolare, del termine perentorio fissato, per la relativa proposizione, dall'art. 343 c.p.c., comma 1. ("L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c."), dal momento che il principio del contraddittorio viene rispettato, in appello, per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell'inchiesta (Cass. n. 1916/2000, cit.; Cass. 8 ottobre 2004, n. 20087), laddove il ricorrente principale non ha, nella specie, minimamente prospettato il difetto altresì delle condizioni indicate da ultimo, essendosi limitato, come si è visto, a denunziare il mancato rispetto, da parte dell'odierna controricorrente, del termine fissato dall'art. 166 c.p.c. per la costituzione nel giudizio di secondo grado, ovvero il deposito della relativa comparsa di risposta in appello meno di venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione ed omessa o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e successive modifiche, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, deducendo:
a) che l'esame testuale della decisione impugnata dimostra che l'indagine sul tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio è stata certamente omessa, nel senso che, se fosse avvenuta, il tenore di vita sarebbe risultato certamente assai più basso e modesto dell'attuale, posto che i figli nati dal primo matrimonio ( F. e B.N. che oggi hanno (.........) e (.........) anni), all'epoca dell'abbandono del marito da parte della M., erano conviventi con il padre e totalmente a carico di lui, in quanto studenti;
b) che l'onere della prova sull'effettivo tenore di vita spettava alla stessa M., la quale ha offerto alla Corte una lista di gioielli, peraltro di scarso valore, regalati dal marito nei dodici anni di matrimonio, ovvero ha prospettato un fatto del tutto normale in qualsiasi tipo di coppia che non viva ai livelli di povertà, laddove, per l'importanza che riveste tale valutazione nel giudizio di divorzio, la prova doveva essere rigorosa e la relativa indagine doveva essere svolta accuratamente e sorretta da idonea motivazione;
e) che la Corte Territoriale ha, quindi, deciso sull'an debeatur avuto riguardo solo al presupposto del reddito attuale dei coniugi e non al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
d) che detto Giudice, non solo ai fini sopraindicati si è limitato a prendere in esame i redditi delle parti senza alcun riferimento al tenore di vita ed alla fascia socio-economica di appartenenza della coppia, ma non ha poi utilizzato, nella determinazione del quantum debeatur, neppure uno dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, ovvero nè la durata del matrimonio, nè l'addebitabilità della separazione, nè l'apporto alla conduzione familiare e patrimoniale, nè la convivenza more uxorio della M. con l'attuale compagno, la quale, per la sua lunghissima durata, pari ormai a quella stessa del matrimonio, è da considerare di forte rilievo ai fini della limitazione dell'assegno di divorzio, non solo per l'obiettivo impedimento che ne deriva al ripristino del consorzio familiare, ma anche perchè non può non avere riflessi sull'effettiva condizione economica della richiedente.
Con il secondo motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l'opportunità; involgendo ambedue la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, dell'art. 185 c.p., degli artt. 112, 132, 191 e 194 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, deducendo:
a) che la Corte Territoriale è incorsa in gravi vizi di motivazione sui punti fondamentali della controversia, oltrechè in macroscopici errori di lettura delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, eseguite nei confronti del medesimo ricorrente e della M., ma non nei riguardi del convivente di questa, Avv. Stefano Rosati;
b) che la Polizia Tributaria ha provveduto nel luglio 2002 a depositare i prospetti dei redditi, relativi alle locazioni turistiche, percepiti dalla M., attraverso la nota agenzia internazionale Cuendet, sugli immobili di sua proprietà nel Comune di (.........), i quali documentano un altro reddito mensile, prodotto nel (.........), pari mediamente a 700/800 Euro mensili, da aggiungere ai redditi dichiarati dall'interessata nel medesimo anno per l'attività di promotrice nel settore della moda;
c) che di tale reddito, così come della situazione del convivente della M., non è traccia nella sentenza della Corte Territoriale, là dove si afferma che la predetta avrebbe attualmente un reddito pari a L. quattordici milioni all'anno, onde dal contenuto testuale della decisione appare evidente l'omessa considerazione del reddito delle affittanze, pari ad oltre diecimila Euro annui;
d) che il B., quale medico ospedaliere impegnato altresì presso l'Istituto (.........), non ha una frequenza di "sette visiteal giorno", atteso che le pagine dell'agenda acquisite dalla Polizia Tributaria sono relative alla stessa attività svolta dall'attuale coniuge, anch'essa ginecologa presso l'Istituto anzidetto;
e) che dall'esame testuale della decisione emerge come, sulla base dell'erronea ed omessa lettura delle risultanze della Polizia Tributaria, le quali indicavano risparmi personali della M. per circa duecento milioni (e non centosessanta, secondo quanto affermato dalla Corte Territoriale), detto Giudice ha utilizzato "al rovescio" il concetto della sperequazione dei redditi dei coniugi, dato altresì che la M., svolgendo ancora la precedente attività di coordinamento delle indossatrici per sfilate ed intrattenendo attualmente un rapporto di lavoro con la ditta "Redditi Carnasci s.n.c.", percepisce redditi (pari a trentacinque milioni annui di vecchie lire) più che raddoppiati grazie all'attività di affittanze turistiche, mentre il B. ha tre figli, di cui l'ultima ( B.M.) di tre anni, non ha risparmi personali e non ha beni immobili produttivi di reddito.
Con il terzo motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con i due precedenti si palesa l'opportunità in forza delle medesime ragioni già indicate riguardo al secondo, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, dell'art. 185 c.p., degli artt. 112, 132, 191 e 194 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, deducendo:
a) che i vizi denunciati si riscontrano nella totale assenza di motivazione, da parte della Corte Territoriale, sulla validità dell'accordo, raggiunto nella fase della separazione, con cui la M. rinunciava espressamente ad ogni e qualsiasi contributo per il proprio mantenimento sia nella stessa sede di separazione sia nella sede di divorzio, sul presupposto che, nel corso del giudizio, si era provveduto alla divisione dei beni in comunione e sul presupposto che il ricorrente aveva richiesto l'addebito della separazione a seguito dell'allontanamento della M. per andare a vivere con l'attuale convivente;
b) che il Tribunale aveva attribuito alla M. la somma di L. 600.000 sul rilievo che, all'epoca della decisione, la M. avesse un reddito pari a circa L. dodici milioni annue, ritenendo nulle le precedenti pattuizioni le quali includevano anche la rinuncia all'assegno di divorzio;
c) che la Corte Territoriale ha omesso ogni motivazione su tale aspetto della ritenuta (dal ricorrente) validità dei patti di separazione, quanto meno relativamente agli effetti che un simile accordo ha prodotto sulla situazione patrimoniale e sul reddito dei coniugi;
d) che, tuttavia, l'assetto economico relativo alla separazione costituisce un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi, dovendo, nella specie, valutarsi che, in base all'accordo del (.........), la M. aveva suoi risparmi personali pari a circa L. cento milioni ed aveva ricevuto altrettanto per la divisione della casa coniugale, là dove il ricorrente si è accollato il mutuo, ancor gravante sulla casa stessa, pari a L. ottanta milioni;
e) che, in caso di convivenza more uxorio, l'obbligo dell'ex marito viene meno quando, in concreto e secondo le specifiche circostanze fra le quali assumono rilievo la durata della convivenza, la procreazione di figli ed il tenore di vita goduto, il nuovo rapporto abbia caratteristiche tali da fare ragionevolmente ritenere che l'ex moglie non si trovi più in quella situazione di bisogno capace di giustificare un assegno da parte dell'ex coniuge, onde l'instaurazione di una simile convivenza incide necessariamente, a seconda dei casi, sia sul diritto all'assegno, quante volte si accerti che, in conseguenza di essa, venga meno la necessità dell'emolumento ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia sulla misura di detto assegno;
f) che, si ripete, la Corte Territoriale non ha neppure considerato, quale elemento rilevante ai fini della decisione, la nascita della figlia M., limitandosi a comparare i redditi dei coniugi quando, invece, è principio consolidato quello secondo cui l'assegno di divorzio deve tenere conto degli oneri economici derivanti dal dovere inderogabile di mantenimento dei figli naturali nati dalla nuova relazione;
g) che, del pari, la medesima Corte, errando nella disamina dei documenti versati in atti, si è limitata ad osservare che il tenore di vita andrebbe dedotto dai gioielli regalati dal marito all'ex coniuge (peraltro di modesta e non comprovata entità) e dall'attività di medico ospedaliere del ricorrente, omettendo ogni e qualsiasi vantazione sugli oneri di mantenimento dei figli, sul debito di L. ottanta milioni accollatosi con la separazione e sull'esborso di cento milioni nel 1992, laddove detto Giudice non poteva esimersi dal considerare vuoi che il ricorrente doveva e deve necessariamente mantenere non soltanto i figli, ancora parzialmente a suo carico, nati dal primo matrimonio, ma anche, e soprattutto, la figlia M. nata dal nuovo matrimonio, vuoi che i redditi della M., consistenti nell'attività di affittanza stagionale da aggiungere a quelli percepiti per le attività di promozione della moda, sono addirittura aumentati, sia rispetto alla data della separazione ((.........)) sia rispetto alla data del divorzio ((.........)), ciò di cui non si rinviene traccia nella sentenza impugnata.
I tre motivi non sono fondati.
La Corte Territoriale ha basato la decisione di rigettare l'appello (principale) proposto dal B. (con cui questo aveva richiesto che venisse dichiarato "che nessun contributo di mantenimento è dovuto all'appellata") e di accogliere parzialmente quello (incidentale) spiegato dalla M. (con cui questa aveva richiesto l'aumento a L. 2.000.000 mensili, rispetto alla somma di L. 600.000 mensili fissata dal Tribunale, dell'assegno posto a carico della parte avversa) sopra i rilievi secondo i quali:
a) "il B. ha un reddito imponibile di L. 129.664.000 (Unico 2001) e ... presta attività di medico ginecologo, oltre che presso la clinica dell'ospedale di (.........) di (.........), presso l'Istituto (.........) di (.........), nei pomeriggi del (.........) e del (.........), effettuando mediamente sette visite al giorno ...";
b) "la M. ha un reddito imponibile di L. 14.247.000 e ... presta attività di promotrice di vendita nel settore della moda";
c) "al di là dei rispettivi patrimoni, di una certa consistenza per entrambi i coniugi, ma che non risulta producano redditi, al di là delle autovetture possedute (una per ognuno) e dei risparmi della M., nell'ordine di circa 160.000.000, fra incasso della polizza vita scaduta (anche per il marito) e incasso del corrispettivo relativo alla divisione della casa coniugale, la sperequazione fra i redditi dei coniugi (è) del tutto evidente, così come appare evidente che la M. non è in grado di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dei redditi indicati";
d) "quanto al contenuto del tenore di vita precedentemente goduto, ... lo stesso è provato dall'elenco dei gioielli donatile dal marito in costanza di matrimonio e del resto appare consequenziale ai redditi derivanti dall'attività svolta dal marito";
e) "la situazione economica della M. è peggiorata a seguito della cessazione della ditta (.........), sua datrice di lavoro";
f) "l'appellante non ha nè fornito nè offerto alcuna prova, in primo grado, in ordine a prestazioni economiche continuative effettuate da parte del convivente della M. in favore di quest'ultima".
Argomentando in tal modo, la Corte Territoriale ha, innanzi tutto, determinato il "contenuto del tenore di vita precedentemente goduto" dalla coppia, ricavandolo, per un verso, sulla base di una circostanza (rappresentata dall'"elenco dei gioielli donatile dal marito in costanza di matrimonio") la quale ha formato oggetto di censura, da parte del ricorrente principale, sotto l'inammissibile (siccome privo, in violazione del principio stesso di autosufficienza del ricorso, di alcuno specifico riferimento alle relative risultanze di causa di segno corrispondente, così da risolversi in una mera affermazione contraria all'assunto implicito del Giudice di merito,senza poterne desumere la sussistenza di un vizio della motivazione da omesso o erroneo apprezzamento di dette risultanze) profilo che tali gioielli risultassero "di scarso valore economico" ovvero "di modesta e non comprovata entità" e che il fatto apparisse, perciò, "del tutto normale in qualsiasi tipo di coppia che non viva ai livelli di povertà", nonchè, per altro verso, sulla base dei "redditi derivanti dall'attività svolta dal marito", addivenendo, quindi, alla conclusione "che la M. non è in grado di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dei redditi indicati" per effetto dell'evidente "sperequazione fra i redditi dei coniugi", laddove è noto al riguardo:
1) che il Giudice di merito investito della domanda di attribuzione dell'assegno di divorzio del tutto correttamente procede a verificare, sulla base degli elementi acquisiti, la sussistenza nel richiedente del requisito della mancanza di mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita precedente, affermando siffatta inadeguatezza attraverso l'apprezzamento di un rilevante divario nelle rispettive potenzialità reddituali e patrimoniali dei coniugi (Cass. 28 gennaio 2000, n. 961), nel senso esattamente che, se per un verso il richiedente stesso ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo tenore di vita adottato in costanza di matrimonio, nonchè della situazione economica attuale, per altro verso il Giudice può tener conto della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo da cui desumere, in via presuntiva, il tenore di vita anzidetto e può, in particolare, in mancanza di prova da parte del richiedente medesimo, fare riferimento, quale parametro di vantazione del pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (Cass. 5 agosto 1997, n. 7199; Cass. 24 maggio 2001, n. 7068; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169);
2) che, del resto, la valutazione delle precedenti condizioni economiche deve essere effettuata avendo riguardo altresì al tenore di vita che sarebbe stato presumibilmente mantenuto in caso di continuazione del rapporto e, quindi, tenendo conto anche degli incrementi reddituali dell'ex coniuge obbligato che costituiscono naturale, prevedibile sviluppo dell'attività lavorativa svolta durante il matrimonio, potendo legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative, già presenti durante la convivenza, non aventi carattere di eccezionalità in quanto non connesse a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed inimmaginabili (Cass. 29 aprile 1999, n. 4319; Cass. 8 febbraio 2000, n. 1379; Cass. 6541/2002, cit.; Cass. 13169/2004, cit.).
Circa, poi, la determinazione della rispettiva situazione patrimoniale e reddituale degli ex coniugi, si osserva: a) che il riferimento della Corte Territoriale al fatto, censurato dall'odierno ricorrente principale, che quest'ultimo effettui "mediamente sette visite al giorno" presso l'Istituto (.........) di Firenze, non appare di per sè decisivo (e così, quindi, neppure la relativa doglianza), tali risultando, invece, le (di per sè) incensurate circostanze secondo le quali il ricorrente stesso "ha un reddito imponibile di L. 129.664.000 ... e ... presta attività di medico ginecologo, oltre che presso la clinica dell'ospedale (.........) di (.........), presso l'Istituto" anzidetto; b) che non si palesa decisivo, in quanto privo (in violazione del già riferito principio di autosufficienza del ricorso) di qualsivoglia specifico richiamo alle relative risultanze di causa, così da poterne ricavare (di nuovo) la sussistenza di un vizio della motivazione da omesso o erroneo apprezzamento di tali risultanze, nè il riferimento del B. al fatto che entrambi i figli nati dal primo matrimonio ( F. e B.N.), all'epoca del suo abbandono da parte della M., erano conviventi con il ricorrente nonchè a totale carico di quest'ultimo essendo studenti, nè il riferimento del medesimo B. alla nascita nell'anno (.........), dal nuovo matrimonio, della figlia M., a tanto non potendo soccorrere il mero (generico) richiamo al fatto che "il Tribunale aveva perlomeno evidenziato (questa) circostanza assai rilevante nella decisione";
c) che non è decisivo il riferimento del ricorrente principale, desunto dalle indagini effettuate dalla Polizia Tributaria, ai risparmi personali della M. nella misura di L. duecento milioni (in luogo dei centosessanta milioni indicati dalla Corte Territoriale), dal momento che, secondo l'incensurato apprezzamento del Giudice di merito, detta somma, quale che ne sia dunque l'esatto ammontare, deriva dall'incasso della polizza vita scaduta anche per il marito e dall'incasso del corrispettivo relativo alla divisione della casa coniugale, ovvero da proventi "comuni" altresì al B. e, quindi, come tali, ininfluenti ai fini della determinazione comparativa dei rispettivi redditi;
d) che non è decisivo il riferimento del ricorrente principale, desunto di nuovo dalle sopra riferite indagini della Polizia Tributaria, al fatto che la M., dalla locazione turistica degli immobili di sua proprietà nel Comune di (.........), ricavi, per il tramite dell'Agenzia Internazionale (.........), un reddito "pari ad oltre 10.000 Euro", onde un simile reddito dovrebbe venire aggiunto a quello (pari ad un imponibile di L. 14.247.000) dichiarato dalla medesima M. relativamente all'attività di promotrice nel settore della moda (ed indipendentemente dalla "cessazione della ditta (.........), sua datrice di lavoro"), così da giungere ad un totale di (vecchie) L. 35.000.000 annue, atteso che un importo del genere, ove confrontato anche solamente con il reddito imponibile del B., pari (come si è visto) a circa (vecchie) L. 130.000.000 annue, si palesa, comunque, tale da non inficiare, in modo decisivo appunto, la "evidente ... sperequazione fra i redditi dei coniugi" apprezzata dalla Corte di merito, risultando il secondo di detti redditi pur sempre corrispondente a poco meno del "quadruplo" del primo.
Circa, poi, il riferimento del ricorrente principale alla convivenza more uxorio, di lunga durata, instaurata dalla M. con l'Avv. R.S. e la relativa doglianza del medesimo ricorrente in ordine alla mancata estensione delle già riportate indagini della Polizia Tributaria altresì nei confronti del nominato convivente, si osserva che la Corte Territoriale, mediante apprezzamento di per sè incensurato, ha dato conto della circostanza che "l'appellante non ha nè fornito nè offerto alcuna prova, m primo grado, in ordine a prestazioni economiche continuative effettuate da parte del convivente della M. in favore di quest'ultima, (senza che potesse) essere ammessa, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto tardiva, la prova testimoniale richiesta soltanto in grado di appello sul punto ...".
Così argomentando, detto Giudice ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sè permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sè neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi ed al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del Giudice, che dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno (Cass. 8 luglio 2004, n. 12557), senza che, tuttavia, ai fini indicati, possa soccorrere L'esperimento di indagini a cura della polizia tributaria, le quali sono previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, (come novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10), "in caso di contestazioni,...sui redditi e patrimoni dei coniugi (e non, quindi, dei terzi) e sul loro effettivo tenore di vita" e la cui mancata disposizione è censurabile esclusivamente nel senso che la domanda di corresponsione dell'assegno non può, in tal caso, essere respinta sotto il profilo che l'istante non abbia fornito la dimostrazione delle condizioni economiche dell'altro coniuge (Cass. 21 giugno 2000, n. 8417; Cass. 10 agosto 2001, n. 11059; Cass. 17 maggio 2005, n. 10344).
Per quanto concerne, ancora, la censura relativa alla mancata valutazione, da parte della Corte Territoriale, dell'accordo raggiunto dai coniugi nella fase della separazione mediante il quale, tra l'altro, la M. rinunciava espressamente ad ogni e qualsiasi contributo per il proprio mantenimento, sia nella sede anzidetta sia in sede di divorzio, mentre il B. si accollava il mutuo (pari ad L. ottanta milioni) ancora gravante sulla casa familiare, conviene notare:
a) che gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono nulli, per illiceità della causa, anche nella parte in cui riguardano l'assegno divorziale, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente od esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difesa nel giudizio di divorzio stesso, trovando un simile principio fondamento nell'esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole, la cui domanda di assegnazione dell'emolumento in parola potrebbe da detti accordi venire paralizzata o ridimensionata (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1810; Cass. 14 giugno 2000, n. 8109; Cass. 1 dicembre 2000, n. 15349; Cass. 9 ottobre 2003, n. 15064);
b) che, del resto, la determinazione dell'assegno di divorzio, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, sotto il vigore della separazione dei coniugi, poichè, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, nonchè delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dal regime degli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza o di separazione, costituendo effetto diretto della pronuncia di divorzio, onde l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. 9 maggio 2000, n. 5866;
Cass. 11 settembre 2001, n. 11575), laddove, nella specie, appare palese come le pattuizioni separatizie invocate dal ricorrente principale, lungi dall'essere state indebitamente trascurate dalla Corte Territoriale (secondo quanto assume il medesimo ricorrente), abbiano formato oggetto di implicito apprezzamento da parte di detto Giudice, il quale, sulla base dei presupposti di fatto dianzi illustrati e dei criteri (autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato) che sono propri dell'assegno di divorzio, ha evidentemente ritenuto non più giustificata la conservazione delle pattuizioni sopra indicate, legate al differente regime della separazione personale.
Circa, infine, la doglianza relativa al fatto che la Corte Territoriale non ha utilizzato, nella determinazione del quantum dell'assegno in parola, neppure uno dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, si osserva, al riguardo, che deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del Giudice che ne dia adeguata giustificazione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dal legislatore, nel richiamato art. 5, comma 6, per la quantificazione dell'importo spettante all'avente diritto (rispettivamente costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi), anche in relazione alle deduzioni ed alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell'assegno stesso (Cass. 15 gennaio 1998, n. 317; Cass. 7 maggio 1998, n. 4617; Cass. 3 ottobre 2000, n. 13068; Cass. n. 13169/2004, cit.; Cass. 16 maggio 2005, n. 10210), essendo del resto palese come la Corte Territoriale, nella specie, abbia segnatamente apprezzato, tra gli elementi anzidetti, le condizioni economiche degli ex coniugi ed, in particolare, i "redditi (di questi ultimi) comparativamente considerati", così implicitamente valutandoli in termini di indubitabile "prevalenza" rispetto a tutti gli altri criteri.
Con il quinto motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. sul principio della soccombenza nella liquidazione delle spese, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, deducendo che, anche sotto tale profilo, la Corte Territoriale non ha considerato il principio secondo cui soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del Giudice di merito decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.
Il motivo in parte non è fondato ed in parte non è ammissibile.
Premesso come la Corte Territoriale abbia onerato l'appellante, in favore dell'appellata, dell'intero ammontare delle spese di secondo grado, espressamente argomentando nel senso che dette spese "seguono la soccombenza", si osserva:
a) per un verso, che l'odierno ricorrente principale non può certo reputarsi "totalmente vittorioso", avuto riguardo al fatto che la medesima Corte ha rigettato "l'appello proposto dal B.", laddove, come noto, in materia di spese processuali, la relativa statuizione adottata dal Giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, stabilito dall'art. 91 c.p.c., di porre dette spese a carico appunto della parte totalmente vittoriosa (Cass. 28 novembre 2003, n. 17692; Cass. 22 aprile 2005, n. 8540; Cass. 26 aprile 2005, n. 8623);
b) per altro verso, che la vantazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del Giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un'espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, cosicchè la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza della stessa motivazione (Cass. sezioni unite 15 luglio 2005, n. 14989).
Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente incidentale violazione dell'arti 12 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e 5, deducendo:
a) che il Tribunale di Firenze, con sentenza non definitiva del 10/11 - 09/12/1999, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra il B. e la M.;
b) che quest'ultima, sia in primo grado sia in appello (nella comparsa di costituzione e risposta del 26/10/2001), aveva chiesto che l'assegno, L. n. 898 del 1970, ex art. 4, comma 10, (e successive modifiche), fosse disposto "dal momento della domanda";
c) che nè il Tribunale nè la Corte Territoriale hanno, sul punto, deciso in alcun modo, omettendo, quindi, la doverosa pronuncia su una domanda ritualmente proposta dall'odierna ricorrente incidentale;
d) che, peraltro, essendo nel frattempo sorta controversia fra le parti in ordine alla decorrenza dell'assegno, la M. aveva richiesto alla Corte anzidetta (sempre nella comparsa di costituzione e risposta sopraindicata) di chiarire se l'assegno di divorzio dovesse decorrere dal dì della pronuncia di esso o da quello della pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
e) che anche su tale punto la Corte di merito ha omesso ogni decisione, laddove è evidente che la decorrenza dell'assegno, una volta che questo sia stato determinato, debba farsi risalire alla data di pronuncia del divorzio, la quale rappresenta l'elemento costitutivo del diritto alla sua percezione, mentre la successiva sentenza provvede solo alla sua concreta quantificazione.
Il motivo è fondato.
Premesso, infatti, come dal tenore della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla M. in secondo grado (peraltro riportato nella stessa esposizione del quarto motivo del ricorso principale ed il cui esame diretto rientra, comunque, nei poteri di questa Corte, venendo in considerazione il vizio di omessa pronuncia, il quale, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., integra un error in procedendo: Cass. 9 luglio 2004, n. 12721; Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass. 11 gennaio 2005, n. 375) sia dato di evincere che la predetta ha espressamente denunciato, mediante l'appello incidentale, l'omessa pronuncia del primo Giudice circa la decorrenza dell'assegno di divorzio, ribadendo, quindi, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di secondo grado, la richiesta, in accoglimento appunto del gravame anzidetto ed in parziale riforma della decisione del Tribunale, di condanna dell'appellante (principale) a corrisponderle, "a far data dalla domanda (settembre 1998), ovvero, in ipotesi subordinata, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, quale assegno divorzile, la somma di L. 2.000.000, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT", si osserva che la Corte Territoriale nulla ha statuito al riguardo, così incorrendo nel vizio, di cui al già citato art. 112 c.p.c.,dedotto dall'odierna ricorrente incidentale in relazione al disposto dell'alt. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Pertanto, il motivo in esame merita accoglimento, onde la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, laddove, decidendo la causa nel merito in ragione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, dal momento che le circostanze del caso concreto per disporre, a norma della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10, come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 8, l'insorgenza del diritto alla percezione dell'assegno in oggetto a decorrere dalla relativa domanda sono ricavatali, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto e nel concorso dei presupposti di legge, dallo stesso apprezzamento della Corte Territoriale in ordine alla "sperequazione fra i redditi dei coniugi ... comparativamente considerati" e, segnatamente, alle condizioni economiche dell'onerato, va fissata da tale domanda appunto (ovvero dalla data della costituzione della convenuta nel giudizio di primo grado) la decorrenza dell'assegno di divorzio dovuto alla M..
La sorte delle spese dell'intero giudizio (eccezion fatta per quelle del giudizio di primo grado, non avendo formato oggetto di specifico gravame ad opera di alcuna delle parti, con formazione del relativo giudicato sul punto, la mancata revisione, ad opera della Corte Territoriale, della pronuncia adottata dal Tribunale al riguardo) segue il criterio della soccombenza, liquidandosi dette spese, quanto a quelle del giudizio di appello, nella misura di cui all'impugnata sentenza e, quanto a quelle del giudizio di cassazione, in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre le spese generali egli accessori (I.V.A. e Cassa di Previdenza Avvocati) dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, fissa dalla domanda la decorrenza dell'assegno di divorzio dovuto alla M., condannando il B. al rimborso in favore di quest'ultima delle spese dell'intero giudizio, liquidate, quanto a quelle di appello, nella misura di cui all'impugnata sentenza e, quanto a quelle di cassazione, in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006.

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